Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19808 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4809-2018 proposto da:

PHILIPS SAECO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAVERIO SCHIAVONE;

– ricorrente –

contro

S.A., SI.MA., SA.MI., B.I.,

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI, SAVINA BOMBOI;

– controricorrenti –

E contro

SAGA COFFE SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO FUSILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SAVERIO SCHIAVONE;

– ricorrente successivo –

contro

V.M., L.E., O.C., BO.LA.,

G.R., BE.FA., BI.RO., BA.TI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI, SAVINA BOMBOI;

e per

BA.FR., F.P., N.S., P.G.,

PE.RU., R.C., T.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SAVINA BOMBOI;

– controricorrenti –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 842/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 842/2017, in riforma della decisione del locale tribunale, aveva, per quel che in questa sede rileva, condannato Saga Coffee spa al pagamento in favore di V.M., L.E., O.C., Bo.La., Be.Fa., Bi.Ro., Ba.Ti. delle somme indicate, rispettivamente per ciascun lavoratore in dispositivo, a titolo di differenze retributive per superminimo individuale. Con la medesima decisione la Corte territoriale, a seguito di riunione dei procedimenti, condannava altresì la Philips Saeco spa al pagamento, per il medesimo titolo, ai suoi dipendenti Sa.Mi., Si.Ma., R.A., B.I., delle somme di cui al dispositivo.

Condannava poi Saga Coffee spa al pagamento delle somme indicate in dispositivo in favore di Ba.Fr.,Furlan Perpaolo, M.P., N.S., P.G., R.C., T.B..

La Corte territoriale aveva ritenuto che il superminimo in questione, pattuito con i singoli lavoratori nel contratto di assunzione, fosse rimasto inalterato nel tempo e che in tutte le occasioni in cui avrebbe potuto essere assorbito a seguito di incrementi retributivi, ciò non fosse accaduto, integrando, tale circostanza, la dimostrazione di una prassi aziendale nel senso del mantenimento del superminimo. Nessun significato annetteva la corte bolognese alla asserita acquiescenza sindacale ed al ritardo nella proposizione della domanda giudiziale.

Avverso detta decisione avevano proposto ricorso, separatamente, la Philips Saeco spa e successivamente la Saga Coffee spa, affidati a tre motivi totalmente identici.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Erano depositate successive memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Sussistono ragioni di connessione con altri procedimenti già pendenti dinanzi alla IV Sezione.

PQM

Rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione in quella sede.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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