Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19815 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1647-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO

VALLE N 6, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO CORSANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO BARTOLI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE D’AMICO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 980/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6/05/2014, depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. E.K.A., assumendo di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro ascrivibile al responsabilità del datore di lavoro, si costituì parte civile nel procedimento penale per lesioni colpose a carico di C.R., dominus di finto della società datrice di lavoro Cristinlegna s.r.l.

La sentenza penale di assoluzione dell’Urlo/tato, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, venne impugnata per cassazione dalla parte civile, e questa Corte CON sentenza (penale) 162.2010 n. 6202 (erroneamente indicata come “n. 2669” tanto nel ricorso che nella sentenza impugnata) accolse il ricorso e cassò la decisione d’appello per vizio di motivazione, rinviando il giudizio al giudice civile.

2. Adita in sede di rinvio, la Corte d’appello di Firenze accolse la domanda della parte civile e con sentenza 10.6.2014 n. 980 condannò C.R. al risarcimento del danno.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da C.R., con ricorso fondato su sette motivi.

3. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge e “l’omessa, insufficiente e cvntraddittoria motivazione”.

Deduce di essere stato assolto in sede penale, sicchè non poteva essere condannato al risarcimento del danno, non essendo il datore di lavoro della vittima.

3.1. Il motivo è inammissibile con riferimento all’art. 360, n. 5 non consentendo più tale norma il ricorso per cassazione per “omesso o insufficiente o contraddittoria motivazione”.

Il motivo è invece fondato con riferimento all’error in iudicando. La Corte di appello ha infatti accertato in facto che C.R., gestore e titolare di fitto della Cristinlegna s.r.l., adibì la vittima a lavorazioni pericolose senza adeguatamente formarle prepararla professionalmente. Ed in questa “adibizione” ha ravvisato la condotta colposa, idonea a fondare il giudizio di responsabilità (p. 15 della sentenza impugnata).

4. Coi motivi di ricorso dal secondo al quarto, da esaminare congiuntamente, il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove testimoniali e le altre risultanze istruttorie. Deduce che i testimoni non erano attendibili e che non vi era prova che il dipendente all’odiatala non avesse ricevuto la dovuta formazione professionale; soggiunge che anche se fosse stato formato il sinistro si sarebbe verificato lo stesso.

4.1. Tutti e quattro i suddetti motivi sono manifestamente inammissibili.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo (anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice oggetto di “scienza” della motivazione” (Seti U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultante probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente sollecita da questa Code una nuova valutazione delle prove ed una diversa ricostruzione del fatto, il che per quanto detto è inammissibile.

5. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe in sostanza duplicato il risarcimento del danno biologico, liquidando – in aggiunta a quest’ultimo – una somma ulteriore di denaro a titolo di risarcimento del danno morale, senta che tale pregiudizio fosse stato allegato e dimostrato.

5.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, dopo avere liquidato il danno biologico, ha ritenuto di dovere liquidare una ulteriore somma di denaro per tenere conto della inevitabile ripercussione dei postumi permanenti “sulle frequentazioni sociali, in soggetto ancora giovane”.

La Corte d’appello ha dunque correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, nella liquidazione del danno biologico, il giudice di merito deve monetizzare il pregiudizio in base ad un parametro uniforme uguale per lutti, da variare caso per caso per tenere conto delle speccità della singola fattispecie. Il che è quanto avvenuto nel nostro caso; stabilire poi se la misura dell’adeguamento del criterio standard (circa 54.000 Euro) sia stata corretto o meno è accertamento di fatto, non prospettabile in questa sede.

6. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente si duole della liquidazione delle spese di lite in misura eccessiva.

Il motivo è manifestamente infondato. In virtù del D.M. n. 55 del 2014, la Corte d’appello avrebbe potuto liquidare una somma compresa tra 4.758 Euro (importo minimo) e 17.127 Euro (importo massimo). La liquidazione pertanto non eccede il massimo tabellare, nè appare incongrua avuto riguardo alla durata del processo, all’attività profusa ed al contenuto degli atti.

7. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.

4. Nella propria memoria il ricorrente deduce, in primo luogo, che la relazione preliminare sarebbe incomprensibile, perchè dopo avere rilevato la fondatezza del primo motivo del ricorso, conclude per il suo rigetto.

La deduzione non può essere condivisa, in quanto è con ogni evidenza frutto di un mero lapsus calami l’affermazione contenuta al p. 3.1, secondo capoverso, della relazione preliminare, dove si afferma che il primo motivo di ricorso “è fondato con riferimento all’error in iudicando”. Infatti la motivazione che segue – condivisa da questo Collegio – non consente alcun dubbio sul fatto che il consigliere relatore abbia inteso proporre il rigetto del motivo di ricorso in esame, e che le parole “il motivo è fondato” invece di quelle “il motivo è infondato” costituiscano un mero refuso scrittorio.

5. Il ricorrente soggiunge poi nella propria memoria che col primo motivo di ricorso ha inteso censurare il rigetto della sua eccezione di “difetto di legittimazione passiva” di C.R., e dunque una violazione di legge, che in quanto tale è sempre deducibile in sede di legittimità.

Tuttavia l’inammissibilità del motivo in esame, nella parte in cui denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è resa palese proprio dalla memoria depositata dal ricorrente, là dove lamenta che l’accertamento della responsabilità di C.R. “non risulta da nessun atto processuale”.

Infatti, avendo la Corte d’appello accertato in fiuto che fu C.R. ad adibire la vittima alle mansioni che causarono l’infortunio (p. 15 della semenza impugnata); che C.R. – e non certo la s.r.l. da lui amministrata – era “l’unico punto di riferimento dei suoi dipendenti” (ibidem, p. 16), e che tali circostanze erano desumibili dalle deposizioni testimoniali (pp. 7-9), è evidente che là dove il ricorrente si duole che “la responsabilità di C.R. non risulta da nessun atto processuale” sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove, ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

6. Il ricorrente nella propria memoria lamenta altresì che la relazione non si sarebbe espressa sul terzo motivo di ricorso (pp. 26-29 del ricorso), col quale si denunciava non il vizio di omesso esame d’un fatto controverso, ma un error in iudicando.

Anche questa deduzione non può essere condivisa.

Alle pp. 26-29 del proprio ricorso il ricorrente, pur formalmente denunciando il vizio di violazione di legge, nella sostanza si duole del fatto che la Corte d’appello, dinanzi ad una ritrattazione compiuta dai testimoni, abbia ritenuto attendibile la prima versione dei fatti da essi fornita, piuttosto che la seconda.

Anche questa doglianza si risolve pertanto in una censura sull’accertamento del fatto, correttamente ritenuta nella relazione preliminare inammissibile in questa sede.

7. Le ulteriori deduzioni contenute nella memoria, concernenti la quantificazione del danno e la misura delle spese di lite, nulla aggiungono ai motivi del ricorso, e trovano risposta nella relazione preliminare sopra trascritta.

8. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

9. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.R. alla rifusione in favore di E.K.A. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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