Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19811 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19811 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 12049-2017 proposto da:
LA SUORETTA DI RENZO REGGIANI E C. SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato UGO PRIMICERJ, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA REGGIANINI;

– ricorrente contro
I.C.S.T.A.

REGGIANI SRL IN LIQUIDAZIONE E

CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUCIA
BUONONATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
COSTANZO FRATTIN;

())

Data pubblicazione: 26/07/2018

- controrícorrente contro
AGRICOLA CAMPAGNOLA SS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

MARIASERENA SARTORE;

– contraticorrente contro
VEZZI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato
MARCO FERRARO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANO GIOVE;

– controticorrente contro
REGGIANI MARCO;

– intimato avverso la sentenza n. 1763/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 07/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a quattro motivi, la società La
Suoretta di Renzo Reggiani e C. s.a.s. (di seguito anche La Suoretta) ha
impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, sezione
specializzata agraria, in data 7 novembre 2016, che ne rigettava il
gravame avverso la decisione del Tribunale di Modena, sezione
specializzata agraria, che, a sua volta, aveva dichiarato cessato a far data
Ric. 2017 n. 12049 sez. M3 – ud. 08-05-2018
-2-

TROILO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

dal 29 luglio 2014 (data di acquisto del fondo da parte della società
Agricola Campagnola s.s.) il contratto di affitto di fondo rustico
intercorso tra la concedente Icsta s.r.l. e l’affittuaria La Suoretta, con
rilascio del fondo entro il 10 novembre 2016 e condanna della
medesima La Suoretta al pagamento della somma di euro 420,00 per

alle spese di lite in favore della Icsta s.r.1., della s.a.s. Campagnola e di
Tommaso Vezzi, notaio chiamato in causa dalla Icsta s.r.1.;
che resistono con separati controricorsi la I.C.S.T.A. Reggiani
s.r.1., in liquidazione e concordato preventivo, la Società Agricola
Campagnola s.s. e Tommaso Vezzi, mentre non ha svolto attività
difensiva in questa sede l’intimato Marco Reggiani;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle parti costituite, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale la società ricorrente ha depositato atto di
rinuncia al ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che il difensore della ricorrente, munito di apposito
mandato speciale, ha rinunciato al ricorso e tale atto di rinuncia è stato
notificato, a mezzo p.e.c., ai difensori delle parti controricorrenti;
che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale ai sensi dell’art. 390
c.p.c., cui consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, con integrale
compensazione delle relative spese, sussistendone le ragioni anche per
l’assenza di qualsiasi richiesta di liquidazione da parte delle controparti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e ne
compensa interamente le spese.
Ric. 2017 n. 12049 sez. M3 – ud. 08-05-2018
-3-

ettaro per ciascuna annata agraria da quella 2013/2014 al rilascio, oltre

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.
Il Presidente

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