Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19810 del 28/09/2011
Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO
CANNATA, rappresentata e difesa dagli avvocati UZZAU ROBERTO, MARIA
GRAZIA CALVISI giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA BARONIA DI MONTI S.R.L. (OMISSIS) in persona de
suo amministratore unico e legale rappresentante Dr. S.
M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI
123, presso lo studio dell’avvocato DETTORI RAIMONDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato STARA MICHELE giusto mandato in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 110/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 23/03/2009, R.G.N.
263/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24 febbraio – 23 marzo 2009 la Corte di appello di Cagliari, sezione specializzata agraria ha accolto l’appello proposto dalla Azienda Agricola Baronia di Monti s.r.l. nei confronti di I.G.M. e, in riforma della sentenza del tribunale di Tempio Pausania, sezione specializzata agraria, n. 382 del 2007, ha dichiarato la risoluzione del contratto agrario inter partes per grave inadempimento dell’ I. con condanna dello stesso sia al rilascio del fondo sia al pagamento della somma di Euro 258.228,44, per canoni scaduti, nonchè al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 19 maggio 2009 ha proposto ricorso – affidato a tre motivi — con atto 17 luglio 2009.
Resiste, con controricorso la Azienda Agricola Baronia di Monti s.r.l.
Nelle more del giudizio, peraltro, i difensori del ricorrente hanno depositato sia atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dallo stesso ricorrente e da essi difensori, notificato alla contro ricorrente il 28 giugno 2011, sia l’atto con il quale il difensore della contro ricorrente Azienda Agricola Baronia di Monti s.r.l. a tanto abilitato in forza di procura speciale a margine del controricorso ha aderito all’atto di rinuncia al ricorso.
Il P.G., ritenuta la ritualità della rinuncia, ha chiesto venga dichiarata l’estinzione del procedimento.
Rileva la Corte che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, è rituale.
Deve, pertanto, pronunciarsi l’estinzione di questo processo di Cassazione.
Nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso;
nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 8 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011