Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19810 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., F.P., F.R., quali

eredi di F.A., con domicilio eletto in Roma, Viale

Parioli n. 50, presso l’Avv. Giuseppe Picone, rappresentati e difesi

dall’Avv. CANDIANO Mario, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari

depositato il 6 agosto 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di F.A. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo iniziato avanti la Corte dei Conti in data 29 luglio 2003 e non ancora terminato alla data di presentazione della domanda (28 marzo 2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo complesso motivo con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione è inammissibile sotto entrambi i profili.

Quanto alla violazione di legge, invero, i quesiti non rispondono al canone di cui all’art. 366 bis c.p.c.: con il primo, infatti, si richiede se il giudice debba tener conto, ai fini della durata del procedimento, anche della fase amministrativa obbligatoria ma tale quesito non consente una risposta univoca dal momento che non si precisa di quale procedimento si tratti e quindi se per tale fase sia previsto un termine di definizione, elemento decisivo alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cassazione, Sez. 1^, Sentenza n. 23754 del 16/11/2007); con il secondo si pone la questione concernente l’obbligo del giudice di tener conto della natura pensionistica del diritto preteso e della sua rilevanza, senza che peraltro la Corte di merito abbia negato l’esistenza di un tale obbligo, dal momento che ha per l’appunto dato conto dell’esistenza di tali parametri utilizzandoli per la liquidazione per cui un’eventuale affermazione del principio enunciato non sarebbe di per sè decisiva per l’accoglimento del ricorso, diversa essendo la questione se di tale principio sia stato fatta una congrua applicazione nella fattispecie. Inammissibile è infine l’eccezione di incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, posto che il quesito enunciato si limita a richiedere se sia manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità ma non enuncia il principio di diritto in base al quale a tale quesiti dovrebbe darsi risposta negativa o positiva.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese che liquida in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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