Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19812 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7758/2016 R.G. proposto da:

D.G., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Umbertide, alla piazza XXV

Aprile, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Paolo Spantini, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

S.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

al Borgo Angelico, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Vincenza

Casale, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alexandra

Moroni, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

autenticata per notar D.I.G. in data 28.1.2020.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 174 dei

13.1/4.2.2015;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

febbraio 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale;

udito l’avvocato Vincenza Casale per il controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato in data 11.9.1995 S.S. citava a comparire dinanzi alla Pretura circondariale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, D.G..

Esponeva che nel giugno del 1995 aveva venduto al convenuto, per il prezzo di Lire 4.000.000, da corrispondersi entro il 30.9.1995, una cavalla di nome “(OMISSIS)”; che il convenuto, benchè avesse ricevuto in consegna l’animale, non aveva provveduto al versamento del prezzo pattuito, adducendo del tutto ingiustificatamente, nell’agosto del 1995, che la cavalla era affetta da “crampo rotuleo ad una zampa”, idoneo a renderla inadatta a qualsivoglia utilizzo.

Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento del corrispettivo pattuito con gli interessi legali.

1.1. Si costituiva D.G..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

2. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 28/2002, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, al quale gli atti erano stati rimessi, dichiarava la propria incompetenza per valore e la competenza del giudice di pace.

3. S.S. attendeva alla riassunzione del giudizio.

3.1. Si costituiva D.G..

4. Con sentenza n. 120/2005 il giudice di pace accoglieva la domanda dell’attore e condannava il convenuto al pagamento del prezzo pattuito e delle spese di lite.

5. Con separato atto D.G. citava S.S. a comparire dinanzi al Tribunale di Perugia.

Chiedeva condannarsi la controparte a rimborsargli le spese sostenute per il mantenimento della cavalla.

6. D.G. proponeva appello avverso la sentenza n. 120/2005.

6.1. Resisteva S.S..

7. Disposta la riunione del giudizio intrapreso dal D. al giudizio d’appello, il Tribunale di Perugia con sentenza n. 174 dei 13.1/4.2.2015 rigettava il gravame, così confermando la sentenza n. 120/2005, rigettava la domanda di condanna separatamente proposta dal D. e compensava integralmente le spese del doppio grado.

7.1. Evidenziava il tribunale che non era stato acquisito alcun elemento atto a comprovare che la cavalla fosse stata acquistata per esser destinata alle corse; che viceversa accreditavano l’assunto del venditore, secondo cui la cavalla era stata acquistata per il passeggio, l’età – otto anni – dell’animale ed il quantum del corrispettivo, ampiamente inferiore al prezzo di un purosangue.

Evidenziava altresì che il c.t.u. aveva acclarato che la patologia da cui la cavalla era affetta, ne impediva la destinazione alle competizioni e nondimeno che non vi era prova che l’animale fosse stato acquistato a tale scopo.

Evidenziava infine che si giustificava la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio, siccome non era stata comprovata la mala fede dell’appellante.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.G.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese di lite.

S.S. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore – con distrazione – delle spese del giudizio di legittimità.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea applicazione dell’art. 1496 c.c. e dunque degli usi locali della provincia di Perugia in materia di vendita di animali nonchè la mancata applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c..

Deduce che il tribunale ha fatto applicazione, alla stregua del rinvio operato dall’art. 1496 c.c., del disposto dell’art. 98, recte dell’art. 97, della “raccolta provinciale degli usi in provincia di Perugia” e tuttavia la patologia – “crampo rotuleo ad una zampa” – da cui la cavalla “(OMISSIS)” era affetta, non è contemplata nella previsione dell’art. 97.

Deduce quindi che il tribunale avrebbe dovuto applicare l’ordinaria disciplina codicistica.

11. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 1495 c.c., ovvero, in subordine, degli usi locali.

Deduce che, pur ad ammettere che si applicano gli “usi locali” – di cui alla “raccolta provinciale degli usi in provincia di Perugia” – il tribunale ha erroneamente fatto decorrere il termine per la denuncia del vizio dalla data dell’accordo siglato con il S., anzichè dalla data della scoperta, recte dalla data in cui ne ha acquisito certezza piena ed oggettiva.

Deduce al contempo che unicamente una visita specialistica è idonea ai fini dell’acquisizione della completa ed obiettiva certezza.

12. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2730 c.c., la nullità del procedimento e della sentenza.

Deduce che il tribunale ha illegittimamente considerato prove a favore di S.S. le dichiarazioni da costui rese; che il tribunale ha fatto illegittima applicazione del ragionamento presuntivo, allorchè ha assunto che la cavalla “(OMISSIS)” era stata acquistata perchè fosse destinata al passeggio.

Deduce in particolare che il tribunale ha dato atto della patologia – “fissazione superiore della rotula, che non permette la flessione dell’arto superiore interessato” – da cui la cavalla era affetta e tuttavia siffatta patologia esclude in radice anche la possibilità di destinazione al passeggio.

Deduce in particolare che il tribunale non ha tenuto conto delle risultanze della c.t.u., alla cui stregua unicamente all’esito di un appropriato intervento chirurgico sarebbe stato possibile destinare la cavalla al turismo equestre.

13. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1495 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale non ha considerato che il venditore ha riconosciuto il vizio da cui la cavalla era affetta; che la denuncia del vizio era perciò del tutto inutile, sicchè del tutto deficitaria è la ratio decidendi.

14. Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ha travisato gli esiti della c.t.u..

Deduce segnatamente che l’ausiliario ha puntualizzato che il vizio congenito da cui era affetta la cavalla “(OMISSIS)”, la rendeva adatta soltanto alla monta e, unicamente in ipotesi di buon esito di un intervento chirurgico, al passeggio.

15. Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1362,1366,2721 e 2727 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ha determinato la comune intenzione dei contraenti, e dunque ha assunto che le parti avessero inteso che la cavalla “(OMISSIS)” fosse destinata unicamente alle passeggiate, facendo ricorso allo strumento delle presunzioni; che tuttavia il ricorso alle presunzioni semplici era precluso in dipendenza del valore del contratto.

Deduce altresì che la motivazione dell’impugnato dictum è in parte qua significativamente contraddittoria.

Deduce inoltre che in sede di determinazione della comune intenzione dei contraenti il tribunale non ha tenuto conto degli esiti della c.t.u., secondo cui la cavalla “(OMISSIS)” era da destinare unicamente alla monta.

16. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che ha errato il tribunale a compensare integralmente le spese di ambedue i gradi.

Deduce in particolare che è risultato integralmente vittorioso, che non vi è soccombenza reciproca, che non possono soccorre le ulteriori ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese.

17. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso principale vanno respinti all’esito della loro contestuale disamina; ben vero l’esame simultaneo appieno si giustifica, siccome medesimo è il rilievo che giustifica la loro reiezione.

18. Si premette che il tribunale ha ulteriormente puntualizzato che il disposto dell’art. 98 della “raccolta provinciale degli usi in provincia di Perugia” – astrattamente rilevante giusta il rinvio operato dall’art. 1496 c.c. – prefigurante, in ipotesi di vendita di animali, per l’esercizio dell’actio redibitoria il termine di otto giorni per la denuncia del vizio, non esplicava concreta valenza nel caso di specie (si condivide l’analoga deduzione del controricorrente: cfr. pag. 9).

Più esattamente il tribunale ha specificato che “è facile rilevare (…) che la normativa sopra richiamata dal magistrato onorario doveva ritenersi rilevante, purchè la stessa pregiudicasse l’impiego cui l’animale era destinato” (così sentenza d’appello, pag. 5). Ed ha soggiunto che l’operata vendita rimaneva impregiudicata, siccome “i difetti riscontrati risultavano pregiudizievoli solo per l’impiego dell’animale in attività cui non era invece destinato secondo l’intento dei contraenti” (così sentenza d’appello, pag. 5).

19. Ebbene, negli enunciati termini, è innegabile che i motivi de quibus non si correlano alla ratio decidendi (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Propriamente i mezzi de quibus sono ancorati all’erroneo presupposto che il tribunale abbia fatto applicazione della garanzia per vizi nelle specifiche prefigurazioni degli usi locali, richiamati dall’art. 1496 c.c., in tema di vendita di animali.

Garanzia che, viceversa, il tribunale ha ritenuto inoperante alla stregua di un giudizio “di fatto” congruo ed ineccepibile – siccome di seguito si dirà – in esito al quale ha determinato – siccome dapprima si è detto – la comune intenzione dei contraenti circa la destinazione della cavalla compravenduta.

Ciò tanto più che, nella fattispecie, non si ha e non si è avuto riscontro, ai fini della destinazione della cavalla alle competizioni, dell’imprescindibile ed univoca dichiarazione del compratore in tal senso.

Invero questa Corte da tempo spiega che il venditore non assume, se non in caso di espressa e inequivoca dichiarazione, la più ampia garanzia dell’idoneità della cosa, per i suoi peculiari connotati, alla diversa utilizzazione cui l’ha in concreto destinata l’acquirente (cfr. Cass. 4.5.1978, n. 2092; Cass. 27.1.1979, n. 624, ove, per giunta, si ritiene irrilevante pur la mera consapevolezza del venditore che la cosa venduta sarebbe stata destinata dal compratore ad un uso diverso).

20. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso principale del pari vanno respinti all’esito alla loro simultanea disamina; difatti analogamente l’esame contestuale appieno si giustifica, siccome i motivi anzidetti sono tutti per vari aspetti volti a censurare il giudizio “di fatto” sulla cui scorta il giudice di seconde cure ha assunto che la cavalla fosse stata compravenduta come animale da passeggio.

21. Si puntualizza, previamente, quanto segue.

21.1. In primo luogo i motivi ora al vaglio si qualificano essenzialmente in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. D’altronde è propriamente il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Se ne impone pertanto lo scrutinio nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

21.2. In secondo luogo i motivi ora al vaglio non risultano formulati in rigoroso ossequio al disposto del n. 4 e del n. 6 dell’art. 366 c.p.c., comma 1, ossia non risultano debitamente specifici ed “autosufficienti”.

Segnatamente, allorquando si adduce che il tribunale non ha tenuto conto, ha travisato gli esiti della c.t.u., ben avrebbe dovuto il ricorrente principale, onde consentire a questa Corte la debita valutazione dei suoi postulati, non solo indicare esattamente ove la relazione di c.t.u. è reperibile, ma esplicitarne altresì il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (invero la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile: cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).

22. Nel solco del menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite si rappresenta comunque quanto segue.

Per un verso è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il Tribunale di Perugia ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare il tribunale ha soggiunto che, così come aveva riferito la teste B.C., il D. aveva nell’estate del 1995 cavalcato la cavalla pur su terreni impervi e disagevoli e non aveva riscontrato alcuna difficoltà, tanto da reputarsi – quanto meno sino al 21.8.1995, data della certificazione veterinaria attestante il “crampo rotuleo ad una zampa” – appieno soddisfatto dell’acquisto (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Per altro verso il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la concreta proiezione della compravendita che nel giugno del 1995 le parti ebbero a siglare in rapporto alla destinazione della cavalla “(OMISSIS)”.

23. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

24. Con riferimento al profilo della congruenza motivazionale va imprescindibilmente rimarcato che l’impugnata statuizione risulta ancorata, oltre che agli elementi presuntivi desunti dall’età della cavalla e dal prezzo pattuito, altresì e soprattutto alle dichiarazioni rese dalla teste B..

Non si giustificano quindi le prospettazioni, specificamente veicolate dal quarto motivo del ricorso principale, a tenor delle quali il secondo giudice avrebbe considerato prove a favore di S.S. le dichiarazioni dal medesimo rese ovvero avrebbe fatto illegittima applicazione della prova presuntiva.

Si badi che nel corpo motivazionale dell’impugnato dictum pur il riferimento agli esiti della consulenza tecnica ha un rilievo sussidiario, siccome prioritario è l’ancoraggio alle dichiarazioni testimoniali rese da B.C..

24.1. Ovviamente nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (che nella fattispecie il ricorrente principale ha inteso denunciare con il sesto motivo), atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

25. Con riferimento al profilo della correttezza giuridica va segnatamente rimarcato che alla luce delle dichiarazioni rese dalla B. il tribunale ha, a mente dell’art. 1362 c.c., comma 2, tenuto conto del comportamento successivo, in particolare dell’acquirente, onde far luogo all’interpretazione della volontà delle parti e dunque alla determinazione della concreta proiezione della compravendita, id est alla determinazione della concreta condivisa destinazione della cavalla (cfr. Cass. 1.6.2004, n. 10484, secondo cui, anche con riferimento ai contratti per i quali non sia richiesta la prova scritta “ad substantiam”, opera come principale criterio ermeneutico quello di individuazione della volontà delle parti, desumibile, in assenza di un testo scritto, non dal senso letterale delle parole, ma dal comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto).

Ciò tanto più che non si è acquisita contezza – siccome si è anticipato – dell’imprescindibile, univoca dichiarazione del compratore ai fini del riscontro di una data specifica “destinazione” della cavalla “(OMISSIS)”.

25.1. D’altra parte è vero senza dubbio che l’ammissione della prova testimoniale – e, si soggiunge, della prova presuntiva – oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c., è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (cfr. Cass. 22.5.2007, n. 11889; Cas. 22.7.2004, n. 13621).

E tuttavia vi è da ritenere che, ai fini dell’assolvimento dello specifico onere motivazionale, ben può concorrere l’impianto motivazionale complessivo, allorquando, così come nella fattispecie, dall’impianto motivazionale complessivo si desumono elementi senz’altro idonei – in aderenza ai parametri enunciati dell’art. 2721 c.c., comma 2 – a giustificare la deroga al prefigurato limite monetario.

26. Si evidenzia infine che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e la cui violazione il ricorrente principale ha denunciato con il terzo motivo) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (il che non è nel caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

27. Va respinto l’unico motivo del ricorso incidentale.

28. Va dato atto, previamente, che nella fattispecie – fattispecie in cui il giudizio di primo grado è stato introdotto in data 11.9.1995 (cfr. controricorso, pag. 2) ed il giudizio di appello nel corso del 2006 – rileva il dettato dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione antecedente alla “novella” di cui alla L. n. 263 del 2005 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006) ed, a fortiori, alla “novella” di cui alla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

29. In questo quadro è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di spese processuali la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione; ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (il che evidentemente non è nel caso di specie) ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 14.3.1995, n. 2949; Cass. sez. lav. 27.3.2009, n. 7523, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c., recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte; tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione).

30. Su tale scorta si rappresenta che le ragioni poste dal tribunale a fondamento dell’integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, in quanto ancorate al difetto di mala fede nella parte soccombente, non risultano nè erronee nè illogiche.

31. Il rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

32. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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