Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21371/2019 proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZ VICENZA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA

CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 4569/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. Vicenza che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver lasciato il suo Paese poichè, alla morte del padre, era stato costretto da notabili della sua famiglia ad aderire a culto tradizionale contro la sua volontà, sicchè al suo rifiuto era stato oggetto di violenze anche fisiche e minacciato di morte, di conseguenza aveva abbandonato il Camerun temendo per la sua vita.

Il Tribunale veneto ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo circa le ragioni del suo espatrio e,comunque, non ricorrenti situazioni di persecuzione proprie dell’asilo e nemmeno le condizioni fattuali previste per il riconoscimento degli altri istituti di protezione invocati.

Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituito a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da M.L. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, con relazione alla statuizione di non credibilità del suo racconto circa le ragioni dell’espatrio, poichè il Collegio lagunare ha esposto al riguardo motivazione generica che non consente l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per adivenire all’adottata soluzione; inoltre il Collegio veneto non ha adeguatamente valutato la documentazione versata in atti a conferma delle sue dichiarazioni.

Nella proposta censura appare formalmente svolto argomento critico fondato su violazione di legge, ma in concreto risulta articolata una valutazione del narrato reso dal richiedente asilo opposta rispetto all’apprezzamento fattone dal Tribunale, con affermazione apodittica afferente l’esistenza di vizio esiziale di motivazione – apparenza ovvero incomprensibilità – lumeggiante nullità.

Viceversa il Collegio serenissimo ha puntualmente esaminato tutti i passaggi del narrato reso dal M. evidenziando e le ragioni fondanti la non credibilità e l’irrilevanza della documentazione da lui dimessa a conforto, specie il mandato di ricerca, stante che risulta indirizzato ai Comandanti la Polizia del Camerun e non già all’interessato – sicchè non è dato comprendere come sia giunto in possesso della moglie del ricorrente – ed il rapporto sugli arresti illegali, che ex se non conforta il narrato del ricorrente riguardando accadimenti possibili in zone dal Camerun tormentate da torbidi politico-sociali diverse dalla capitale.

Dunque l’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale appare puntuale e relativo a tutto il materiale probatorio versato in atti, sicchè la mera contestazione, da parte del ricorrente, sulla scorta di proprio apprezzamento fattuale alternativo non configura alcuno dei vizi di legittimità, confusamente trattati nel mezzo d’impugnazione in esame, specie il vizio di nullità per motivazione apparente od incomprensibile.

Con la seconda doglianza il richiedente asilo deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, poichè il Tribunale marciano non ebbe ad esaminare i dati fattuali afferenti la presenza di violenza diffusa in Camerun ed l’atteggiamento violento della Polizia, siccome lumeggiato nei rapporti conoscitivi redatti da Organismi internazionali dimessi in atti.

La censura svolta sui compendia nella mera elaborazione di tesi alternativa rispetto alla valutazione fatta dal Tribunale circa l’attuale situazione socio-politica, bensì, esistente in Camerun ma specificatamente nella zona di (OMISSIS) di residenza del richiedente asilo.

Difatti il Collegio lagunare ha puntualmente esaminato detta situazione sulla scorta delle informazioni desumibili al riguardo da rapporto redatti a organismi internazionali, mentre il ricorrente si limita ad enfatizzare la situazione esistente in altre zone del Paese, effettivamente caratterizzata dalla presenza di torbidi, anche di sensibile entità; situazione che il Tribunale ebbe a valutare ma anche a ritenere non rilevante poichè dette zone diverse rispetto all’abituale residenza del M..

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, posto che il Collegio serenissimo ha ritenuto non ricorrere alcuna condizione di vulnerabilità in capo suo e ciò contrariamente ai dati fattuali afferenti il suo inserimento in Italia ed alla condizione socio-politica del Camerun.

Il ricorrente individua sua condizione di vulnerabilità nella persecuzione posta in esser nei suoi riguardi da reparto speciale della Polizia, ma al riguardo il Tribunale ha messo in risalto come il suo racconto al riguardo non sia credibile ed un tanto si riverbera conseguentemente anche sulla valutazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Quanto poi alla situazione afferente il rispetto dei diritti umani in Camerun, il ricorrente opera riferimento a rapporti redatti da Agenzia statale statunitense ed italiana, ma, come evidenziato dal Collegio serenissimo detta situazione afferisce alla zona anglofona del Paese, scossa da contrasti politici con il Governo centrale.

Quanto infine all’inserimento sociale in Italia del richiedente asilo, il Tribunale ha puntualmente valutato i dati fattuali portati dallo stesso e messo in risalto come non siano di valenza tale da incidere nella valutazione specifica tra la posizione sociale ed economica del M. in Camerun e quella acquisita in Italia, che invece non consente di ritenere concorrenti le condizioni, indicate dall’insegnamento giurisprudenziale, per il riconoscimento della protezione richiesta.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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