Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19808 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 12/07/2021), n.19808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 26657/15, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 286/01/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, depositata il 13/04/2015 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Basilicata rigettava l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della CTP di Potenza, che a sua volta aveva accolto il ricorso del contribuente, P.G., avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2007, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal Postiglione.

2. Dalla parte narrativa della sentenza impugnata si ricava che i primi giudici avevano ritenuto illegittimo l’avviso e la determinazione del maggior reddito accertato in via sintetica, senza tener conto del decremento patrimoniale verificatosi dell’anno successivo e precisamente nel 2008. La Commissione provinciale aveva anche accertato che le abitazioni erano state “utilizzate a titolo gratuito” dal contribuente e le spese erano state sostenute dai suoi genitori e che, in ogni caso, il contribuente aveva prodotto idonea documentazione a sostegno della propria capacità contributiva “pur non avendo presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2007 e 2008”.

3. Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso.

4. P.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo mezzo, la ricorrente amministrazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e dei D.M. 19 novembre 1192, allegati e art. 6. t.u.i.r., artt. 2728 e 2627 c.c., artt. 113 e 115 c.p.c.) per aver la CTR affermato che non sussiste lo scostamento del 25% per due annualità consecutive in quanto il contribuente, P.G., nel dicembre 2008, aveva venduto la sua autovettura ottenendo un reddito; deduce la ricorrente amministrazione che la CTR ha stravolto i principi di diritto in tema di accertamento sintetico, in primo luogo perché non ha considerato il fatto non contestato, che il Postiglione negli anni in contestazione non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, con reddito dichiarato, quindi, uguale a “zero”; in secondo luogo, perché non ha considerato, a mente dell’art. 6 t.u.i.r, che la vendita dell’autovettura non può generare un reddito fiscalmente rilevante, in quanto non è un reddito che deriva dallo svolgimento di un’attività produttiva. Inoltre, la ricorrente deduce l’errata applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio non avendo la CTR considerato che in base agli indici previsti dai dd.mm. citati, sussiste una presunzione legale, a favore dell’Amministrazione, delle spese correlate al possesso di un determinato bene che può essere superata solo attraverso la prova contraria, documentale, incombente sul contribuente. In particolare, la ricorrente censura la decisione dei secondi giudici nella parte in cui ha ritenuto che “(…) dagli atti si evince che è stata esibita in sede di accertamento con adesione e depositata nel corso del giudizio di primo grado idonea documentazione atta a dimostrare che le spese relative agli immobili adibiti ad abitazione del proprio nucleo familiare e parte di quelle relative all’autovettura erano sostenute da altri soggetti… le spese per il mantenimento della famiglia erano a carico della società e pertanto manca la prova dell’esborso da parte del contribuente (…)”.

2. Con il secondo mezzo l’amministrazione erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente (D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.).

3. Tale ultimo profilo, poiché riguarda un vizio dell’intera sentenza, va esaminato, secondo l’ordine logico delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2, prioritariamente. Esso è infondato.

4. Le motivazioni addotte dalla Commissione Regionale nella gravata sentenza, consentono di individuare subito la “ratio decidendi”, in quanto enunciano, in maniera obiettivamente adeguata, le ragioni che, sia sul piano logico che su quello giuridico, hanno portato al rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate; in particolare, la Commissione Regionale ritiene vinta la presunzione legale scaturente dall’applicazione dei parametri di cui ai dd.mm. 10 settembre e del 19 novembre 1992, attraverso la “prova”, assunta come prevalente, dell’esborso di spese da parte del contribuente e del suo nucleo familiare, nonché per i proventi derivanti dalla vendita di un’autovettura.

4.1. Che vi sia stata una motivazione, per quanto stringata (ed errata per i motivi di cui appresso), e che tale motivazione sia idonea a rappresentare la “ratio decidendi”, sia da un punto di vista formale che sostanziale, lo dimostrano, peraltro, le censure svolte dal ricorrente col primo mezzo.

5. Il primo mezzo è fondato.

5.1. La CTR ha fatto mal governo dei principi che regolano l’accertamento sintetico, in punto di verifica del reddito presunto – rispetto alla capacità contributiva del contribuente – in rapporto a quello dichiarato – ed in punto di applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio per la prova cd. inferenziale.

5.2. In base ad un orientamento risalente (Cass., 20/03/2009, n. 6813),- cui forse intendeva aderire la CTR – qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato). Tale orientamento è stato poi abbandonato, dapprima non richiedendosi più la dimostrazione dell’impiego per gli acquisti effettuati, in quanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta sarebbe idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (cfr., Cass., 19/03/2014, n. 6396); successivamente affermandosi che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass., 26/11/2014, n. 25104).

5.3. Tali ultimi principi riguardanti la prova documentale contraria ammessa per il contribuente, rappresentano diritto vivente e da essi si discosta alquanto il principio giuridico col quale si è regolata la CTR soprattutto in relazione alla ritenuta sussistenza di prova ulteriore rispetto ai cd. “indici”, di cui ai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992, offerta dal contribuente tramite la vendita di autovettura (cfr., da ultimo, Cass., 08/10/2020, n. 21700, secondo cui, nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa).

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi innanzi esposti.

7. La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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