Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19813 del 28/09/2011
Cassazione civile sez. II, 28/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19813
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
V.G. C.F. (OMISSIS), V.R. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI
28, presso lo studio dell’avvocato ZITO DE LEONARDIS GIULIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CANNIZZO FRANCESCO;
– ricorrenti –
contro
D.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1216/2604 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 18/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di V.M.R..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il ricorso non è stato notificato a V.M.R., promittente venditrice unitamente ai due attuali ricorrenti dell’immobile per cui è causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO che in tale qualità V.M.R. è litisconsorte necessaria nel presente giudizio, cosicchè deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V. M.R. concedendo a tal fine il termine di giorni 90 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011