Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19812 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12173 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Nino Castiglione s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, n. 1379/24/2014, depositata in data 25

novembre 2014;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dell’8 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle dogane ha emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali di partite di filetti di tonno, nonchè un successivo atto di contestazione delle sanzioni, avendo accertato, a seguito delle risultanze delle missioni comunitarie dell’OLAF, che la suddetta merce non aveva provenienza dall’Ecuador, come invece risultante dal certificato di origine preferenziale FORM A, in quanto veniva lavorata dalla società Seafman utilizzando tonno in parte proveniente da un peschereccio panamense; avverso i suddetti atti impositivi la contribuente ha proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha accolto i ricorsi, previa riunione; avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello l’Agenzia delle dogane, nel contraddittorio con la società contribuente;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’Agenzia delle dogane non aveva dato prova, in sede processuale, dei fatti posti a base della pretesa erariale, in particolare in ordine alla circostanza che, avendo la società Seafman lavorato in parte anche tonno pescato da un peschereccio panamense, il valore aggiunto conferito alla materia non era stato prevalentemente formato in Ecuador;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato a due motivi di censura;

Nino Castiglione s.r.l. è rimasta intimata;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con atto depositato in data 13 febbraio 2019 l’Agenzia delle dogane ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo provveduto allo sgravio dei maggiori diritti accertati con l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica oggetto della controversia, con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere; va quindi preso atto di quanto sopra, in particolare dell’avvenuto sgravio della pretesa e della rinuncia al ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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