Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19809 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 30446-2007 proposto da:
SIGI

IMPRESA

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati PREVE ROBERTO, BIGINELLI GIANCARLO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1691
contro

TRIFAN SEBASTIAN;
– intimato –

Data pubblicazione: 28/08/2013

avverso la sentenza n. 633/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 31/08/2007 r.g.n. 890/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello della SIGI Impresa s.r.l.
avverso la decisione di primo grado con la quale la detta società, in parziale accoglimento del ricorso del
lavoratore Sebastian Trifan, era stata condannata al pagamento della somma di € 10.698,67 oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive scaturite dal pregresso
rapporto di lavoro. Il giudice di appello ha confermato la ricostruzione della sentenza di primo grado in

regolarizzazione avvenuta nel settembre 2002; a tal fme ha valorizzato le deposizioni dei testi indotti da
parte ricorrente, Chiper e Trifan, evidenziando che le circostanze dagli stessi riferite non erano state
specificamente contrastate dai testi di parte resistente Maccario e Di Loreto. Ha quindi ritenuto corretti
i conteggi in base ai quali era stata determinata la somma dovuta. Per la cassazione della decisione ha
proposto ricorso la SIGI Impresa srl sulla base di un unico motivo
La parte intimata non ha svolto attività difensiva

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio censurando la sentenza per non aver indicato in base a quali
elementi fattuali, “oltre alla generica presenza sui cantieri”, avesse ritenuto maggiormente attendibili le
deposizioni dei testi indotti dal Trifan . Ha sottolineato a tal fine la discordanza temporale tra la data
di inizio effettiva del rapporto indicata in ricorso -. 17 aprile 2002- e la deposizione del teste Maccario
che aveva dichiarato di avere cominciato a lavorare con il Trifan dalla fme marzo 2002
Il motivo è inammissibile
Si premette che l’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione tenrpotis alla fattispecie in esame per essere
la decisione impugnata stata pubblicata in data 11 giugno 2007 esige in caso di ricorso per cassazione
per il motivo di cui all’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., ai fini dell’ammissibilità dello stesso,
“la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea
a giustificare la decisione” .La conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi si richiede anche
quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura,
attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze defiattive del filtro di
accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito. ( Cass. n. 24 255 del 2011 ) . Parte ricorrente si è
sottratta a tale onere in quanto nell’illustrazione del motivo ha omesso del tutto di formulare la sintesi
prescritta .

1

ordine alla instaurazione del rapporto di lavoro nell’aprile 2002, in epoca antecedente alla sua

Consegue la inammissibilità del ricorso. Nulla spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Nulla spese.

Roma, camera di consiglio del 14 maggio 2013

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