Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., C.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4753/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2008, R.G.N. 1291/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MAURIZIO GABRIELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.N. (con atto di citazione del 1994) chiedeva a C.W., titolare di negozio di barbiere dove era caduto scivolando su capelli bagnati, il risarcimento dei danni. La domanda veniva rigettata nel contraddittorio con Bavaria Assicurazioni, chiamata in garanzia dal C..

2. L’impugnazione del T. veniva accolta dalla Corte di appello di Roma, che condannava il C. e la società assicuratrice (Milano Assicurazioni spa, già Bavaria) a tenerlo indenne.

Quanto alle spese processuali, la Corte condannava l’assicurazione alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del C.. Dichiarava interamente compensate le spese del doppio grado tra T. e C. in ragione della condotta assunta dal danneggiante, anche antecedentemente al giudizio (sentenza del 18 novembre 2008).

3. Il T. impugna il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra lo stesso e il C., con due motivi di ricorso, di cui il secondo privo di quesito di diritto.

Il C. e la Milano Assicurazioni spa, ritualmente intimati, non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: può essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale di un appello determinato dalla resistenza extraprocessuale e processuale della compagnia assicurativa, il provvedimento con cui il giudice compensi arbitrariamente le spese di entrambi i gradi di giudizio affermando quale unico motivo il comportamento collaborativo del danneggiante per compensare le spese di lite, senza esporre, nemmeno implicitamente, quali sarebbero stati i motivi per compensare le spese del danneggiato.

Il motivo va rigettato in applicazione del principio consolidato (Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598) secondo cui “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)”.

Il collegio aderisce al suddetto orientamento, oramai consolidato (da ultimo Cass. 30 marzo 2010, n. 7766).

Nella specie, il giudice ha specificamente motivato, come riconosce lo stesso ricorrente, facendo riferimento alla condotta sempre assunta dal danneggiale, anche antecedentemente al giudizio e, nel corpo della motivazione, ha indicato tali comportamenti del danneggiante (pagg. 2 e 3 della sentenza). Nè il ricorrente ha dedotto l’illogicità della motivazione.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ., artt. 3 e 24 Cost., nonchè dell’art. 1917 cod. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il motivo non si conclude con il quesito di diritto richiesto dall’366-bis cod. proc. civ. ed è, pertanto, inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA