Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R. e M.S., in proprio e quali eredi di

A.N., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Augusto

Imperatore 3, presso l’avv. Giovanni Tognon, rappresentati e difesi

dall’avv. FIORILLO Ernesto per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 69/07,

in data 22 novembre 2007, nella causa iscritta al n. 16/07 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che nulla ha

osservato;

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. A.R. e M.S. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 22 novembre 2007 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. entrambi i motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, sono del tutto generici e si risolvono nel mero interpello della Corte sul contenuto della censura così come illustrata, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658;

Cass. 2008/19769; 208/24339);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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