Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19809 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9877/2012 proposto da:

P.M., A.G., A.P., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE NASTASI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro

tempore, ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, in

persona dell’Assessore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1217/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NASTASI che si riporta alla

memoria e chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’8.1.2009 P.M., quale usufruttuaria del terreno esteso mq 29.620, ed i suoi figli A.G. e P., nudi proprietari del medesimo bene, convenivano in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catania in unico grado l’Università degli Studi di Catania e l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, esponendo che:

secondo il P.R.G. del Comune di Catania, approvato con D.P.R. 28 giugno 1969 e successive varianti, l’area suindicata ricadeva in zona L con destinazione a impianti connessi con le esigenze di trasporti stradali ed autostradali; impianti annonari; impianti tecnologici urbani, cimiteri, impianti per istruzione media, professionale e superiore; centri di interesse scientifico e di sperimentazione; impianti di carattere culturale cittadino o nazionale; attrezzature alberghiere. centri di quartiere, edifici per il culto ed opere connesse, attività speciali;

con d.a. n. 44 del 21.2.1981, l’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia aveva gravato da vincolo preordinato all’espropriazione il suddetto immobile per la realizzazione di strutture universitarie;

che, con nota del 4.11.2006, la P. aveva ricevuto, da parte dell’Università degli Studi di Catania, comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto del Nuovo (OMISSIS) di cui era stata prevista la parziale localizzazione su mq. 26.243 della descritta area;

con Decreto 5 ottobre 2007, il Dirigente generale del Dipartimento Regionale urbanistica aveva autorizzato. in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Catania, il progetto di cui sopra, al dichiarato fine di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ampiamente decaduto, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 1981, art. 7, ma in detto decreto non era stata prevista l’indennità dovuta ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39 e la richiesta di relativa corresponsione era rimasta senza alcun esito.

Tante dedotto gli attori chiedevano:

di accertare e dichiarare che con il citato decreto l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, su richiesta dell’Università degli Studi di Catania, aveva destinato ad opera pubblica e, conseguentemente, gravato da vincolo di inediticabilità di natura espropriativa il suindicato terreno di loro proprietà senza prevedere a loro favore alcuna indennità nonostante lo stesso terreno fosse già gravato da analogo vincolo espropriativo in forza del previgente d.a. n. 44 del 1981;

conseguentemente. ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, di determinare l’indennità e condannare in solido le amministrazioni convenute o quella di esse che fosse ritenuta esclusivamente obbligata al relativo pagamento con gli interessi legali a decorrere dal 31.3.2008; con vittoria di spese e compensi di giudizio.

L’Università degli Studi di Catania e l’Assessorato Territorio ed Ambiente per la Regione Sicilia si costituivano in giudizio ed eccepivano:

il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale essendo lo stesso estraneo alla vicenda per essersi limitato ad autorizzare, in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Catania, il progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo (OMISSIS) decretando che di tutti gli adempimenti conseguenziali sarebbero stati onerati, ai sensi della L.R. n. 65 del 1981, art. 5, l’Università ed il Comune;

l’inammissibilità dell’atto di citazione per carenza di interesse non potendosi il provvedimento amministrativo (che aveva disposto la variante e la reiterazione del vincolo) ritenersi illegittimo per il sol fatto di non contemplare all’origine la previsione di un indennizzo da corrispondere in favore del proprietario dell’area interessata dal vincolo medesimo.

Con sentenza del 26.09-6.10.2011 la Corte di appello di Catania, anche in base all’esito della disposta CTU, rigettava le domande introduttive e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

le risultanze processuali deponevano per l’infondatezza della domanda. Il D.P.R. 8 maggio 2011, n. 237, art. 39 (posto a fondamento della domanda ed applicabile alla fattispecie) espressamente disponeva che “in attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario un’indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto”.

A fronte di detto chiaro tenore testuale l’interpretazione giurisprudenziale ad opera del Giudice amministrativo, ordinario e anche del Giudice delle leggi (nella nota sentenza n. 179/99) era concorde nel senso di ritenere che l’indennizzo da reiterazione dei vincoli non riparasse l’apposizione in sè della prescrizione urbanistica limitativa ma solo il danno effettivo e concreto che esso arrecava al fondo.

In tal senso si era espresso in senso costante il Giudice amministrativo il quale aveva rilevato che i profili attinenti al pagamento dell’indennizzo per vincolo espropriativo scaduto e reiterato non attenevano alla legittimità del procedimento espropriativo, ma riguardavano questioni di carattere patrimoniale (che presupponevano la conclusione del procedimento di pianificazione). devolute alla cognizione della giurisdizione civile e che tale principio, era ora esplicitato dall’art. 39, comma 1, T.U. degli espropri, approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, il quale aveva previsto che a seguito della reiterazione del vincolo il proprietario poteva attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale egli aveva l’onere di provare “l’entità del danno effettivamente prodotto”, quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla Corte d’Appello.

Ed ancora che il T.U. n. 327 del 2001, art. 39, avente natura ricognitiva del preesistente quadro normativo, evidenziava che l’ordinamento non imponeva l’indicazione di un indennizzo nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio (e, dunque, la relativa copertura finanziaria), poichè la sua spettanza o meno era del tutto eventuale e andava accertata (solo quando il vincolo fosse stato effettivamente reiterato) sulla base dell’istanza dell’interessato, che poteva attivare un procedimento nel corso del quale aveva l’onere di dare prova del pregiudizio concretamente ricevuto dagli atti amministrativi. Ora, come esattamente rilevato dai convenuti, nella specie, gli attori sia con l’istanza di determinazione dell’indennizzo inviata alle Amministrazioni convenute, ai sensi dell’art. 39, comma 2, più volte citato, sia con l’atto introduttivo del giudizio, si erano espressamente limitati a richiedere la determinazione dell’indennizzo, lamentando esclusivamente la sua mancata previsione nell’atto di reiterazione del vincolo senza mai dedurre di avere subito un effettivo danno nè tanto meno prospettare ed allegare elementi di prova a fondamento (necessari non solo per quanto sopra detto nia anche per il disposto dell’art. 39 citato, comma 2, il quale richiedeva espressamente una documentata domanda di pagamento).

Pertanto, in applicazione dei principi sopra illustrati, la domanda andava rigettata. Avverso questa sentenza la P. con gli A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria e notificato all’Università degli Studi di Catania ed all’Assessorato territorio e Ambiente della Regione Sicilia che hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la P. e gli A. denunziano:

1. “Violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2)”.

2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).” Con i due motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, i ricorrenti si dolgono in sintesi del diniego “indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo che affermano avere attimo il loro vasto appezzamento di terreno; assumono che a fronte di tale reiterazione il proprietario non è tenuto a fornire la prova dell’an e del quantum del patito pregiudizio, venendosi in caso di danno oggettivo ed in re ipsa ed avendo l’indennizzo in questione carattere preventivo e previsionale.

Le censure non meritano favorevole apprezzamento.

La Corte di appello ha respinto la domanda degli attuali ricorrenti evidentemente privilegiando la c.d. ragione più liquida, ravvisata nella mancata allegazione e prova da parte loro del pregiudizio sofferto a causa della reiterazione del vincolo espropriativo; in tale prospettiva i giudici di merito si sono irreprensibilmente attenuti al tenore letterale della normativa, che espressamente rapporta l’indennizzo alla specifica ed autonoma (cfr. anche Cass. n. 22992 del 2014) tipologia di pregiudizio in concreto subito dal proprietario del terreno per effetto del reiterato vincolo (in tema cfr. Cass. n. 1754 del 2007), così escludendo che si verta in caso di danno in re ipsa ed in quanto tale non bisognevole di evidenziazione e dimostrazione da parte di che ne invoca la riparazione. Nè a diversa conclusione può pervenirsi quand’anche si seguisse la tesi dell’illegittimità del provvedimento amministrativo reiterativo del vincolo, se non corredato dall’espressa previsione dell’indennizzo (cfr. Cons. St. n. 1021 del 2013), giacchè anche in questo caso il silenzio serbato sul punto dall’amministrazione, pur potendone implicare responsabilità risarcitoria, non esonererebbe il proprietario leso dall’allegare e dimostrare. secondo le regole generali, l’esistenza e l’entità del danno perciò subito.

Peraltro al favorevole apprezzamento del ricorso osta ulteriormente il difetto di autosufficienza circa l’assunta qualificazione della vicenda in termini di reiterazione di un vincolo espropriativo. Con l’atto introduttivo del giudizio. infatti, la P. e gli A. avevano lamentato che sul loro terreno, ubicato in zona urbanistica L a destinazione mista, fosse stato apposto con d.a. n. 44 del 21 febbraio 1981 un vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di strutture universitarie, vincolo in tesi reiterato con Decreto 5 ottobre 2007 con cui il Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica aveva in variante autorizzato (ai sensi della L.R. Siciliana n. 38 del 1993, art. 7) il progetto per la costruzione del Nuovo (OMISSIS), la cui approvazione con localizzazione dell’opera erano già state comunicate alla P. con nota del 4.11.2006. Se da un canto il vincolo apposto nel 1981 non avrebbe potuto protrarsi fino al 2006/2007, dovendosi reputare (ai sensi della L.R. 5 novembre 1973, n. 38, art. 1) automaticamente decaduto con l’inutile decorso del decennio successivo (1991); dall’altro sarebbe successivamente spettato ai proprietari ed all’usufruttuaria promuovere il noto procedimento di ripianificazione e l’eventuale azione di risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo in caso di inerzia dell’Amministrazione, con ciò venendosi a creare soluzione di continuità tra le due iniziative costruttive (cfr. Cass. n. 22994 del 2014; n. 8384 del 2008; n. 14333 del 2003; Cons. St. n. 456 del 2002). Quanto poi al progetto del 2006/2007 per la realizzazione dell'(OMISSIS). non emergono elementi per ritenere che esso rientri quanto a contenuto e procedimento nel novero di quelli previsti dall’art. 9 del T.U.; e non e possibile stabilire neppure se detto progetto costituisse una riproposizione del vincolo del 1981 (di cui non è riportato il contenuto), ovvero avesse per oggetto la localizzazione di un’opera pubblica diversa, il Nuovo (OMISSIS) (tanto da richiedere una sorta di variante del p.r.g.): perciò non costituendo reiterazione di quello precedente anche per l’enorme lasso di tempo trascorso tra la scadenza del primo (1991) e l’apposizione del secondo (2007), sempre che di vincolo si trattasse e non di dichiarazione di p.u. come sembra emergere dalla richiamata nota del 4.11.06.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido dei ricorrenti soccombenti al pagamento in favore dell’Università degli Studi di Catania e dell’Assessorato territorio e Ambiente della Regione Sicilia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Catania e dell’Assessorato territorio e Ambiente della Regione Sicilia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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