Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19813 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. II, 28/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

V.G. C.F. (OMISSIS), V.R. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI

28, presso lo studio dell’avvocato ZITO DE LEONARDIS GIULIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CANNIZZO FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

D.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1216/2604 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti di V.M.R..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il ricorso non è stato notificato a V.M.R., promittente venditrice unitamente ai due attuali ricorrenti dell’immobile per cui è causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO che in tale qualità V.M.R. è litisconsorte necessaria nel presente giudizio, cosicchè deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti.

P.Q.M.

LA CORTE Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V. M.R. concedendo a tal fine il termine di giorni 90 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA