Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1981 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 28/03/2019, dep. 29/01/2020), n.1981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10778/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

FERRAMENTA FRASCHETTI s.p.a. in persona del suo legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 2465/6/15 depositata il 27/4/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/3/2019 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure rigettava l’impugnazione dell’Ufficio e conseguentemente confermava l’annullamento dell’avviso di rettifica di dichiarazione doganale riferito a importazioni di lampade fluorescenti disposto dalla CTP;

– con tal atto l’Erario recuperava maggiori dazi e IVA all’importazione sulle merci in parola in quanto sosteneva trattavasi di prodotti a basso consumo (c.d. CFL-i) originarie della Cina e non della Malesia, quindi soggette al c.d. “dazio antidumping”, come accertato tramite indagine OLAF e a seguito annullamento dei certificati Form A da parte dell’Autorità doganale malese;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a un solo motivo. La società contribuente non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il solo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e del D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il secondo giudice ha ritenuto erroneamente che la violazione di tali disposizioni ha comportato l’illegittimità dell’atto impugnato;

– preliminarmente, la Corte deve verificare la tempestività della notifica dal gravame; il ricorso per cassazione risulta infatti posto in notifica il 26 agosto 2016;

– tal notifica costituisce secondo tentativo di notificazione dell’atto di gravame, in quanto un primo tentativo di notifica non andato a buon fine risulta esperito in data 20 aprile 2016;

– all’esito infruttuoso di tal primo tentativo, l’Agenzia ricorrente quindi notificava una seconda volta l’impugnazione; e ciò facendo applicazione della nota giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ove la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio;

in forza di ciò, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà quindi effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (Cass. n. 18074 del 2012; cfr., anche, tra le recenti, Cass. nn. 20830 del 2013, 24641 del 2014);

– pertanto, questa Corte deve fare applicazione della giurisprudenza sopra citata; all’esito il ricorso va dichiarato inammissibile;

– infatti, dalla fine del mese di aprile 2016 (momento nel quale, in difetto di ulteriori precisazioni che parte ricorrente non risulta aver fornito alla Corte, deve ritenersi esser stato il notificante regolarmente notiziato dell’esito negativo del primo tentativo di notifica) sono trascorsi ben più di trenta giorni, anche senza considerare il periodo feriale estivo, prima che l’Agenzia delle Entrate ricorrente provvedesse a porre nuovamente in notifica, previ controlli del caso, l’atto di gravame (in tema vedasi Cass. 14594/2016, che indica in quello anzidetto il termine ragionevole entro il quale il notificante è tenuto a dar nuovo impulso al procedimento notificatorio);

– conseguentemente, la notifica perfezionatasi nell’agosto del 2016 non costituisce tempestiva ripresa del procedimento notificatorio in quanto non intervenuta entro il ridetto termine – ragionevolmente contenuto ma congruo – ed è quindi inidonea a conservare la tempestività dell’impugnazione;

– ne discende l’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di Legittimità in assenza di attività difensiva del controricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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