Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19810 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5239/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.V., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’avv. Giovanni Fumarola, con domicilio eletto

presso lo studio legale dell’avv. Stefano Di Meo, in Roma, via G.

Pisanelli, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 52/10/2012, depositata in data 17 luglio 2012.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

udito l’Avv. Pasquale Pucciariello, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’Avv. Stefano Di Meo, per delega dell’avv. Giovanni Fumarola,

per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 62 del 17 luglio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da G.V. e, riformando la sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IVA, derivanti da prelevamenti bancari non giustificati, relativamente all’anno di imposta 2005.

Sostenevano i giudici di appello che, anche a voler prescindere dalla “non facile lettura interpretativa” della motivazione dell’atto impositivo, laddove si dava atto delle “rilevanti incongruenze tra gli importi complessivi delle fatture di acquisto non pagate con assegno e l’ammontare dei prelievi effettuati”, il contribuente aveva assolto 4511l’onere probatorio sul medesimo incombente, avendo prodotto documentazione che dimostrava, “in modo incontrovertibile, la riconciliabilità dei movimenti bancari ai documenti contabili e soprattutto che le diverse fatture – tutte regolarmente quietanzate sono state effettivamente pagate” per contanti, come aveva sostenuto il contribuente, “a tal fine procurandosi la provvista in tempi opportuni”, risultando inconferente la circostanza che la somma degli importi delle fatture pagate in contanti fosse superiore ai prelevamenti effettuati, cosicchè nella specie la pretesa fiscale non risultava assistita da alcun elemento indiziario che corroborasse la presunzione dell’ufficio, fondata esclusivamente sulla entità dei prelevamenti, gran parte dei quali ritenuti giustificati.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 in relazione all’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR, violando le disposizioni censurate, aveva preteso che l’amministrazione finanziaria corroborasse la presunzione di maggiori ricavi derivanti dai prelevamenti bancari con ulteriori elementi indiziari.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove la CTR aveva ritenuto, valutando in maniera erronea o comunque approssimativa le risultanze processuali, che i prelevamenti effettuati dal conto corrente bancario del contribuente fossero giustificati dalle fatture che quest’ultimo aveva dimostrato di aver pagato in contanti, senza considerare l’incongruità delle movimentazioni e l’inadeguatezza delle giustificazioni fornite dalla parte rispetto a movimentazioni di masse di denaro cui solo approssimativamente corrispondevano il totale degli acquisti, con indicazione generica dei beneficiari.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente ponendo questioni tra loro strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

4. Invero, la statuizione dei giudici di merito va sicuramente contestata, in quanto si pone in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di imposta sul valore aggiunto, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in virtù dei quali i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario da un imprenditore – qual è nella specie il contribuente – vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, “non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente” (Cass. n. 4829 del 2015; n. 21303 del 2013) o del defluirne, “ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica”, nel primo caso (versamenti) “della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività con conseguente non rilevanza fiscale” (Cass. n. 4829/2015 e n. 21303/2013 cit.), nel secondo caso (prelevamenti) che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”, ad esempio perchè utilizzati per pagare determinati beneficiari, quindi per sostenere dei costi contabilizzati, anzichè costituire acquisizione di utili (Cass. n. 16896 del 2014).

4.1. Ciò posto, va considerato che il criterio utilizzato nella fattispecie dall’Ufficio finanziario è stato quello legislativamente previsto, con la conseguenza che è venuto a spostarsi sul contribuente l’onere di dimostrare l’utilizzo dei prelevamenti riscontrati sul conto corrente bancario; tuttavia, nel caso in esame, non risulta che ciò sia avvenuto mediante la prospettazione di prove dotate di necessaria specificità ed analiticità.

Nella sentenza, infatti, non vi è alcun argomento motivazionale da cui inferire che i giudici di appello abbiano ravvisato tali caratteristiche nella prova offerta in merito dal contribuente, in relazione agli importi prelevati dal proprio conto corrente bancario, ma un assertivo argomentare circa la riconducibilità, operata in maniera generica ed astratta, di quei prelievi al pagamento in contanti di una serie di fatture passive elencate in un prospetto prodotto dal contribuente (e riprodotto – per autosufficienza – nel ricorso), senza che neanche vi fosse riconciliazione tra la somma degli importi prelevati e di quelli fatturati, i primi di molto inferiori ai secondi (oltre 50.000,00 Euro), che è circostanza che avrebbe dovuto indurre la CTR a pretendere dal contribuente una prova più dettagliata, specificando quali delle fatture indicate nel prospetto aveva effettivamente pagato con le somme prelevate e chiedersi, più diligentemente, con quali somme lo stesso abbia effettuato il pagamento delle altre, che pure assume essere avvenute per contanti.

E’ ben vero che “il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici”, ma è anche vero che queste devono essere sottoposte “ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 25502 del 2011). E ciò di sicuro non è accaduto nel caso di specie in cui i giudici di appello, pur in presenza di elementi di fatto non aventi diretta attinenza con le oggettive emergenze delle verifiche bancarie, ha ingiustificatamente dato credito alle affermazioni del contribuente circa la necessità di procurarsi provviste di importi considerevoli (fino a 15.000,00 Euro) per pagare in contanti fatture, alcune delle quali di importi altrettanto considerevoli (oltre 15.000,00 Euro), giustificando la rilevata discrasia tra la somma dei prelevamenti e quella degli importi fatturati sulla base di un insignificante riferimento a non meglio specificati “diversi fattori concorrenti, contabili e temporali”.

5. Conclusivamente, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale pugliese che rivaluterà la vicenda alla stregua dei principi sopra enunciato e provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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