Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1255/2013 R.G. proposto da:

MONDO AUTO s.n.c., di M.E. & C., in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,

E.M., nonchè da questi personalmente e da S.F., quali

soci della predetta s.n.c., rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Sabrina Mannarino, con

domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Ambrosio

Raffaele, in Roma, via Panaro, n. 11/5;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 101/10/2011, depositata in data 19 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

udito l’Avv. Pasquale Pucciariello, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 101 del 19 novembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettando l’appello principale proposto dalla Mondoauto s.n.c. di M.E. & C. ed accogliendo quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, confermava gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta dal 1999 al 2002, che l’Agenzia delle entrate aveva emesso sulla scorta delle risultanze di una verifica effettuata dalla G.d.F. e compendiate nel processo verbale di constatazione redatto in data 24 giugno 2002, successivamente proseguita con la verifica anche delle movimentazioni bancarie.

1.1. Sostenevano i giudici di appello che era infondata l’eccezione sollevata dalla società appellante con riferimento alla lesione del diritto difesa e al contraddittorio, per non aver provato che il legale rappresentante si fosse presentato all’incontro all’uopo concordato con l’ufficio finanziario, non essendo stato prodotto alcun verbale che in quella data o altra successiva “attestasse la presenza dell’appellante od il deposito, da parte di quest’ultimo, della documentazione probatoria che si era offerto di esibire”; che i verbali redatti dalla G.d.F., costituenti prova documentale degli illeciti accertati, erano utilizzabili in quanto atti pubblici dotati di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ. e perchè la loro acquisizione era avvenuta su espressa autorizzazione della Procura della Repubblica; che l’acquisizione della documentazione inerente le movimentazioni bancarie aveva consentito di accertare la sussistenza di irregolarità in relazione alle quali la società contribuente, pur sollecitata al contraddittorio, non aveva fornito nè riscontri nè spiegazioni.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente nonchè i soci propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, variamente articolati, nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate, che replica con controricorso, che dell’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a..

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da E.M. e S.F., soci della Mondo Auto s.n.c., che non sono stati parte del giudizio di merito nè sono litisconsorti necessari in quanto il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti della società soltanto ai fini IVA. Non è quindi applicabile al caso di specie il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose successive pronunce di questa sezione, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e, più recentemente, n. 7789 e n. 27319 del 2016) dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle medesime, che dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ma il diverso principio secondo cui l’accertamento del maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se operato autonomamente non determina la necessità, in caso di impugnazione, del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, in quanto manca un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa (cfr. Cass. n. 12236 del 2010, n. 6935 del 2011, n. 2094 del 2015).

2. Va inoltre dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’agente per la riscossione che non è stato parte del giudizio di merito e che non ha legittimazione passiva, che spetta invece all’amministrazione titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio (tra le tante, Cass. S.U. n. 16412 del 2007).

3. Passando, quindi, ai motivi di ricorso, il primo, con cui viene dedotta “violazione di legge: difetto di motivazione”, è palesemente

inammissibile per difetto di specificità del vizio (Cass. n. 18202 del 2008, n. 8585 del 2012, n. 19959 del 2014) e manca di qualsiasi argomentazione di supporto, non venendo mossa alcuna censura alla statuizione impugnata, essendosi la ricorrente limitata a riprodurre il contenuto di norme di legge e di massime giurisprudenziali.

4. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce, sotto un primo profilo, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, laddove la CTR ha rigettato l’eccezione sollevata dalla contribuente con riferimento alla lesione del diritto difesa e al contraddittorio, sostenendo che non era stato provato che al legale rappresentante della società ricorrente fosse stato impedito di fornire chiarimenti all’incontro con i funzionari dell’ufficio finanziario fissato per il 9 aprile 2004, che la ricorrente sostiene non essersi tenuto per indisponibilità dell’ufficio.

Il motivo è infondato in quanto la motivazione resa sul punto dai giudici di appello è assolutamente chiara e logicamente congruente con le risultanze processuali, non avendo la ricorrente neanche dedotto – e men che mai risulta che abbia provato in giudizio – da quali elementi di riscontro sarebbe evincibile la circostanza che l’appuntamento – che diversamente da quanto sostiene la ricorrente,

la CTR non nega che ci fosse stato – venne disertato dall’ufficio, nè ha spiegato la ragione per la quale la contribuente non si sia preoccupata di fornire i chiarimenti e far comunque pervenire la documentazione giustificatrice dei movimenti bancari anche successivamente all’ufficio finanziario. Peraltro, la circostanza riferita dalla ricorrente, secondo cui sarebbe venuta in possesso dei documenti giustificativi soltanto il 10 dicembre 2004 (ricorso, pag. 6), conferma la correttezza della tesi sostenuta dai giudici di appello, atteso che alla data dell’incontro del 9 aprile 2004 la ricorrente non aveva alcunchè da produrre all’ufficio.

5. Sotto altro (secondo) profilo di doglianza, la ricorrente lamenta con il predetto secondo motivo(la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 per non essere state allegate ai verbali di contestazione e, quindi, agli avvisi di accertamento le segnalazioni e le risultanze investigative condotte nei confronti di terzi estranei “cui i verificatori si sono rifatti” e copia integrale della documentazione bancaria acquisita, sostenendo, altresì, che “le risultanze dei conti correnti bancari non sono state allegate nè ai pp.vv.cc., nè portate a conoscenza della Società e addirittura allo stesso Ufficio finanziario che ha adottato gli impugnati avvisi di accertamento” (ricorso, pag. 9).

Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto – come era sua onere in considerazione del tipo di vizio denunciato, che non consente a questa Corte l’accesso diretto agli atti di causa – il contenuto degli atti cui ha fatto riferimento, in particolare degli avvisi di accertamento, sia perchè non risulta provato che la doglianza sia stata sollevata nel ricorso introduttivo e riproposto in grado di appello, negli esatti termini in cui è stata proposta a questa Corte, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo rinvenibile nella parte espositiva dei fatti di causa del ricorso (pag. 2).

6. Sotto un ulteriore (terzo) profilo la ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione laddove i giudici di appello hanno affermato che “l’acquisizione dei conti correnti ha consentito la verifica della sussistenza di irregolarità nelle movimentazioni”.

Il motivo è infondato in quanto la motivazione resa sul punto dalla Commissione di appello è, ancorchè succinta, indubbiamente sufficiente a consentire di far ritenere correttamente assolto l’obbligo motivazionale avendo fornito adeguata giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia giacchè la CTR ha altresì precisato, a completamento dell’affermazione fatta sul punto, che la società ricorrente, pur sollecitata al contraddittorio, non aveva fornito nè riscontri nè spiegazioni.

7. Nel motivo in esame la ricorrente ha inoltre sollevato censure (quarto profilo) alle modalità di rideterminazione dei ricavi della società che sostiene essere state effettuate in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.

Le censure sono inammissibili perchè nuove, non emergendo da alcuna parte della decisione impugnata che la questione della modalità con cui l’amministrazione finanziaria ha proceduto alla rideterminazione dei ricavi ai fini IVA sia stata prospettata in sede di impugnazione di merito, nè la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia dedotta e in quale atto l’abbia poi se del caso riproposta all’attenzione del giudice del gravame. Le censure non si sottraggono neanche al rilievo di inammissibilità per vizio di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto degli avvisi di accertamento, essendosi limitandosi alla mera elencazione di importi corrispondenti alle varie voci accertate e rideterminate dall’ufficio, del tutto insufficiente a comprendere il contenuto motivazionale di quegli atti. Le censure sono, in ogni caso, infondate atteso che nella specie, trattandosi pacificamente di accertamenti su movimenti bancari, opera la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito (in termini, Cass. n. 23401 del 2015; conf. Cass. n. 16440, n. 12779 e n. 12781 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 24862 e n. 19970 del 2016).

9. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, l’omessa motivazione in ordine all’eccezione di inutilizzabilità della documentazione probatoria acquisita dalla G.d.F. nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, mancando l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1.

Il motivo è palesemente infondato in quanto la CTR sul punto ha molto chiaramente affermato, con argomentazione assolutamente sufficiente e congrua, che “è intervenuta, contrariamente all’assunto dell’appellante, regolare autorizzazione della Procura delle Repubblica” all’acquisizione della predetta documentazione. In ogni caso difetta l’indicazione delle prove, omesse od inesattamente valutate dal Giudice di appello, che risultino “decisive” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè tali da inficiare o contraddire la efficacia probatoria di quella valorizzata nella sentenza impugnata sicchè, ove fossero state prese in debita considerazione, avrebbero privato la decisione del supporto logico argomentativo, determinando con certezza una diversa pronuncia nel merito favorevole alla ricorrente (in termini, Cass. n. 19432 del 2015).

10. L’ulteriore censura che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di illegittimità delle pretese relative all’IRAP, è inammissibile perchè nella specie la pretesa fiscale attiene alla sola imposta sul valore aggiunto.

11. Conclusivamente, il ricorso va rigettato per inammissibilità del primo motivo e del secondo e quarto profilo di doglianza dedotti nel secondo motivo e del quarto motivo, nonchè per infondatezza del primo e terzo profilo di doglianza dedotti nel secondo motivo e del terzo motivo, ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, oltre al rimborso delle eventuali spese prenotate a debito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.500,00 per compensa), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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