Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13105-2018 proposto da:

OTAM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUPI RAFFAELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LAGO DI LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CORATELLA

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1504/2017 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 1504, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto da O.T.A.M. S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009;

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– l’avviso di accertamento era stato emesso a fronte della vendita (in data 2 ottobre 2009) di un fabbricato a destinazione industriale/artigianale insistente su area che, – a seguito di variante del piano regolatore generale, – risultava destinata all’estensione della zona B residenziale di completamento in sostituzione della zona D1 artigianale già esistente;

– la contribuente aveva promosso detta variazione di destinazione di PRG e, in data 29 giugno 2009, aveva concluso (con l’Ente locale, e con la partecipazione della società acquirente) la relativa convenzione urbanistica;

– correttamente, pertanto, il Comune aveva liquidato la (maggior) imposta dovuta su di una base imponibile correlata al valore dell’area, in quanto, – seppur il fabbricato non era stato demolito dalla contribuente, – lo stesso insisteva su area edificabile (a decorrere dal 4 dicembre 2008), ed a nulla rilevava che “la proprietà abbia ritenuto o meno di utilizzare da subito tale caratteristica.”;

2. – O.T.A.M. S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

– il Comune di Santa Margherita Ligure resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 5, comma 6, deducendo, in sintesi, che nel periodo di imposta in contestazione, e sino alla stessa vendita (perfezionatasi il 2 ottobre 2009), il fabbricato insistente sull’area era stato utilizzato secondo la sua destinazione produttiva, così che, tenuto conto dei criteri di imposizione correlati allo stato di fatto esistente al momento stesso della vendita, – l’ICI non poteva che trovare applicazione sulla base imponibile costituita dalla rendita catastale, aggiornata e rivalutata, senz’alcun rilievo della edificabilità dell’area di sedime;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo la ricorrente la rilevanza, nella fattispecie, del giudicato esterno (di cui alla pronuncia n. 2482/5/15, del 30 novembre 2015, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) formatosi rispetto al periodo di imposta 2008;

2. – il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, – è fondato e va accolto;

3. – il D.Lgs. n. 504 del 1992, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:

– “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.” (art. 1, comma 2);

– “a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità …” (art. 2, comma 1);

– “Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui all’art. 1, comma 2.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, u.c., primo periodo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.” (art. 5, commi 1, 2, 5 e 6);

3.1 – alla stregua dei ripercorsi dati normativi, la Corte ha già avuto modo di rilevare che:

– “gli elementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla legge secondo criteri di certezza e tassatività, e… – nel caso dell’Ici la legge sottopone ad imposta (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1) unicamente (il possesso di) queste tre ben definite tipologie di beni immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.”;

– pertanto “nel caso di area edificata la base imponibile Ici è determinata dal valore del fabbricato…; per i fabbricati iscritti in catasto, tale valore è stabilito applicando un determinato moltiplicatore alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione…; la base imponibile è invece costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile, allorquando nell’anno di imposizione vi sia utilizzazione edificatoria in corso dell’area stessa, demolizione di fabbricato ovvero realizzazione di interventi di recupero ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) (comma 6).”;

– ne consegue, altresì, che l’area di insistenza del fabbricato non è autonomamente tassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva, così, ricavata “non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all’evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile… diversamente ragionando, si verrebbe ad inammissibilmente introdurre nell’ordinamento – in via interpretativa un nuovo ed ulteriore presupposto d’imposta, costituito appunto dall’area edificata.” (cfr. Cass., 19 luglio 2017, n. 17815 cui adde Cass., 28 marzo 2019, n. 8620; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23801; v., altresì, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3282);

3.2 -nella fattispecie, per come accertato dallo stesso giudice del gravame, sull’area oggetto della variante di PRG insisteva un fabbricato che, – in relazione al medesimo periodo di imposta 2009, – non risultava demolito e, per di più, era in uso alla contribuente sino al momento della vendita (perfezionatasi nel corso dello stesso anno 2009), così che la base imponibile dell’ICI andava correlata alla rendita catastale aggiornata, e rivalutata, dell’unità immobiliare e non anche al valore dell’area edificabile di insistenza dell’immobile;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il Comune di Santa Margherita Ligure al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.900,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA