Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19814 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8628/2009 proposto da:

A.P., G.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PANZARANI, rappresentati e difesi dall’avvocato PERGAMI Federico,

giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BANCHI

NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato MARIANI Renato, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCHEDA ROBERTO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

15/02/09, depositata il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 15-20 febbraio 2008 n. 249 la Corte di appello di Torino – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Biella – ha condannato A.P. e G. C. a pagare a B.G. la somma di Euro 67.139,40, oltre interessi legali di mora a decorrere dal 20 maggio 2000, dovuta in base a dichiarazione scritta di riconoscimento di debito.

Gli A. e G. propongono un motivo di ricorso per cassazione, con il quale sollevano varie censure di insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto non raggiunta la prova che l’atto di riconoscimento di debito è privo di causa.

Resiste il B. con controricorso.

2.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto.

In primo luogo per il mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data della pubblicazione della sentenza impugnata.

Le censure di vizi della motivazione non si concludono infatti con un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito richiesto a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre) , che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

In ogni caso e a prescindere da quanto sopra, le censure attengono agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove da parte della Corte di merito, valutazioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove risultino adeguatamente motivate, come è da ritenere nel caso di specie.

I ricorrenti non prospettano alcun vizio logico o giuridico intrinseco alla motivazione e tale da renderla incoerente o contraddittoria; solo lamentano che sia stato assegnato insufficiente rilievo a talune prove testimoniali in relazione alle altre risultanze probatorie: aspetti in relazione ai quali la sentenza di merito non è censurabile (cfr., fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generale ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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