Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19813 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19813 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 31920-2007 proposto da:
C.I.A.L.A. – CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA LAVORATORI
AGRICOLI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA
SAVERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

CARPAGNANO DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1708

contro

COOP. AGRICOLA “ORTOSUD DEL GARGANO” A.R.L. in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 28/08/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE
PRIMULE

8,

presso lo studio dell’avvocato VOCINO

ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE LUCA
NAZARIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

708/2007 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 920/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

14/05/2013

dal Consigliere Dott. DANIELA

BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO ) che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 aprile 2007 la Corte di
Bari confermava la pronuncia di primo grado che,

appello di
accogliendo

Gargano s.r.1., aveva revocato – per difetto di mandato alle
liti – il decreto recante l’ingiunzione di pagamento, in
favore della Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori
Agricoli (C.I.A.L.A.), della somma di euro 5.057,62 pretesa a
titolo di contributi ex art. 38 del contratto collettivo di
settore.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di
appello osservava che il Presidente del Comitato di gestione,
legale rappresentante di C.I.A.L.A., aveva conferito una
procura speciale all’avv. Arcangelo Sannicandro “in
esecuzione della delibera del comitato di gestione in data 7
marzo 2003”, affinché il predetto difensore rappresentasse
in giudizio la C.I.A.L.A., e gli aveva conferito “ogni e più
ampio potere di agire nei limiti della convenzione
sottoscritta il 20 maggio 2003” per il recupero dei crediti
da essa vantati nei confronti delle aziende agricole
debitrici per i contributi dovuti dall’anno 1997 all’anno
2000 e successivi; che, stante il tenore della procura alle
liti, la C.I.A.L.A. avrebbe dovuto produrre in giudizio la
delibera del comitato di gestione in data 17 marzo 2003 e la
convenzione del 20 maggio 2003; che ciò non era avvenuto e,
di conseguenza, non potevano ritenersi provati i presupposti
dello

ius postulandi

in capo al difensore; che non poteva

accogliersi la tesi di parte appellante secondo cui detti
atti avevano rilevanza solo interna, in quanto la procura
conferita con atto notarile menzionava i propri limiti,

R.G. n. 31920/2007
Udienza 14 maggio 2013
C.LA.L.A. c/ Coop. Agr. Ortosud del Gargano

l’opposizione proposta dalla Cooperativa Agricola Ortosud del

individuabili negli atti mancanti, la cui produzione era
dunque essenziale per la verifica dell’esistenza di un valido
mandato difensivo.

unico motivo.
Resiste con controricorso la Coop. Agric. Ortosud del
Gargano a r.1..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo

la

ricorrente

denuncia

falsa

applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. sostenendo che
erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto occorrenti,
ai fini della validità della procura ad litem, la convenzione
stipulata il 20 maggio 2003 tra la Cassa e il suo difensore e
la delibera emessa il 17 marzo 2003 dal Comitato di gestione
dell’Associazione riguardante i rapporti interni tra questa e
il suo Presidente.
Nel formulare il prescritto quesito di diritto, la
C.I.A.L.A. chiede a questa Corte di affermare che costituisce
violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. l’esclusione dello
ius postulandi ritenuta sulla base di una procura che, “pur
delimitando con precisione l’ampiezza dei poteri del
procuratore”, contiene “un richiamo ad altri documenti
attinenti ai rapporti interni tra chi ha la rappresentanza
legale dell’ente e l’ente stesso, e tra quest’ultimo e il suo
procuratore”.
Il ricorso è infondato.
E’ orientamento giurisprudenziale costante che, in tema di
ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle
parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una
R.G. n. 31920/2007
Udienza 14 maggio 2013
C.LA.L.A. c/ Coop. Agr. Ortosud del Gargano

t

Per la cassazione di tale sentenza agisce C.I.A.L.A. con

indagine di fatto, affidata al giudice di merito e
censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di
motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali
di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod.
sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione
deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme
asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è
tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali
considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai
canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia
applicati sulla base di argomentazioni illogiche od
insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito
in sede di legittimità

(ex plurimis, Cass. n.17168 del 2012,

13242 del 2010). Tali principi sono applicabili anche con
riferimento alla procura ad litem

(Cass. 31 gennaio 2006 n.

2128).
E’ dunque onere del ricorrente che denunci l’erronea
interpretazione della procura alle liti indicare, in modo
specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di
merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi
discostato, non essendo all’uopo sufficiente una semplice
critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la
mera prospettazione di una diversa (e più favorevole)
interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.
Secondo l’interpretazione fornita dal giudice di appello
nella sentenza impugnata, poiché il mandato attribuiva al
procuratore la facoltà di proporre tutte le domande che
fossero comunque riconducibili all’originario oggetto e

R.G. n. 31920/2007
Udienza 14 maggio 2013
C.I.A.L.A. c/ Coop. Agr. Ortosud del Gargano

civ. e segg.. Pertanto, al fine di far valere una violazione

questo era definito negli atti espressamente richiamati nella
procura ad litem

(delibera del comitato del 17 marzo 2003 e

convenzione del 20 maggio 2003), la mancata produzione di
tali documenti rendeva impossibile conoscere i limiti del
difensore; ciò precludeva la possibilità di procedere alla
conservazione del negozio.
La Corte territoriale ha dunque ritenuto che, risultando
dal contesto dell’atto l’esistenza di locuzioni che
esprimevano un intento limitativo dei poteri conferiti al
difensore, non potesse farsi applicazione del principio di
conservazione del negozio ai sensi dell’art. 1367 cod. civ..
(cfr. al riguardo Cass. n.12170 del 2005), in mancanza dei
documenti cui l’espressione limitativa rimandava. Il giudice
di merito ha dunque interpretato l’atto (artt. 1362 e segg.
cod.civ.) alla stregua del suo tenore letterale e della
volontà ivi espressa dal mandante.
A fronte di ciò, non risulta denunciata nel ricorso per
cassazione alcuna specifica violazione di canoni legali di
interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 e segg.
cod. civ.. Il ricorso si limita ad affermare, in modo
apodittico, che la procura “delimitava con precisione
l’ampiezza dei poteri del procuratore”, senza in alcun modo
chiarire (a prescindere dalla contraddizione insita nella
proposizione) quali canoni di ermeneutica contrattuale
appello
di
giudice
dal
violati
stati
sarebbero
nell’operazione interpretativa sopra sintetizzata. Ne
consegue che non è sindacabile in sede di legittimità
l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato del
contenuto di tale negozio giuridico.

R.G. n. 31920/2007
Udienza 14 maggio 2013
C.1.A.L.A. c/ Coop. Agr. Ortosud del Gargano

mandato conferito e, di conseguenza, dei poteri concessi al

Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate nella misura indicata in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
Euro 2.500,00 per compensi e in Euro 50,00 per esborsi.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA