Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19814 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. II, 28/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SERANTON ANSTALT SOC in persona del suo procuratore P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE OCEANO ATLANTICO 37-H,

presso lo studio dell’avvocato FESTA TITO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAVALLARO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DOM SPORTING CLUB DUE in persona dell’Amministratore pro

tempore sig. Z.I., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRC.NE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato DI RENZO

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato TABARELLI DE FATIS

ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 09/06/2005;

udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22/3/2000 il Condominio Dom Sportine Club 2 (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente il condominio) conveniva in giudizio la società Seranton Anstalt (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente Seraton) quale proprietaria di alcune porzioni materiali (due appartamenti e due posti auto) dell’edificio per sentirla condannare al pagamento delle spese condominiali per l’importo complessivo di L. 55.415.451 (di cui L. 31.473.268 per il consuntivo dell’esercizio 1998/1999 e L. 23.942.183 per il preventivo dell’esercizio 1999/2000). La Seranton si costituiva, contestava alcuni importi (L. 38.539.865 relativi ad interventi di manutenzione asseritamente inefficaci e pregiudizievoli) e opponeva in compensazione propri maggiori crediti assumendo che, operate le compensazioni rimaneva creditrice per l’importo residuo.

Con sentenza del 7/4/2003 il Tribunale di Rovereto, dopo l’espletamento di CTU, condannava la Seraton al pagamento della somma di Euro 28.619,69 per spese condominiali di cui ai bilanci approvati, confermando precedente ordinanza – ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. e rigettava le domande riconvenzionali.

La Seraton proponeva appello al quale resisteva il Condominio.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 9/6/2005 accoglieva l’appello limitatamente al riconoscimento del danno per la limitazione di uso dei posti auto dell’appellante, rimettendo la liquidazione del danno ad eventuale separato giudizio; per il resto, respingeva l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese.

La Corte di Appello riteneva:

– che la Delib. 24 ottobre 1999 (di approvazione del consuntivo 1998/1999 e del preventivo dell’anno successivo)non era stata impugnata nel termine dei trenta giorni e che pertanto, in assenza della prospettazione di specifici motivi di nullità, non potevano essere più contestate le pretese economiche del condominio;

che non era provato che il Condominio non si fosse attivato per ottenere da altro condominio il rimborso delle spese sostenute per opere di risanamento idrogeologico che erano state effettuate su territorio comune ai due condomini;

– che in ordine ai danni per infiltrazioni di acque asseritamente derivanti dall’esecuzione delle opere di consolidamento strutturale, i capitoli di prova erano generici e comunque la espletata istruttoria aveva dato esito contrario alla tesi sostenuta dalla Seranton: il teste P.L. aveva escluso che nel periodo 1996-1997 si fossero verificate infiltrazioni dal tetto e dalla terrazza, le infiltrazioni in cucina erano riferibili ai diversi lavori di installazione di una caldaia, le infiltrazioni verificatesi nel 2004 erano la probabile conseguenza della mancata pulizia e del conseguente allagamento della terrazza; secondo il teste P. P. alcune crepe erano conseguenza dell’assestamento del complesso condominale e non delle opere di consolidamento;

che, in conclusione, la prova si era risolta negativamente per la Seranton. La Seranton propone ricorso fondato su quattro motivi. Resiste con controricorso il condominio che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale (mancata indicazione del soggette che la conferisce, sottoscrizione del delegante illeggibile, mancanza di data, mancato riferimento alla sentenza impugnata, mancato riferimento al giudizio di Cassazione)nonchè per insufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale è infondata: il ricorso è presentato e sottoscritto dal procuratore speciale della società Seranton e la stessa firma appare apposta alla procura in calce al ricorso sicchè non v’è dubbio sull’identità di chi l’ha conferita;

– la procura speciale è apposta in calce al ricorso e deve ritenersi in pari data; la mancanza di data non produce nullità della predetta procura, perchè la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (cfr. Cass. 19/12/2008 n. 29785);

la procura si deve intendere come procura specificamente conferita per il ricorso in Cassazione in quanto il mandato apposto in calce o, come nella specie, a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 17/12/2009 n. 26504). Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza dell’esposizione sommaria del fatto; lo scopo della norma (art. 366 c.p.c., n. 3) è quello di permettere la conoscenza della vicenda processuale mediante la lettura del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi e nella fattispecie lo scopo è raggiunto in quanto risulta sufficientemente esposta la vicenda processuale e individuato l’oggetto della pretesa o la materia del contendere.

Occorre tuttavia rilevare che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legitimatio ad processum perchè privo della rappresentanza processuale della parte.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti, dall’art. 77 cod. proc. civ. è desumibile il principio per il quale il conferimento di un potere di rappresentanza processuale speciale da parte di una persona giuridica (qual è quello di cui all’atto in esame) suppone o la pregressa esistenza nel soggetto cui viene conferito di un potere di rappresentanza sostanziale o il contestuale conferimento di tale potere in modo tale, però, che esso possa estrinsecarsi prima ed indipendentemente dall’esercizio del potere di rappresentanza processuale (in termini si vedano: Cass. n. 8421 del 2004; n. 19252 del 2004; n. 5425 del 2003; n. 5842 del 2000; Cass. 14/10/2005 n. 19976); in particolare, per Cass. n. 1209 del 1997, il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto societario che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non può validamente delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa allorchè tale delega sia disgiunta dall’attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale, che consentano cioè una gestione dei rapporti oggetto della procura esercitabile a prescindere ed indipendentemente da specifiche vicende litigiose.

Il difetto di siffatti poteri si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, l’accertamento della quale, trattandosi di un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto, anche d’ufficio (differentemente dall’accertamento della rappresentanza organica, la cui mancanza deve essere eccepita da chi. la neghi), in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato sul punto (v. Cass. 9 aprile 1999, n. 3484; Cass. 25 gennaio 2001, n. 1017; Cass. 27 maggio 2005 n. 11285). Ora, nel caso di specie, dalla procura in atti, non risulta il conferimento di alcun potere gestorio in merito agli immobili per cui è processo, nè il conferimento di alcun potere in merito al pagamento delle relative spese condominali sicchè, nella fattispecie non risulta rispettato quanto l’ordinamento esige attraverso la norma dell’art. 77 c.p.c. e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Seranton Anstalt a pagare al resistente Condominio Dom Sporting Club 2 le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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