Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19811 del 04/10/2016

Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA 8,

presso l’avvocato ROBERTO PALOMBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NERIO ZUCCACCIA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso l’avvocato PIETRO MINICUCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO GIUSEPPE TERRANOVA, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA 8,

presso l’avvocato ROBERTO PALOMBI, che Io rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NERIO ZUCCACCIA, giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 231/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ZUCCACCIA NERIO, anche in

sostituzione avv. PALOMBI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

TERRANOVA CARLO GIUSEPPE che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 16 aprile 2015 la Corte d’appello di Perugia ha rigettato la domanda con la quale S.G. aveva chiesto il riconoscimento dell’efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra il primo e B.A..

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la B. avesse tempestivamente eccepito nella comparsa di risposta la prolungata convivenza con il marito, successiva alla celebrazione delle nozze.

3. Avverso tale sentenza, lo S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la B. che propone, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, al quale resiste lo S.. E’ stata depositata memoria nell’interesse della B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.c., art. 167 c.p.c., comma 2, e art. 343 c.p.c., comma 1, rilevando che la convenuta si era costituita solo all’udienza del 18 dicembre 2014, depositando la comparsa di risposta contenente l’eccezione che era stata accolta dalla Corte territoriale.

La doglianza è fondata.

Secondo il condiviso orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, nè opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

Ciò posto e tenuto conto dell’applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare evidente che l’eccezione, proposta con comparsa di risposta depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dall’art. 166 cod. proc. civ., deve ritenersi tardiva.

2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale valorizzato la convivenza successiva alla celebrazione del matrimonio concordatario, nonostante l’assenza di un’eccezione tempestivamente proposta dalla parte interessata.

Sulla scorta di tale rilievo, il ricorrente principale chiede che la causa venga decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la fondatezza anche del secondo, dipendente motivo.

Tuttavia, una decisione nel merito non è consentita in quanto la delibazione della pretesa dello S. richiede accertamenti in fatto preclusi a questa Corte.

3. L’accoglimento del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale condizionato.

4. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 163, comma 3, n. 3, del medesimo codice, rilevando che la Corte territoriale non si era pronunciata sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza sulla cosa oggetto della domanda.

La censura è inammissibile.

AI riguardo, va premesso che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitazione dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406).

Va, peraltro, precisato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. 17 gennaio 2014, n. 896), laddove, nel caso di specie, la ricorrente incidentale non riproduce le premesse e le conclusioni dell’atto di citazione, limitandosi ad una sintesi delle stesse.

5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., e art. 101 c.p.c., sia con riguardo alla già lamentata indeterminatezza dell’oggetto della domanda, sia con riferimento alla mancata produzione, nel giudizio dinanzi alla Corte territoriale, di una copia tradotta in italiano della sentenza rotale del 17 febbraio 2012.

Mentre il primo rilievo è inammissibile per le ragioni indicate supra sub 4, il secondo è infondato, alla luce del condiviso orientamento espresso da Cass. 15 settembre 2009, n. 19808.

6. In conseguenza, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, con rinvio, in relazione al disposto accoglimento, dinanzi alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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