Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19814 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27778-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

NEON FERRARI TRADA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPA MARIA

TERESA (GIUSI) LAMICELA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 82/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Neon Ferrari Trada S.r.l. proponeva impugnazione avverso avviso di liquidazione di imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, con cui era stata emessa sentenza costitutiva del contratto di compravendita stipulato con la AXAff s.r.l. di un complesso industriale. La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente. L’Ufficio proponeva appello e la CTR della Lombardia respingendo l’appello principale e l’appello incidentale della società, confermava la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso la società Neon Ferrari Trada s.r.l., evidenziando che la sentenza del Tribunale di Milano era stata appellata dalla società AXAff s.r.l. e dopo l’impugnazione le parti avevano definito la controversia con atto di transazione, conseguentemente la Corte di Appello aveva dichiarato con sentenza la cessazione della materia del contendere. A seguito di ciò, l’Ufficio aveva emesso in data 1 ottobre 2009 un provvedimento in via di autotutela, con cui l’imposta di registro veniva liquidata in misura fissa.

La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata è pronunciata in palese contrasto con la norma citata, in quanto la sentenza non definitiva, perchè appellata o perchè ancora impugnabile, rientra tra gli atti soggetti a tassazione, in quanto il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 impone la tassazione delle sentenza impugnate o ancora impugnabili, salvo il diritto al rimborso, riconosciuto al contribuente ai sensi dell’art. 77 del medesimo D.P.R., in presenza di sentenza di riforma passata in giudicato.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto non viene esposto l’iter logico giuridico che ha portato la CTR ad accogliere il ricorso.

3.In via preliminare ed assorbente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso rilevata dalla società contribuente, per carenza di interesse ad agire da parte dell’Agenzia delle entrate che ha annullato in via autotutela la pretesa impositiva oggetto del giudizio.

Nel caso in esame, con il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate si chiede la cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha disposto l’annullamento di una imposta di registro relativa alla registrazione di una sentenza del Tribunale civile, pur avendo la stessa Agenzia riconosciuto in via di autotutela l’illegittimità di tale imposta con un provvedimento del 1.10.2009, con il quale è stato disposto l’annullamento dell’imposta liquidata in via proporzionale, determinandola in misura fissa, il cui contenuto, in ottemperanza al principio di autosufficienza, viene riportato nel controricorso.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta della società contribuente, che ha chiesto l’annullamento dell’avviso di liquidazione, in quanto la successiva sentenza di appello, passata in giudicato, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti, facendo venire meno il presupposto impositivo (sentenza del tribunale) e la conseguente imposta. Si legge nell’atto di autotutela che l’Agenzia dell’Entrate “presa visione della sentenza di appello e verificato quanto in innanzi affermato”, annulla l’avviso di liquidazione, rideterminando le imposte in misura fissa. Nel controricorso la società precisa di non aver mai contestato la spettanza dell’imposta di registro in misura fissa e delle relative spese di notifica.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in ragione del difetto di interesse dell’Agenzia delle Entrate all’impugnazione della sentenza della CTR della Lombardia, a seguito dell’annullamento dell’avviso di liquidazione oggetto di contestazione. L’inammissibilità del ricorso per cassazione determina l’assorbimento dei motivi proposti.

5.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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