Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19808 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDITORIALE NUOVO FRIULI SOC. COOP. A R.L. (OMISSIS) in persona

del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale

rappresentante Dott. T.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato

MARTINETTI MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FORNASARO PIERO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Z.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti unitamente

all’avvocato TOSEL FEDERICA giusta comparsa di costituzione;

– controricorrente –

e contro

C.S. (OMISSIS), D.A.M.

(OMISSIS);

– intimati –

e da:

D.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CICUTTINI PIERAURELIO giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

Z.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti unitamente

all’avvocato TOSEL FEDERICA giusta comparsa di costituzione;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.S. (OMISSIS), EDITORIALE NUOVO FRIULI SOC COOP

ARL (OMISSIS), T.M.;

– intimati –

e da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI

NICOLO’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MISSERA

LUCIANO giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

Z.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti unitamente

all’avvocato TOSEL FEDERICA giusta comparsa di costituzione;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

D.A.M. (OMISSIS), EDITORIALE NUOVO FRIULI SOC

COOP ARL (OMISSIS), T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 330/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/09/2008, R.G.N. 374/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FEDERICA TOSEL;

udito l’Avvocato GIORGIO ARCANGELIS per delega;

udito l’Avvocato LUCIANO MISSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

incidentale, inammissibile per C..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la prima sentenza che aveva condannato il D.A. (esponente di partito politico), il C., il T. e la soc. Editrice Nuovo Friuli a risarcire il danno da diffamazione a mezzo stampa cagionato allo Z. (altro esponente politico) attraverso la pubblicazione su di un periodico locale dell’intervista concessa dal primo dei menzionati, in cui era contenuta una frase (re dei cojon) ritenuta offensiva dell’onore e della reputazione dello Z.. Propone ricorso per cassazione la Editoriale Nuovo Friuli a mezzo di tre motivi. Risponde con controricorso lo Z.. Propongono ricorso incidentale il D.A. ed il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA EDITORIALE FRIULI. Il primo motivo chiede di sapere se l’interesse della collettività sia limitato alla conoscenza del pensiero degli esponenti di partito o si estenda alle espressioni offensive che questi possano scambiarsi.

Il secondo motivo chiede di sapere se la neutralità del cronista che riporti le dichiarazioni offensive di un terzo debba ritenersi sempre compromessa qualora in una consultazione elettorale la candidatura del giornalista sia opposta a quella del destinatario dell’offesa.

Il terzo motivo censura il vizio della motivazione in relazione al punto della sentenza nel quale s’afferma che l’offesa in questione è avulsa dal contesto politico di riferimento dell’intervista.

IL RICORSO INCIDENTALE DEL C..

Il primo motivo chiede di sapere se il giudizio sulla capacità offensiva delle espressioni usate debba essere rilevato dal contesto del discorso in cui la parola è inserita. Il secondo motivo tratta della scriminante del diritto di cronaca con particolare riferimento alla fedele pubblicazione di un’intervista.

Il terzo motivo tratta della posizione di terzietà ed imparzialità del giornalista nel riportare l’intervista di un personaggio politico.

Il quarto motivo tratta della medesima questione dell’imparzialità e terzietà del giornalista sotto il profilo del vizio della motivazione.

Il quinto motivo censura il punto della sentenza in cui s’afferma che l’offesa in questione è avulsa dal contesto politico di riferimento dell’intervista.

Il sesto motivo censura la sentenza nel punto in cui afferma che nella fattispecie manca il requisito della continenza.

IL RICORSO INCIDENTALE DEL D.A..

L’unico motivo censura la sentenza nel punto in cui ha escluso la tesi difensiva del D.A., il quale nel giudizio di merito ha negato di essere stato consapevole del fatto che il giornalista C. (suo interlocutore telefonico) avrebbe pubblicato le sue espressioni sotto forma di intervista giornalistica. Sostiene, dunque, che il giudice avrebbe fatto illegittimo uso delle presunzioni. I motivi di tutti i ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respinti.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, questa Corte ha già avuto occasione di spiegare che è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando “alla lettera” il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivanente lesive dell’altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista (Cass. nn. 20686/08, 5066/10).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio ora enunciato, fornendo una motivazione congrua e logica in ordine alle ragioni che portano ad escludere la scriminante del diritto di cronaca, invocata dai convenuti, per la mancanza dell’interesse pubblico a conoscere della contumelia personale rivolta dall’intervistato nei confronti dello Z..

In particolare, la sentenza individua nel contesto dell’intervista il giudizio politico espresso dal D.A. intorno ad una locale vicenda elettorale e rileva che l’uso della frase offensiva sposta l’attenzione del lettore dalla contesa tra i due partiti all’incapacità personale dell’esponente di uno di essi (lo Z.) di cogliere la necessità di percorsi politici comuni.

Altro punto fondamentale della motivazione è costituito dall’accertamento della mancanza di neutralità del cronista, siccome politicamente opposto, in quelle elezioni, allo Z., nonchè della mancanza di continenza e di pertinenza della critica.

Quanto alla tesi del D.A. circa la sua inconsapevolezza della circostanza che le sue dichiarazioni sarebbero state pubblicate, si tratta di questioni di fatto in ordine alle quali il giudice ha fornito motivazione altrettanto logica e congrua.

In conclusione, tutti i ricorsi devono essere respinti. L’inserimento della vicenda in un contesto politico locale già segnato da accesa dialettica consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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