Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19808 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19808 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 10167-2017 proposto da:
MATAJ GJION, MATAJ SHQIPONJA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO 45, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO PACETTI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DOMENICO GHIO;

– ricorrenti contro
LETIZIA MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato OL1MPIA CRISCUOLO;

– controricorrente contro
INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48,

Data pubblicazione: 26/07/2018

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORGANTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GATTAI;

– controricorrente contro

FERRARIS 3-5, ITALFONDIARIO SPA, EQUITALIA SERVIZI
DI RISCOSSIONE SPA (13756881002), GUAZZOTTI SRL,
PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE, UNICREDIT SPA,
GRUPPO IVG SRL IVG ALESSANDRIA, ANNARATONE
ALBERTO, MATAJ BARDH , MATAJ DILA;

intimati

avverso la sentenza n. 13/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,
depositata il 04/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Shqiponja Mataj
e Gjon Mataj hanno impugnato la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 13/2017 che: previa riqualificazione in opposizione agli
atti esecutivi, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione
dai predetti proposta nei confronti dei convenuti Condominio Ferraris
3-5, Guazzotti s.r.1., Plusvalore s.r.l. in liquidazione e Intesa Sanpaolo
S.p.A.; rigettava l’opposizione all’esecuzione nei confronti di Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A.; dichiarava inammissibile l’opposizione
avverso il decreto di trasferimento di immobile di proprietà degli
opponenti in favore di Maria Rosaria Letizia,
che resistono con separati controricorsi Intesa Sanpaolo S.p.A. e
Maria Rosaria Letizia, mentre non hanno svolto attività difensiva in
questa sede gli intimati Condominio Ferraris 3-5, Guazzotti s.r.1.,
Ric. 2017 n. 10167 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA, CONDOMINIO

Plusvalore s.r.l. in liquidazione, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.,
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Unicredit S.p.A., Gruppo TVG s.r.1.IGV Alessandria, Alberto Annaratone, Bardh Mataj e Dila Mataj
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle parti costituite, unitamente al

prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato:
a) con il primo mezzo è denunciata “erronea riqualificazione
dell’azione proposta quale opposizione agli atti esecutivi invece che
opposizione all’esecuzione, con conseguente erronea dichiarazione di
inammissibilità della domanda per tardività; violazione e falsa
applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. nonché dell’art. 52, comma 1,
lett. g), d.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98″. Il Tribunale avrebbe errato a riqualificare l’opposizione
come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (adducendo che con essa
veniva ‘contestata la legittimità di alcuni atti del processo, in primis
l’ordinanza del 3.10.2014 e in secundis l’aggiudicazione del bene”), in
quanto si trattava di opposizione ex art. 615 c.p.c. perché era
contestato il diritto dei convenuti Condominio Ferraris 3-5,
Guazzarotti s.r.1., Plusvalore s.r.l. in liquidazione e Intesa Sanpaolo
S.p.A. ad intervenire nella procedura esecutiva, non essendo costoro
creditori di essi opponenti. Inoltre, quanto alla posizione di Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A. (che il Tribunale riteneva legittimata ad
intervenire nella procedura esecutiva in quanto creditrice ipotecaria del
dante causa di Shyiponja Mataj), lo stesso Tribunale avrebbe errato a
non considerare che la contestazione degli opponenti riguardava il
Ric. 2017 n. 10167 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in

divieto di dar corso all’espropriazione essendo l’immobile adibito ad
uso abitativo;
b) con il secondo mezzo è dedotta la violazione degli artt. 2929
c.c., 529, 586 e 617 c.p.c., giacché il Tribunale (che aveva dichiarato
inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto

impugnata la previa ordinanza di prosecuzione dell’attività delegata e di
aggiudicazione provvisoria e in assenza di deduzione su “alcun vizio
proprio che inficiasse la validità del decreto di trasferimento” stesso)
non aveva provveduto direttamente alla revoca del decreto di
trasferimento e aveva erroneamente ritenuto assenti contestazioni
avverso la validità del decreto di trasferimento;
a.b.1) i motivi — da scrutinarsi congiuntamente in quanto
strettamente connessi — sono inammissibili.
Con essi i ricorrenti aggrediscono la qualificazione del Tribunale
in ordine all’opposizione proposta, nonché criticano la mancata
considerazioni di deduzioni, contestazioni e difese asseritamente svolte
nel giudizio di merito (sia quanto alla posizione di Equitalia, che in
riferimento al decreto di trasferimento dell’immobile): tutto ciò senza,
però, dare contezza puntuale e intelligibile del contenuto degli atti
processuali all’uopo rilevanti e sui quali le censure si fondano,
rimanendo queste ancorate a mere petizioni di principio, che, come
tali, impediscono a questa Corte [sia a fronte di denuncia di errores in
indicando (Cass. n. 26174/2014, Cass. n. 14107/2017), sia di doglianze
integranti errores in procedendo (Cass., S.U., n. 8077/2012, Cass. n.
896/2014)] di poter operare lo scrutinio di legittimità;
che la memoria depositata dai ricorrenti, là dove non
inammissibile per non essere soltanto illustrativa, ma anche

Ric. 2017 n. 10167 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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proposta avverso il decreto di trasferimento, senza che fosse stata

integrativa/emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce
argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e i ricorrenti
condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo;

spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività
difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte
controricorrente, in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette

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