Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19812 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19812 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 13555-2017 proposto da:
PUGLIESE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SARINA AMATA;

– ricorrente contro
MONACO’ SALVATORE MASSIMILIANO, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

controticorrente

avverso la sentenza n. 5042/2017 del ‘FRIBUNALE di MILANO,
depositata il 05/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 26/07/2018

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre, articolati, motivi,
Vincenzo Pugliese, avvocato, ha impugnato la sentenza del Tribunale
di Milano, in data 5 maggio 2017, che ne accoglieva l’opposizione
all’esecuzione., condannando Salvatore Nlassimiliano Monacò,
avvocato, alla restituzione in favore dell’opponente, della somma di

defensionali non dovuti, altresì disponendo la compensazione integrale
delle spese di lite,
che resiste con controricorso Salvatore Massimiliano Monacò.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato, preliminarmente, che la richiesta del difensore di
parte ricorrente (avanzata con la memoria) di essere sentito ai sensi
dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., è inammissibile, giacché
l’attuale norma dell’art. 380 bis c.p.c., applicabile ratione teinporis alla
presente impug-nazionc, non contempla detta facoltà.;
che: a) con il primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c., omessa pronuncia sulla richiesta di
annullamento dell’ordinanza emessa ex- art. 624 c.p.c. dal G.E.; b) con il
secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost. e 100
c.p.c., per aver il Tribunale, nonostante l’interesse dell’opponente ad
agire, ritenuto sussistente un “abuso del diritto”, nonché fornito una
ínterpretazione distorta del giu:,to procesgo dalla durata ragionevole;
con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo cotnma,
Ric. 2017 n. 13555 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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curo 58,00, oltre spese generali ed accessori, a titolo di compensi

n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione insanabilmente
contraddittoria;
che (come rileva il Collegio, integrando la proposta del relatore)
il ricorso è inammissibile, anzitutto, in quanto avverso la sentenza del
Tribunale del 5 maggio 2017 impugnata in questa sede, resa in giudizio

sentenza anzidetta), il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello e
non già ricorso per cassazione;
che, infatti, ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità
di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore
alla data della sua pubblicazione; sicché, le sentenze pubblicate
successivamente al 4 luglio 2009 tornano ad essere appellabili, essendo
stato soppresso, dall’art. 49, secondo comma, della legge n. 69 del
2009, l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. (tra le tante, Cass. n.
17321/2011);
che, peraltro (e ferma restando il profilo di inammissibilità già
assorbente), il ricorso è comunque inammissibile per mancato rispetto
del requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in
assenza di una esposizione chiara ed esauriente dei fatti (sostanziali e
processuali) di causa e, tra questi, segnatamente delle argomentazioni
essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata
(tra le tante, Cass. n. 1926/2015; Cass. n. 19060/2016), che non si
evincono neppure dall’intero contesto dell’atto di impugnazione (Cass.
n. 15478/2014);
che la memoria depositata da parte ricorrente, là dove non
inammissibile per non essere soltanto illustrativa, ma anche
integrativa/emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce
argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;

Ric. 2017 n. 13555 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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di opposizione all’esecuzione (cfr. qualificazione espressa a p. 2 della

che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizi() di legittimità, come
liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;

legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in curo
1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

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