Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1981 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17830/2008 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato PONTECORVI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI LEGINIO Francesco, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA ICOS SRL, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo

studio dell’avvocato SERRA MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato IUCCI Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 9/02/07, depositata il

14/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Serra Marco, difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello del curatore del fallimento ICOS s.r.l. nei confronti del Comune di Latina. Ha motivato la decisione ritenendo che il valore di Euro 2.525.000 attribuito nei sei avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 1999 al 2005 non corrispondeva a quello dell’area edificabile, ma al prezzo dell’area edificata per il quale era stato assegnato al Comune di Latina, prezzo che palesemente non corrisponde a quello della sola area e quindi in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune di Latina, la curatela si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente chiede affermarsi che il valore venale dell’area edificatoria costituisce la base imponibile dell’ICI. Il motivo è inammissibile in quanto la questione non è sulla base imponibile, che la CTR bene identifica nel valore della sola area, escluso il fabbricato in corso di costruzione su di essa e non ultimato, la base imponibile ICI. Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, il Comune censura la logicità e sufficienza dell’accertamento della misura del valore dell’area che sarebbe stato desunto dalla CTU in sede fallimentare che attribuiva il valore di 2.525.000 all’area e 1.861.258 al fabbricato. Il motivo è infondato in quanto tra il valore attribuito dalla CTU ed il prezzo dell’asta fallimentare la CTR si è attenuto a quest’ultima, con criterio ritenuto logico da Cass. n. 4956 del 2006: In tema di in.v.im. ed ai fini della determinazione della base imponibile nel decennio transitorio di permanente applicazione dell’imposta, il valore venale del bene – assoggettato anche ad imposta di trasferimento D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 44, riferito alla data del 31 dicembre 1992, che segna il limite temporale di incremento del valore del bene, si identifica, per ambedue le imposte, con il prezzo finale di aggiudicazione degli immobili venduti a seguito di asta fallimentare, con decreto del giudice delegato, attese le forme di pubblicità assicurate dagli organi del fallimento, tese ad assicurare il miglior prezzo di realizzo dei beni subastati”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; che la curatela ha depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che le spese debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro mille, oltre Euro 100,00 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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