Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19808 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8467 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

M. Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri per

procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma,

via Guido D’Arezzo, n. 18, (CBA – studio legale e Tributario),

presso lo studio del primo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, n. 4/12/2013, depositata in data 8 febbraio

2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

M. Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini ricorre con sette motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello da esso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia;

dalla narrazione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso, nei confronti del contribuente, relativamente alla dichiarazione doganale di importazione dell’anno 2005, un avviso di rettifica e revisione dell’accertamento con il quale si era provveduto al recupero di maggiori diritti doganali, a seguito di indagini svolte dall’OLAF e dalla Guardia di Finanza sulle partite di lampade fluorescenti da esso importate, essendo emerso che le stesse non avevano provenienza malese, come dichiarato al momento dell’importazione, ma cinese; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il contribuente; la Commissione tributaria provinciale di La Spezia aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente;

la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello; in particolare, ha ritenuto che: l’avviso di rettifica era stato emesso entro il termine di decadenza ed era sufficientemente motivato; sussisteva la prova dell’origine cinese del prodotto, tenuto conto delle risultanze dell’indagine OLAF; non sussisteva la violazione del primo e secondo paragrafo dell’art. 220 del Codice doganale comunitario (CDC); non era competenza della Commissione tributaria valutare l’eventuale sussistenza del contrasto dei regolamenti antidumping con il regolamento (Cee) n. 348/1996; non sussisteva violazione del principio del contraddittorio; la procedura di accertamento era stata regolarmente seguita;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a sette motivi di censura;

l’Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112, c.p.c., non avendo pronunciato sul motivo di appello con il quale era stata contestata l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, in quanto nel controricorso si faceva riferimento a fatti e circostanze relative ad altro contenzioso;

il motivo è inammissibile;

in primo luogo, va osservato che, secondo questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 11 novembre 2016, n. 23067), “il mancato esame di questioni meramente processuali da parte del giudice non può dar luogo ad un vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente in relazione al mancato esame di domande o eccezioni di merito, ma solo ad una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass., Sez. 6, 12 gennaio 2016, n. 321; Cass., Sez. 1, 26 settembre 2013, n. 22083; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24808)”;

nella fattispecie, il giudice del gravame ha pronunciato sul merito della vicenda, ritenendo implicitamente che la questione della eventuale inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle dogane non fosse impeditiva dell’esame delle questioni e della valutazione della fondatezza o meno della pretesa impositiva;

in secondo luogo, va, altresì, precisato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. civ., 2 febbraio 2018, n. 2626), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo;

pertanto, la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorchè quest’ultima, in assenza di tale vizio, non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass. civ., 11 novembre 2015, n. 22978);

si è, quindi, precisato, in primo luogo, che grava sul ricorrente l’onere di indicare, nell’illustrazione dello specifico motivo di ricorso, il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale, con la conseguenza che, quando non è chiarito quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento asseritamente nullo, il motivo è inammissibile (Cass. civ., 9 settembre 2016, n. 1705), e, inoltre, che le deduzioni concernenti l’inosservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell’interesse al gravame, nel senso, cioè, dell’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo (Cass. civ., 23 maggio 2008, n. 13373);

nella fattispecie, parte ricorrente si è limitata a dolersi della mancata pronuncia sulla questione in esame, senza tuttavia precisare sotto quale profilo la pronuncia è risultata viziata, nel merito, in conseguenza della eventuale mancata dichiarazione di inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle dogane, nonchè quale lesione al proprio diritto di difesa sia derivata dal mancato accoglimento del proprio motivo di appello;

va, peraltro, tenuto conto del fatto che, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado aveva ritenuto di potere decidere la controversia sulla base degli atti a disposizione, in particolare del PVC del nucleo Polizia tributaria di Bologna allegato al ricorso, emergendo, quindi, che la decisione di merito era avvenuta in base alla produzione documentale della medesima ricorrente, quindi a prescindere dal contenuto dell’atto di costituzione della controparte;

2. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116, c.p.c., in particolare del principio di non contestazione;

parte ricorrente, più precisamente, lamenta che la controparte, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva specificamente contestato il fatto, da essa dedotto, della esistenza delle società malesi CLC Power Solutions e YNSR Enterprise, produttrici di lampade a risparmio, e della società Asia Global Trader, nonchè dell’origine malese (e non cinese) delle lampade a risparmio energetico;

il motivo è infondato;

questa Corte (Cass. civ., 6 febbraio 2015, n. 2196) ha precisato, in primo luogo, che la non contestazione, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 c.p.c., a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo;

inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui comunque un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di rettifica) non è l’atto introduttivo del processo quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicchè la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 l’attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre “le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”, indicando “le prove di cui intende valersi” e proponendo “altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”, non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto;

ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 c.p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo;

sicchè, in definitiva, con riferimento alla fattispecie, è nell’atto impositivo che va ricondotta l’affermazione, da parte dell’Agenzia delle dogane, della provenienza cinese e non malese della merce nonchè della inesistenza delle società asseritamente produttrici nonchè della società commerciale Asia Global Trader;

rispetto a questa circostanza, che trova appunto nell’atto impositivo la specifica indicazione e che costituisce fondamento della pretesa, la mera affermazione della parte contribuente della provenienza malese e della esistenza delle società, peraltro senza alcun riscontro probatorio, non può comportare l’applicabilità del principio di non contestazione, atteso che il giudice del gravame ha comunque ritenuto di dare rilevanza alle risultanze probatorie acquisite, in particolare a quanto riportato nelle indagini OLAF, profilo che ha costituito l’elemento fondante la valutazione compiuta dal giudice del gravame;

3. con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis, L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di rettifica dell’accertamento;

in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha ritenuto sufficientemente motivato l’atto impugnato, pur mancando una valutazione critica ed una oggettiva ricostruzione fattuale delle circostanze e dei fatti riportati nel processo verbale di constatazione e nel rapporto dell’OLAF;

Il motivo è infondato;

Il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, dispone che “La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”;

il giudice del gravame ha ritenuto che la completezza motivazionale dell’atto impugnato trovava fondamento nella circostanza che nell’avviso di rettifica e revisione dell’accertamento era riportato, in modo completo, l’iter logico giuridico delle operazioni svolte dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione e le indagini amministrative compiute dall’OLAF;

rispetto alla suddetta argomentazione motivazionale compiuta dal giudice del gravame, parte ricorrente si limita a contestare la mancata valutazione critica della ricostruzione fattuale, ma tale circostanza non attiene alla questione della completezza motivazionale dell’atto impositivo, quanto, piuttosto, alla eventuale infondatezza dei presupposti sui quali lo stesso trova fondamento; in ogni caso, parte ricorrente non riproduce, in difetto del principio di specificità, il contenuto dell’avviso di rettifica, e quanto in esso riportato, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare la rilevanza del motivo di censura in esame;

4. con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, all’art. 132, c.p.c., e art. 111 Cost., con riferimento alla decisione sulla carenza di prova relativa all’origine malese della merce;

il motivo è inammissibile;

questa Corte ha affermato che “Pur dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha reso non più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″”;

la non completezza della motivazione, quindi, avrebbe dovuto, eventualmente, essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

in ogni caso, la sentenza censurata ha specificamente affrontato il tema della prova della origine cinese e non malese della merce importata, richiamando gli esiti dell’indagine OLAF in Malesia, in particolare ha tenuto conto del fatto la stessa aveva accertato che le merci avevano origine cinese;

in sostanza, la pronuncia in esame, tenuto conto della produzione documentale a disposizione, ha ritenuto di dovere da essa ricavare, in particolare dalle risultanze delle indagini OLAF, la prova della origine non malese della merce, indicando espressamente gli elementi essenziali degli esiti delle suddette indagini;

sotto tale profilo, la stessa reca chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova dell’origine cinese della merce;

va, peraltro, precisato che, secondo questa Corte “La pretesa di recupero dei dazi, azionata con avviso di accertamento, è congruamente e sufficientemente dimostrata ove si basi sulle risultanze di atti ispettivi (allegati o richiamati) degli organismi antifrode comunitari (OLAF) mentre spetterà poi al contribuente che contesti il fondamento di tale pretesa fornire la prova contraria della sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo” (Cass. civ., 20 novembre 2013, n. 26004; conf. Cass. civ., n. 15760 del 2012)”;

5. con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112, c.p.c., per non avere pronunciato sul motivo di appello relativo all’illegittimità dell’atto impositivo per violazione del primo paragrafo dell’art. 220 del Codice doganale comunitario per avvenuta decadenza dell’ufficio doganale ad esercitare il potere impositivo;

il motivo è inammissibile;

va osservato che la questione è priva di rilievo, in quanto questa Corte (Cass. civ., 16 maggio 2014, n. 10738) ha precisato che “i termini riguardanti la contabilizzazione non possono valere per il recupero degli importi, essendo stabiliti per fini contabili e non anche per creare diritti per i singoli operatori, ciò risultando chiaro anche considerando l’esistenza di un distinto termine di tre anni per il recupero, decorrente o dalla data della contabilizzazione del debito doganale oppure, se non vi è contabilizzazione, dalla data in cui è nato il debito doganale”;

6. con il sesto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 220, secondo paragrafo, CDC, in ordine a quanto statuito in materia di divieto di contabilizzazione a posteriori, per non avere ritenuto che nella fattispecie poteva dirsi sussistente l’errore attivo dell’autorità doganale competente e la propria buona fede;

il motivo è infondato;

va precisato, a tal proposito, che secondo questa Corte (Cass. civ., 20 novembre 2013, n. 26004), in tema di imposizione fiscale delle importazioni, l’esenzione prevista dall’art. 220, comma 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione doganale in presenza di un errore dell’autorità doganale e della buona fede dell’operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede che deve essere dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione, attraverso la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla norma perchè resti impedito il recupero daziario, ed in particolare: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore; c) l’osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. (Cass. civ., 10 giugno 2008, n. 15297);

pertanto, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, a meno che sussistano contemporaneamente tutte le condizioni poste dall’art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992del Consiglio del 12 ottobre 1992, come sopra richiamate; in particolare, detto errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (Cass. civ., n. 4022/2012). Inoltre l’esenzione prevista dall’art. 220, comma 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, che preclude la contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione doganale in presenza di un errore dell’autorità doganale e della buona fede dell’operatore, presuppone la genuinità del certificato di origine, cioè la sua regolarità formale e sostanziale. Di conseguenza spetta all’importatore che intende usufruire dell’esenzione dimostrare l’origine della merce che importa e, in ogni caso, il suo stato soggettivo di buona fede, mediante la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla citata norma, mentre all’Autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero a posteriori, senza necessità di alcun procedimento intermedio che convalidi la non autenticità, provvedendo gli stessi organi dell’esecutivo comunitario a fornire tramite le disposte commissioni di inchiesta le conclusioni cui debbono attenersi le Autorità nazionali (Cass. civ., n. 13680/2009);

con riferimento alla fattispecie, parte ricorrente ritiene sussistente l’errore attivo dell’autorità Malese (che aveva rilasciato il certificato di origine e, successivamente, provveduto all’annullamento) in quanto la stessa era nelle condizioni di verificare che, essendo la merce pervenuta dalla Cina in Malesia (presso la zona franca di Port Klang), in questo luogo, secondo la legislazione malese, non può compiersi alcuna attività di produzione;

il profilo in esame, tuttavia, non può assumere rilievo per difetto di specificità, posto che parte ricorrente si limita a riferire in ordine al mero transito della merce tramite la zona franca di Port Klang, senza tuttavia riportare i passaggi del processo verbale di constatazione ovvero della documentazione da cui potere verificare la sussistenza della circostanza in esame e senza specificare, indicando gli atti, che tale questione, relativa alla sussistenza dell’errore attivo dell’autorità malese, nei termini sopra indicati, era stata prospettata nel corso dei giudizi di merito;

in ogni caso, secondo gli arresti giurisprudenziali sopra riportati, spetta all’importatore l’onere di dare prova, cumulativamente, di tutte le condizioni di applicabilità della previsione di cui all’art. 220 CDC, quindi anche della sua buona fede;

sotto tale profilo, va evidenziato che, secondo questa Corte (Cass. civ., 8 febbraio 2019, n. 3739), “il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati di origine per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi” (Corte giustizia, 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV, richiamata da Corte di giustizia, 8 novembre 2012, causa C-438/11, Lagura) e ciò in quanto le prescrizioni del CDC, alla luce del suo sesto considerando (“considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali”), vanno interpretate nel senso che “(…) al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità” (Corte di giustizia, 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD);

la medesima pronuncia ha precisato che, d’altro lato, a fronte dell’accertata falsità dei certificati di origine della merce, l’Unione Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Corte giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal &(ampersand) Filhos; Cass. n. 19195 del 06/09/2006; Cass. n. 14509 del 30/05/2008; Cass. n. 1583 del 03/02/2012; Cass. n. 15758 del 19/09/2012);

sicchè, come correttamente precisato dalla sentenza censurata, grava sull’importatore l’obbligo di vigilare “sull’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall’esportatore, al fine di evitare abusi” (Cass. n. 24675 del 23/11/2011) e tale comportamento, nella fattispecie, non risulta in alcun dimostrato dalla ricorrente;

l’affermazione dell’obbligo in questione si rispecchia nel p. 57 della sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal &(ampersand) Filhos, richiamata da Cass. n. 24675 del 2011, cit., la quale espressamente paventa che, se la buona fede dell’importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilità, “(…) l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore, nè la buonafede di quest’ultimo, il che darebbe luogo ad abusi”;

ciò trova riscontro nell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, secondo cui “la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”;

si tratta, in questo caso, di una diligenza qualificata, da ragguagliare, giusta l’art. 1176 c.c., comma 2, alla “natura dell’attività esercitata”, sicchè, in particolare, proprio l’esercizio professionale dell’attività svolta dal contribuente, come individuato nella sentenza impugnata (che opera sui mercati asiatici dove è molto frequente la falsificazione dei documenti per provare un’origine preferenziale), comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad esso richiesto si estendeva al controllo, da esso esigibile, dell’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione (Cass. n. 5199 del 01/03/2013; Cass. n. 6621 del 15/03/2013);

in questo contesto, dunque, è priva di rilievo la circostanza della ritenuta mancanza di errore incolpevole del contribuente per avere confidato sulla veridicità del certificato di origine nonchè sul comportamento delle autorità doganali malesi o interne, o la mancanza di vantaggi economici, non avendo lo stesso, invece, fornito elementi da cui potere accertare il compimento di attività in linea con gli obblighi di diligenza qualificata esigibile dal medesimo; 7. con il settimo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, c.p.c., per avere posto a fondamento della decisione, relativa alla non sussistenza della buona fede, fatti non proposti dalle parti e non rientranti nella comune esperienza, in particolare la circostanza che il contribuente è un ente importatore che opera sui mercati asiatici dove è molto frequente la falsificazione dei documenti per provare un’origine preferenziale della merce;

il motivo è infondato;

lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia in esame, in quanto il contesto motivazionale del passaggio sopra riportato va inquadrato nell’ambito della verifica, compiuta dal giudice del gravame, della sussistenza o meno della buona dell’importatore quando risulta accertato che il certificato di origine della merce non era veritiero;

sotto tale profilo, la pronuncia ha tenuto in considerazione la particolarità dell’attività professionale svolta dal contribuente, cioè il suo essere soggetto importatore che opera nei mercati asiatici, sicchè lo stesso va, per l’appunto, posto in correlazione con la diligenza qualificata dallo stesso esigibile;

la circostanza, quindi, della qualità di importatore abituale del contribuente ha costituito il passaggio centrale della pronuncia ai fini della valutazione della diligenza dallo stesso esigibile, sicchè non assume rilievo la circostanza relativa all’affidamento riposto sulla validità di quanto attestato nel certificato di origine, dovendo invece dare prova di avere compiuto ogni sforzo di diligenza necessario per accertare l’effettiva provenienza della merce, sicchè non vi è alcuna violazione della previsione di cui all’art. 115, c.p.c.;

in conclusione, vanno dichiarato inammissibili il primo, quarto e quinto motivo di ricorso, infondati i restanti, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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