Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1981 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1981 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 17367-2010 proposto da:
MANNINO RITA STEFANIA MNNRST77T66G273B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CESENA 58, presso lo studio
dell’avvocato MARIANTONI FABIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro

2246

CELESIA GIACOMO CLSGCM53C30G273X;

avverso la sentenza n. 646/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/05/2009 R.G.N. 715/2006;

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Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato FABIO MARIANTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

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Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

Ric.n.17367/10 rg.
Svolgimento del processo.
l.

Il 15 giugno 2004 Rita Stefania Mannino intimava sfratto per

finita locazione nei confronti di Giacomo Celesia relativamente al
contratto di locazione ad uso promiscuo stipulato tra le parti,
per la durata di anni sei, il l” giugno 98, e da lei disdettato

Nell’opposizione del Celesia, e previo mutamento del rito,
interveniva la sentenza 28 giugno 2007 con la quale il tribunale
di Palermo – ritenuta la prevalenza dell’uso abitativo dei locali
– dichiarava risolto il contratto di locazione in questione ed
ordinava al convenuto il rilascio dell’immobile.
Con sentenza 646 del 13 maggio 2009, la Corte di Appello di
Palermo: – dichiarava, sull’opposta valutazione della prevalente
destinazione dei locali ad uso non abitativo (artigianale), che il
contratto di locazione in questione sarebbe venuto a scadenza al
31 maggio 2010; – respingeva conseguentemente le domande della
Mannino; – condannava la medesima alla rifusione delle spese dei
due gradi di giudizio.
Avverso tale decisione veniva dalla Mannino proposto ricorso
per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Il
Celesia, regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione.
2.1 La Mannino si duole – con unico motivo articolato in due sub-

motivi – di “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362
e 1363 codice civile per insufficiente, difettosa, contraddittoria
ed illogica motivazione in relazione all’articolo 360 n.3 e n.5
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nel maggio 2003.

Ric.n.17367/10 rg.

cod.proc.civ”,

avendo

la

corte

di

appello

erroneamente

interpretato, in violazione delle norme sostanziali indicate, la
volontà delle parti sotto il fondamentale e controverso profilo
della destinazione d’uso dei locali. Il motivo è corredato, ex
art.366 bis cod.proc.civ. qui applicabile

dal

“se, considerate le prescrizioni

degli articoli 1362 e 1363 codice civile sia lecito, o meno,
ritenere che la semplice anteposizione, nel testo del contratto di
locazione, dell’utilizzazione artigianale svolta dal conduttore al
plano terra rispetto a quella abitativa del primo plano del bene
locato, nonché la pattuizione di una durata sessennale del
medesimo contratto (nella vigenza della legge 392/78) ed il nomen
juris attribuito dalla locatrice alla lettera di disdetta
contrattuale, siano elementi sintomatici della volontà e
dell’intenzione del contraenti, così che la loro valutazione
risponde ai corretti canoni di ermeneutica contrattuale, in
maniera tale da potersi giungere legittimamente alla
configurazione, come modello tipico di fattispecie legale, di una
locazione promiscua con prevalenza dell’attività artigianale
rispetto a quella abitativa (ed alla conseguente applicazione
della relativa disciplina legale) in mancanza di valutazione di
altri elementi utili, quali la natura ed il tipo di esercizio
artigianale svolto nel caso concreto e la superficie dell’immobile
locato destinata nel complesso alle due attività”.
Per quanto concerne la censura di violazione e/o falsa
applicazione di legge, è principio consolidato che
4

“in tema di

seguente quesito di diritto:

ratione temporis,

Ric.n.17367/10 rg.

interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione
giuridica consti di due fasi, delle quali la prima – consistente
nella ricerca e nella individuazione della comune volontà del
contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al
giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per

contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre
la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà,
come appurata, nello schema legale corrispondente – risolvendosi
nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di
verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene
alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia
per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di
fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla
individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla
sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo”
(Cass.420 del 12.1.06, ed altre in termini).
Nel caso di specie, la Mannino non lamenta un errore di
inquadramento della comune volontà dei contraenti

appurata”

“come

dalla corte di appello – nel corrispondente schema

legale di cui alla 1.392/78 bensì, ed a monte, proprio un errore
di ricostruzione/individuazione di tale comune volontà. Il motivo
non pone in discussione – qualora la volontà delle parti del
rapporto di locazione in oggetto fosse stata davvero quella di
destinare i locali al prevalente uso artigianale – la effettiva
sussunzione della fattispecie nel regime di cui agli articoli 27
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vizi di motivazione in relazione al canoni di ermeneutica

Ric.n.17367/10 rg.

segg. legge 392/78; critica invece la decisione della corte
d’appello là dove ha ritenuto di individuare, sulla base
dell’intero compendio probatorio, una siffatta volontà di
destinazione.
Che questa, e non altra, sia la reale portata della doglianza

riportato; tutto incentrato sulla contrapposizione retorica tra
gli elementi di valutazione (erroneamente) valorizzati dalla corte
di appello

(nomen juris

del contratto; durata prevista di sei

anni; tenore testuale della disdetta), e quelli addotti in segno
contrario dalla locatrice (natura e dimensioni dell’attività
artigianale svolta al piano terra dei locali; rapporto tra
superficie destinata a laboratorio e superficie destinata ad
abitazione).
Risulta in definitiva dalla stessa articolazione interna al
quesito di diritto, che la Mannino vuole – certamente – ottenere
l’assoggettamento della fattispecie concreta ad altra disciplina
normativa (appunto quella relativa all’uso abitativo), ma ciò solo
in esito ad una ricostruzione della volontà delle parti antitetica
rispetto a quella ravvisata dalla corte territoriale.
Si verte dunque – tornando al su menzionato orientamento di
legittimità – della prima fase di valutazione, consistente nella
ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti
e, pertanto, in un

“tipico accertamento di fatto riservato al

giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per

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si evince chiaramente dalla formulazione del quesito di diritto su

Ric.n.17367/10 rg.

vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica
contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.”.
Va d’altra parte considerato che il quesito in esame sollecita
una diversa ricostruzione della volontà delle parti mediante
l’applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362

(non già di valutazione del compendio istruttorio) sarebbe
specificamente e concretamente incorsa la corte di appello nel
fare applicazione al caso di specie di tali disposizioni. Ciò non
viene nemmeno specificato nella parte illustrativa del motivo,
nella quale si lamenta che la corte di appello abbia dato corso
“ad una duplice serie di errori”,

divisati

da una parte

nella

sopravvalutazione di determinati riscontri probatori atti a
fungere da elementi interpretativi e – dall’altra – nella

“omessa

considerazione (non essendovene alcuna traccia nella motivazione)
di altri elementi evidenziati dalla Mannino, che erano indicativi
della prevalenza, nella fattispecie, dell’esigenza abitativa
quali, ad esempio, la natura ed il tipo di esercizio artigianale
svolto, costituito da una piccolissima bottega di installazione di
vetri e cornici, con modestissimi volume d’affari e redditività”
(ric., pag.23).
Orbene, così facendo la ricorrente non individua in realtà
alcuna particolare violazione dei canoni ermeneutici, lamentando
invece che la corte di appello – in applicazione di tali canoni ad
un rapporto locativo di tipo promiscuo – sia giunta ad
erroneamente affermare, dando la preferenza a taluni indici
7

segg.cc , ma si astiene dall’evidenziare in quali errori giuridici

Ric.n.17367/10 rg.

rivelatori piuttosto che ad altri,

la

“prevalenza”

dell’uso

artigianale rispetto a quello abitativo.
Nemmeno viene lamentata – sul piano della violazione normativa
– la correttezza del principio giuridico di fondo dichiaratamente
recepito dalla sentenza impugnata (con richiamo altresì a

del 09/06/2005) secondo cui “in ipotesi di previsione contrattuale

di uso promiscuo, il giudice, per stabilire quale regime giuridico
debba essere applicato al contratto, deve anzitutto accertare la
volontà delle parti in ordine all’uso, e solo nel caso in cui sia
stata dedotta una utilizzazione effettiva secondo un rapporto di
prevalenza diverso, può procedere all’accertamento di
quest’utilizzo per determinare il diverso regime giuridico
eventualmente applicabile”.
La censura in esame

comunque la si riguardi – si pone

pertanto al di là dei limiti di sindacabilità da parte della corte
di cassazione, essendosi ancora affermato, in materia di
interpretazione della volontà delle parti, che: “I/

sindacato di

legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della
volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri
ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si
sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di
verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di
diritto” (Cass. 31 marzo 2006 n.7597, ed altre).
2.2. Vero è che – come premesso – l’insindacabilità in questione
trova un limite nella presenza di un vizio motivazionale; ma, in
8

precedenti di legittimità ex art.80 legge 392/78: Cass. n. 12120

Ric.n.17367/10 rg.

concreto, non può dirsi che il ragionamento seguito dalla corte di
appello sia inficiato da un vizio di questo tipo.
La corte palermitana ha dato analiticamente conto degli
elementi interpretativi che deponevano a favore della prevalenza
artigianale (v.pag.15: intitolazione del contratto ed

definizione di ‘locazione commerciale’ impiegata dalla stessa
locatrice nella comunicazione di disdetta; maggior superficie
destinata a tale scopo). Va considerato inoltre che: – tali
elementi sono stati argomentatamente ascritti ad un significato
univoco e convergente in forza della loro valutazione complessiva
ed interdipendente; – lungi dal non averne fatto menzione, la
sentenza in oggetto richiama espressamente (pag.6), sebbene nella
narrativa dedicata allo ‘svolgimento del processo’ e, in
particolare, nella ricostruzione del ragionamento del giudice di
primo grado (da essa disatteso), l’elemento rappresentato dalla
oggettiva modestia dell’esercizio artigianale svolto nel locale
(bottega di installazione di vetri e cornici), ritenendolo
implicitamente minusvalente sul piano comparativo.
In tale contesto, è dunque inaccoglibile anche il sub-motivo ex
articolo 360, l^ co.n.5) cod.proc.civ., non essendo consentito un
nuovo esame di merito da parte della corte di cassazione;
dalla Mannino sollecitata nulla più che ad una diversa valutazione
di elementi già ampiamente sviscerati in sede di merito, e qui
posti a fondamento, con congrua motivazione, di una
corretta opzione normativa.
9

determinata

anteposizione in esso dell’utilizzo di laboratorio; espressa

Ric.n.17367/10 rg.

E’ significativo, in proposito, che la stessa ricorrente
lamenti a chiare lettere (v.ric., pag.21) un vizio motivazionale
direttamente ascrivibile alla valutazione

‘sintomatica’

degli

elementi di giudizio versati in atti; e dunque, per ciò soltanto,
ad una valutazione di ‘prevalenza’ indiziaria derivante da una

discrezionale e di merito.
E’ insegnamento costante (Sez.
27/04/2005 , Rv. 581011) che:

L, Sentenza n.

8718 del

“la deduzione di un vizio di

motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare
il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in
via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro del mezzi di prova
acquisiti ( salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne
consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo
della omissione,insufficienza, contraddittorietà della medesima,
può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato
10

(o

determinata ricostruzione fattuale e probatoria tipicamente

Ric.n.17367/10 rg.

insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando
esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione”; e che

“Il disposto dell’art. 360, primo coma, n. 5), cod. proc. civ.
non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale
soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e,
in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e
la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo
stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non
essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente
incompatibili con la decisione adottata”.
Nel caso di specie, la valutazione ‘sintomatica’ degli elementi
concernenti la destinazione prevalente dei locali è stata
effettuata dalla corte di appello in forza di un ragionamento
logico e chiaro. E ciò anche nella valutazione bilanciata con gli
11

(Cass. “Sez. L, Sentenza n. 9234 del 20/04/2006, Rv. 588492):

Ric.n.17367/10 rg.

elementi di segno opposto, valutati dal giudice di secondo grado
in sede di puntuale delibazione dei motivi di appello,
specificamente basati sulla erronea considerazione che di tali
opposti elementi aveva reso il tribunale.
Ne segue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese del presente

dell’intimato Celesia.
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rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 27.11.13

giudizio di cassazione, attesa la mancata costituzione

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