Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19814 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19814 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 14857-2017 proposto da:
CASEARIA VASSALLO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO IZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato

ANGELO SCALA;

– ricorrente contro
COOPERATIVA AGRICOLA SANNIO SCARL, AZIENDA
AGRICOLA GIUSEPPINA FIERRO, EQUITALIA SUD SPA
11210661002;

– intimati avverso la sentenza n. 2649/2016 del TRIBUNALE di
BENEVENTO, depositata il 02/12/2016;

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, la Casearia
Vassallo s.r.1., in liquidazione, ha impugnato la sentenza del Tribunale
di Benevento, in data 2 dicembre 2016, che ne rigettava l’opposizione

industriale pignorato, osservando che: 1) la mancata sospensione, da
parte del G.E., della procedura esecutiva per presentazione della
domanda (in data 13 novembre 2012) di concordato preventivo, ex art.
168 legge fall., non aveva determinato alcun pregiudizio in capo
all’opponente, in quanto detta domanda era stata rigettata il 2 maggio
2013; 2) la presentazione della domanda di ammissione al concordato
preventivo “nello stesso giorno previsto per la vendita all’asta” lasciava
intendere che essa fosse diretta, piuttosto, a “rallentare, ritardare il
normale e corretto proseguimento della procedura esecutiva così
configurandosi un abuso del diritto”; 3) l’opponente, in ogni caso, non
aveva fornito prova, “all’atto del deposito del ricorso al Ge per
sollecitarne la sospensione della pendente procedura esecutiva giusta il
divieto di cui all’art. 168 LF”, dell’avvenuto adempimento
pubblicitario”, ossia della iscrizione della domanda di concordato “nel
registro esistente presso la camera di Commercio”;
che non hanno svolto attività difensiva gli intimati Cooperativa
Agricola Sannio s.c.a.r.1., Azienda Agricola G. Fierro ed Equitalia Sud
S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata al difensore della parte ricorrente, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale la ricorrente stessa ha depositato memoria;

Ric. 2017 n. 14857 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento dell’opificio

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione e
falsa applicazione dell’art. 168 legge fall., avendo il Tribunale

preventivo legittimasse la mancata sospensione della procedura
esecutiva (e segnatamente della vendita dell’opificio), che invece
avrebbe dovuto essere disposta proprio in applicazione del citato art.
168;
che il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile, in quanto la
società ricorrente non ha impugnato, specificamente o affatto,
rispettivamente le rationes decidendi innanzi indicate sub 2) e 3), entrambe
da sole idonee a sorreggere la sentenza del Tribunale di Benevento;
che, difatti, quanto alla ratio indicata sub 2), vi è solo una generica
doglianza, del tutto insufficiente ai predetti fini, senza che venga
considerato il precedente specifico, richiamato in sentenza,
sull”abuso” del processo in tema di domanda di concordato
preventivo (Cass., S.U., n. 9935/2015), né trovi contrasto (in base al
vizio denunciabile in base al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c.)
l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito sul punto;
che quanto alla ratio indicata sub 3) — e, comunque, in via
assorbente anche dei rilievi che precedono -, non è mossa alcuna
critica, né in iure, né in facto (nei limiti di quanto denunciabile ai sensi
del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) al decisum del Tribunale;
che, nella specie, trova, dunque, applicazione il principio per cui
il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio
tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,
caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica
Ric. 2017 n. 14857 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda di concordato

vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia
attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la
decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro
distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli

il profilo del vizio di motivazione (tra le tante, Cass., S.U., n.
7931/2013);
che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile
per non essere solo illustrativa, ma anche integrativa/emendativa delle
originarie censure, non svolge argomenti idonei a scalfire i rilievi che
precedono;
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, non
dovendosi provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità in assenza di attività difensiva in questa sede da parte degli
intimati.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.
Il Presidente

Ric. 2017 n. 14857 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto

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