Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19810 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19810 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 11724-2017 proposto da:
DESIDERI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO SAVERIO PETTINARI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA PETTINARI;

– ricorrente –

contro
BIANCO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROLA, VIA
MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO ALESSANDRO CAFFO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4208/2017 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 02/03/2017;

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Roberta Desideri

ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 2 marzo
2017, limitatamente alla decisione sull’opposizione all’esecuzione ex

di cui all’ordinanza del G.E. del 7 novembre 2012, che la pronuncia
gravata ha modificato ordinando lo svincolo della somma di curo
43.000,00 per euro 27.035,64 in favore dell’opponente ed curo
15.964,36 in favore dell’opposta, con restituzione del predetto importo
di euro 27.035,64 al Bianco ove già incassato dalla Desideri;
che resiste con controricorso Carmine Bianco;
che la ricorrente ha depositato in data 5 aprile 2018 una “nota di
deposito” di documenti (sentenza di appello del 13/12/2017; copia
richiesta acquisizione relativo fascicolo d’ufficio; copia atto
pignoramento del 12/6/2017, rigetto istanza ex art. 373 c.p.c.), con
unita richiesta di “sollecita fissazione” (poi evasa con decreto di non
luogo a provvedere per esser stata già fissata la trattazione del ricorso
nell’adunanza odierna);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato, preliminarmente, che la richiesta del difensore di

parte ricorrente (avanzata con la memoria) di essere sentito ai sensi
dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., è inammissibile, giacché

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art. 617 c.p.c. promossa da Carmine Bianco contro il piano di riparto

l’attuale norma dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile

ratione temporis

alla

presente impugnazione, non contempla detta facoltà;
che, sempre in via preliminare, l’eccezione preliminare del
controricorrente di inammissibilità del ricorso per aver la Desideri già
proposto appello avverso la medesima sentenza impugnata in questa

della parte (come nella specie) si configurino, nello stesso
procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione agli
atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica,
contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed
a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (tra le altre, Cass.
12730/2016);
a) che con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 2 e n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per
aver il Tribunale deciso l’opposizione al piano di riparto nonostante
fosse “funzionalmente incompetente perché carente di delega all’esame
e alla trattazione” della causa, essendo previamente intervenuta
ordinanza del 17 maggio 2013 che disponeva lo stralcio e la
separazione di detta opposizione, con persistente delega del Tribunale
decidente soltanto sulle opposizioni ex art. 615 c.p.c. proposte da essa
Desideri nell’ambito della medesima procedura esecutiva;
a.1.) il motivo è inammissibile. Lo è, infatti, non solo perché i
provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono
esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria
e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza
che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano,
per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi
(riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità (tra le altre, Cass. n.
11187/2007; Cass., S.U., n. 2245/2015; Cass. n. 1053/2016), ma ancor
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sede, giacché in materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni

prima in quanto, nella specie, la ricorrente non deduce alcunché circa
la sorte del provvedimento di separazione in data 17 maggio 2013,
ossia se fosse o meno (ed eventualmente quando) intervenuto un
successivo provvedimento presidenziale di assegnazione ad altro
giudice, con la conseguenza che il procedimento di opposizione agli

sentenza impugnata in questa sede, ancora pendente dinanzi al giudice
che ha deciso;
b) con il secondo mezzo è dedotto “evidente errore del giudice a
quo nella determinazione della somma dovuta dallo esecutato … alla
creditrice … alla data del 7/11/2012”, nonché prospettata “omessa e
contraddittoria motivazione della sentenza in ordine: a) alle ragioni per
le quali detta somma doveva essere ridotta in quella minore di euro
15.964,36; b) omesso esame critico delle motivazioni con le quali il
giudice dell’esecuzione era pervenuto a determinare in euro 49.979,38
la somma dovuta dal dr. Carmine Bianco in conversione del
pignoramento; c) omesso esame della c.t.u.; d) contraddittorietà della
decisione rispetto alla proposta conciliativa

ex art. 185 c.p.c.

formalizzata dallo stesso giudice alle parti all’udienza del 10/11/2016”;
b.1.) il motivo è inammissibile perché veicola censure in ordine
ad apprezzamenti di fatto e valutazioni del giudice di merito, come tali
insindacabili in questa sede, là dove, in ogni caso, non è neppure
dedotta idonea denuncia ai sensi del vigente (ed applicabile ratione
temporis) n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì vengono mosse doglianze alla
stregua del vizio di motivazione non più prospettabile dopo la più
recente modifica della citata norma processuale;
che la memoria depositata da parte ricorrente, là dove non
inammissibile (al pari della documentazione non rientrante nel novero
di quella depositabile ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) per non essere
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atti esecutivi era da ritenersi, al momento della decisione con la

soltanto illustrativa, ma anche integrativa/emendativa delle originarie
ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che
precedono;
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come

PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.

liquidate in dispositivo.

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