Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19809 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 11638-2017 proposto da:
MARRA GIOVANNA, MARRA ANTONELLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANO CASERTANO;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO CONSORZIO FRA COOPERATIVE
INTERVENTI REGIONALI NELL’EDILIZIA COOPERATIVAIREC, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, TEDESCO
GIANFRANCO;

– intimati –

Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 3927/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 07/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritneuto che, con ricorso affidato a quattro motivi, Antonella

appello di Napoli, in data 7 novembre 2016, che ne rigettava il
gravame avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione di terzo, ex art.
619 c.p.c., proposta dalle medesime attuali ricorrenti nell’ambito della
procedura esecutiva instaurata dalla B.N.L. con pignoramento
immobiliare trascritto il 10 ottobre 1989 nei confronti del Consorzio
IREC, terzo datore di ipoteca poi fallito, a garanzia di mutuo contratto
per la somma di lire 800 milioni tra la B.N.L. e la Cooperativa
Residence S.p.A., della quale le predette opponenti erano soci
assegnatari;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
intimati Fallimento Consorzio IREC, Banca Nazionale del lavoro
S.p.A. e Giovanni Tedesco;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata ritualmente comunicata alle parte ricorrente, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
(‘onsiderato:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
2910, 2913 c.c., 111 e 615 c.p.c., per aver errato la Corte territoriale nel
ritenere che le opponenti non avessero facoltà di sollevare tutte le
Ric. 2017 n. 11638 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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Marra e Giovanna Marra hanno impugnato la sentenza della Corte di

eccezioni proponibili ex art. 615 c.p.c. dal proprio dante causa ed
anche quella di estinzione del processo esecutivo per sopravvenuto
soddisfacimento del credito;
a.1) il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.,
per aver la Corte di appello (il cui rilievo sulla proposizione, da parte

stato fatto oggetto di impugnazione) deciso in modo conforme al
principio – enunciato da Cass. n. 15400/2010, sulla scorta di Cass. n.
1703/2009, con superamento del precedente orientamento cui si fa
riferimento in ricorso (segnatamente, Cass. n. 4612/1985) — secondo
cui: “nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla
trascrizione sullo stesso del pignoramento – quindi con atto
inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti – l’acquirente non
può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, né è
legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato
soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allo scopo di
far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per
sottrarre il bene all’espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla
distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente
residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i
creditori intervenuti nell’espropriazione”. Principio poi ribadito da
Cass. n. 8936/2013, la quale ha (ri)affermato che “il terzo che, in
pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del
pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene
pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 c.c., il quale,
sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori
intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al
pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto
passivo dell’esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a
Ric. 2017 n. 11638 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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delle odierne ricorrenti, di opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. non è

proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo
comma, c.p.c.”;
b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1273,
1362 e 1372 c.c., per aver errato la Corte territoriale ad interpretare e

1990 in termini tali da escludere che si fosse estinto il credito vantato
dalla B.N.L., creditore procedente, e così ritenere utilmente
surrogatorio l’intervento nella procedura esecutiva del Fallimento del
Consorzio IREC nel 1998, in epoca antecedente alla completa
estinzione del credito (anno 2000) ed alla rinuncia alla procedura da
parte del creditore procedente (anno 2004);
c) con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., “per omessa
valutazione della richiesta di estinzione della procedura esecutiva per
rinuncia del creditore procedente”,
d) dOn il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 20 del T.U.
n. 646/1905 “per omessa valutazione dell’eccezione di opponibilità
dell’atto di ricognizione del debito e frazionamento del 13.61990 ed
inammissibilità dell’intervento del fallimento IREC operato in via
surrogatoria ex art. 107 legge fallimentare”;
b.c.d.1) i motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono
inammissibili: 1) in difetto di idonea ed intelligibile specificazione dei
complessivi contenuti degli atti negoziali rilevanti, lungi dal dedursi
effettivamente una violazione delle regole di ermeneutica contrattuale,
si investe direttamente il risultato interpretativo in sé, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (tra le altre,
Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016, Cass. n. 14355/2016); 2)
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qualificare l’atto di frazionamento di mutuo intervenuto il 13 giugno

trova applicazione il precedente di cui a Cass. n. 18227/2014, secondo
cui, “dall’art. 629 cod. proc. civ., che prevede l’estinzione del processo
esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore
pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si
desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti

in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della
procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto
tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il
completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata
la ratio della norma di impedire – per ragioni di economia processuale e
di effettività della tutela – che il processo si estingua quando vi sono
creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza
che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori
intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti
tempestivamente”; 3) non colgono la assorbente ratio decidendi della
sentenza impugnata, che si fonda sulla legittimazione delle opponenti
ai soli fini ed effetti dell’art. 619 c.p.c., con esclusione, quindi, del poter
di proporre deduzioni, difese ed eccezioni (quali quelle evidenziate
dalle censure in esame) che solo il soggetto passivo dell’opposizione ex
art. 615 c.p.c. potrebbe avanzare;
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, non
occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio
di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione,

rs/

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio

2018.

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