Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19811 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.F., con domicilio eletto in Roma, P.zza Gentile da

Fabriano, presso l’Avv. CAVALIERE Raffaele, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Giuseppe F. Cerra, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Salerno

depositato il giorno 8 agosto 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale di Lamezia Terme iniziato nel febbraio 1979 e non ancora definito alla data della domanda (19 marzo 2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per inidoneità dei quesiti che sorreggono l’unico motivo con cui sono state denunciate plurime violazioni di legge.

Quanto al primo l’inammissibilità deriva sia dalla considerazione che il quesito proposto è del tutto generico nel senso che si chiede di affermare l’ovvio principio secondo cui il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi in materia di interpretazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo alla giurisprudenza della Corte europea ma non si evince in quale concreta applicazione di tale giurisprudenza tale principio sia stato in ipotesi violato, così che in ordine all’affermazione richiesta vi è carenza di interesse, sia dalla non rispondenza alla ratio dell’art. 366 bis, l’ulteriore questione attinente all’avvenuto rispetto da parte del giudice del merito del principio in questione, posto che “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti semplicemente a chiedere alla Corte di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2009, n. 7032).

Tale seconda ragione di inammissibilità affligge anche il secondo quesito con il quale ci si limita a richiedere se la Corte si sia uniformata alle regole indicate dalla Corte europea che ha indicato determinati parametri per la quantificazione del danno, senza indicare in quali enunciati il giudice a quo abbia affermato principi contrastanti o ne abbia fatto erronea applicazione.

Le spese eseguono al soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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