Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19810 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28472-2014 proposto da:
V.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACCHIAVELLI
25, presso l’avvocato GABRIELLA TELESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CONSUELO FEROCI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
ANCONA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA;
– intimati –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di ANCONA – SEZIONE
MINORI, depositato il 13/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità, in
subordine cessazione della materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto depositato il 13 ottobre 2014 la Corte d’appello di Ancona, sezione per i minori, ha respinto il reclamo proposto da V.N. avverso la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia, proposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.
2. La Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 31, comma 3 cit., non risultando in alcun modo che, in assenza del genitore richiedente, i minori avrebbero subito un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave.
3. Avverso tale sentenza, la V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. E’ pervenuta dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, accompagnata dalla deduzione che, in data 15 giugno 2016, la Questura di Ascoli Piceno ha consegnato alla V. il permesso di soggiorno per motivi familiari, valido sino al 30 aprile 2017.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il conseguimento, da parte della ricorrente, di un titolo idoneo a giustificare la permanenza in Italia e la espressa dichiarazione di sopravvenuta assenza di interesse a coltivare il ricorso, giustificano la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in quanto dagli atti il processo risulta esente.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016