Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19813 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19813 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 14544-2017 proposto da:

DE VIRGILIIS GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ENRICO TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato LAURA
NISSOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE
MANCUSI;

– ricorrente contro
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA
GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
YVONNE MESSI;

– con troricorren te contro

Data pubblicazione: 26/07/2018

NUOVI ANGELI DI SALA EMANUEL E SALA SUSANNA SNC;
– intimata avverso la sentenza n. 508/2017 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 04/04/2017;

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, Guido De
Virgiliis, avvocato, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di
Brescia, in data 4 aprile 2017, che in riforma della decisione di primo
grado: a) in accoglimento dell’opposizione a precetto (intimato dal De
Virgiliis il 19 luglio 2007 per l’importo di euro 610,95, a titolo di spese
legali) proposta dal Comune di Carobbio degli Angeli, dichiarava la
nullità del precetto stesso; b) dichiarava l’inefficacia estintiva del
pagamento eseguito da detto Comune nei confronti del De Virgiliis a
titolo di spese legali per la causa definita con sentenza n. 112/2007 dal
T.A.R. Lombardia e condannava il Comune medesimo al pagamento
in favore della Nuovi Angeli s.n.c. (società che il De Virgiliis aveva
difeso nel vittorioso giudizio amministrativo); c) condannava il De
Vigiliis a restituire al Comune di Carobbio degli Angeli le somme
percepite in esecuzione della predetta sentenza del TAR Lombardia,
oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (“starne la mala
fede”); a) condannava il De Virgiliis al pagamento delle spese
processuali del doppio grado;
che resiste con controricorso il Comune di Carobbio degli
Angeli, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede la Nuovi
Angeli di Sala Emanuel e Sala Susanna s.n.c.;

Ric. 2017 n. 14544 sez. M3 – ud. 08-05-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle parti costituite, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

a) con il primo mezzo è dedotta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 2033 c.c. e 116 c.p.c., per aver la Corte
territoriale erroneamente ritenuto sussistente la mala fede al fine della
decorrenza degli interessi sull’accertato indebito oggettivo e
pronunciata una condanna alla restituzione senza alcuna specificazione
delle somme da restituire;
a.1) il motivo è inammissibile (anche ai sensi dell’art. 360-bis, n.
1, c.p.c.) in tutta la sua articolazione.
Quanto al profilo della decorrenza degli interessi per mala fede
dell’accipiens, il relativo accertamento è quaestio facti riservata/là’ giudice
del merito, come tale non sindacabile in questa sede se non in forza del
paradigma (non evocato dal ricorrente) del vigente n. 5 dell’art. 360
c.p.c.
In ogni caso, le doglianze (che insistono sulla buona fede
dell’accipiens per essere il pagamento fatto spontaneamente dal
Comune) non colgono affatto la

ratio decidendi della sentenza

impugnata, che è da ravvisare là dove (p. 15) evidenzia che la sentenza
del TAR Lombardia “individua quale beneficiario del pagamento la
società Novi Angeli e non altri”, ossia non l’avv. De Virgiliis, che era
proprio il legale di detta società nel giudizio definito da detta sentenza.
Ratio, questa, che, del resto, è in sintonia con il principio per cui nel
caso di pagamento di indebito oggettivo, la buona o la mala fede
dell’accipiens, ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da
Ric. 2017 n. 14544 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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Considerato:

restituire al solvens, va accertata in base alla situazione di fatto nota al
destinatario del pagamento nel momento in cui esso è stato eseguito,
indipendentemente dalla conoscenza o falsa conoscenza di circostanze
solo apparentemente giustificative del comportamento

dell’ accipiens

(Cass. n. 4048/1986).

restituire, essa si infrange contro il risalente principio per cui
l’interpretazione della sentenza e, con essa, la individuazione del
contenuto precettivo della statuizione resa, vanno condotte attraverso
la correlazione del dispositivo con la motivazione (tra le tante, Cass. n.
193/1979). E nella specie, a fronte della condanna alla restituzione
delle somme indebitamente percepite dall’avv. De Virgiliis in
esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 112/2007, presente
nel dispositivo, l’ammontare di esse è indicato in motivazione in euro
3.199,11 (p. 14 della sentenza impugnata);
b) con il secondo mezzo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.,
per aver la Corte territoriale pronunciato erroneamente sul “terzo
motivo di gravame” del Comune appellante, il quale, come da
conclusioni dell’atto di appello, riguardava “l’accertamento e la
dichiarazione di inesistenza, o di nullità del precetto notificato al
Comune di Carobbio degli Angeli il 19.07.2007”;
b.1) il motivo è inammissibile, in quanto, anzitutto, difetta di
specificità quanto all’indicazione dei contenuti propri dell’atto di
appello (e non soltanto delle relative conclusioni, comunque appena
accennate in ricorso).
In ogni caso e in via assorbente, in quanto il motivo: a) non
coglie affatto i termini e la portata della decisione di secondo grado, la
quale, nel riferirsi al “terzo motivo di gravame” dell’appellante, si
raccorda alla ricostruzione dei motivi di appello in essa stessa esibita
Ric. 2017 n. 14544 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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Quanto poi alla censura di indeterminatezza della somma da

(cfr. p. 10 della sentenza di appello), là dove proprio il terzo motivo
(sulla dedotta violazione di un duplice illegittimo pagamento a carico
del Comune in accoglimento della domanda riconvenzionale della
Nuova Angeli s.n.c.) coincide poi con la decisione su di esso (cfr. 16
della sentenza); 12) il ricorrente non palesa quale sia l’effettivo interesse

di debito con la Nuovi Angeli s.n.c. e non essendo affatto in
contestazione in questa sede l’esistenza dell’indebito oggettivo per il
pagamento non dovuto al De Virgiliis;
c) con il terzo mezzo è prospettata violazione dell’art. 92 c.p.c.,
per non aver la Corte territoriale provveduto alla compensazione delle
spese processuali in ragione “del parziale accoglimento, seppur
erroneo, del terzo motivo di gravame introdotto dal Comune di
Carobbio degli Angeli”;
c.1.) il motivo è inammissibile, giacché – come evidenziato in
sede di scrutinio del motivo che precede — non solo la Corte
territoriale non ha errato nell’accoglimento del “terzo motivo di
gravame”, ma esso neppure riguarda la posizione del De Virgiliis, la cui
condanna alle spese di lite, in favore del Comune, è stata correttamente
pronunciata in forza del principio della soccombenza, ai sensi dell’art.
91 c.p.c.;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo;
che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette
spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività
difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
Ric. 2017 n 14544 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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all’impugnazione, concernendo detto motivo del Comune il rapporto

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in curo 2.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V1-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.
Il Presidente

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

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