Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1981 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 27/04/2021, dep. 24/01/2022), n.1981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13961-2020 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 2848/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma del 4 febbraio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente S.O., nato in (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35 bis, comma 9; violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria.

Secondo motivo: art. 360 c.p.c., n. 5; omesso esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine.

Terzo motivo: art. 360 c.p.c., n. 3; mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in relazione alle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Quarto motivo: art. 360 c.p.c., n. 3; errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – I primi tre motivi vertono sul mancato riconoscimento, da parte del giudice del merito, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett, c).

Col primo l’istante censura il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che “autorevoli fonti internazionali fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente se rimpatriato non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita”. Il ricorrente richiama il principio per cui, per potersi dire adempiuto l’onere di cooperazione istruttoria è essenziale che il giudice rifugga da formule generiche e stereotipate e specifichi sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento a lui richiesto. Nel corpo del secondo del terzo motivo, poi, vengono richiamate informazioni tratte da alcuni report, che attesterebbero la presenza, nella regione del Casamance, di provenienza del ricorrente, di situazioni di conflitto armato.

I tre motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, sono fondati nei termini appresso indicati.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (in tema: Cass. 26 aprile 2019, n. 11312; Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28349); il giudice è cioè tenuto, in assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, a compiere non solo tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente che sono necessari ai fini della definizione della domanda di protezione internazionale, ma anche ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate a tale scopo, e il loro aggiornamento).

Avendo riguardo al profilo in esame, il provvedimento impugnato risulta dunque viziato.

Resta assorbito il quarto motivo.

3. – Il decreto è dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Roma. Questo deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1a Sezione Civile, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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