Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19808 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22377/2012 R.G. proposto da:

PAIFIN s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, P.M., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Luigi

Quercia, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv.

Livia Ranuzzi, in Roma, viale della Vignola, n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 47/07/2011, depositata in data 26 luglio 2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

udito l’Avv. Pasquale Pucciariello, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’inammissibilità del primo e secondo motivo di ricorso ed il

rigetto del terzo e quarto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di accertamenti bancari, i cui risultati vennero compendiati nel processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 3 giugno 1999, l’Agenzia delle entrate emise nei confronti della PAIFIN s.r.l., ora in liquidazione, avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA relativa all’anno 1997 con cui contestò alla società contribuente la violazione degli obblighi di fatturazione, l’omessa autofatturazione di acquisti per movimenti finanziari passivi e la presentazione di dichiarazione infedele, applicando una maggiore imposta sul valore aggiunto, oltre interessi e sanzioni, per complessivi Euro 134.159,80.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, adita dalla società contribuente, annullò l’atto impositivo e la Commissione tributaria regionale della Puglia, che confermò la sentenza di primo grado, venne cassata con ordinanza n. 14718 del 2010 di questa Corte di cassazione che, rilevata la nullità della sentenza di appello in quanto contenente una motivazione solo apparente, dispose il rinvio alla CTR per nuovo esame.

3. Riassunto il giudizio dalla società contribuente, con sentenza n. 47 del 26 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accolse l’appello originariamente proposto dall’Agenzia delle entrate e riformò la sentenza di primo grado dichiarando la legittimità dell’atto impositivo impugnato.

3.1. Affermarono i giudici di appello, per quanto ancora qui di interesse, che la società contribuente non era stata in grado di giustificare i movimenti bancari ripresi a tassazione e che era infondata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente con riferimento a due sentenze emesse dalla medesima CTR, in quanto quella n. 12 del 2000, che aveva annullato l’avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR relativamente al medesimo anno di imposta 1997, era basata prevalentemente su quella n. 67 del 2007 cassata da questa Corte con l’ordinanza sopra richiamata, e quella n. 73 del 2008 aveva annullato un avviso di accertamento ai fini IVA relativamente ad altra annualità di imposta (1996), la cui efficacia non poteva espandersi a quello per cui è causa per il principio dell’autonomia dei periodi di imposta.

4. Avverso tale statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che i giudici di appello avevano omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione con cui, sulla premessa che l’amministrazione finanziaria non aveva specificamente contestato le giustificazioni fornite dalla contribuente ai movimenti bancari oggetto di ripresa a tassazione, aveva chiesto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., di ritenere “provato che le movimentazioni finanziarie di cui sopra non costituiscono ricavi”.

2. Il motivo è inammissibile. La domanda avanzata alla Commissione di appello, che la ricorrente sostiene essere stata da questa ignorata, si risolve in una richiesta indirizzata al giudice di merito di applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. che, però, non necessita di una statuizione del giudice, cioè di una espressa risposta, come pretende la ricorrente con il motivo in esame, perchè essa è estranea al principio della domanda, di cui all’art. 99 cod. proc. civ. – indiscutibilmente applicabile al processo tributario (art. 1, comma 1, ma anche D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d)) -, non incidendo sulla situazione sostanziale oggetto del giudizio, ma operando sul diverso piano della prova dei fatti e della sua disponibilità (la rubrica della norma in esame recita, infatti “disponibilità delle prove”) e, quindi, su quello della modalità di formazione del convincimento del giudice. Come il più autorevole consesso di questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016; v. anche Cass. n. 11892 del 2016 e n. 21238 del 2016), “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.)”. Ne consegue che, non essendo necessario denunciare che il giudice non si sia pronunciato sull’applicazione, espressamente sollecitata dalla parte, della predetta disposizione, è inammissibile il relativo mezzo di cassazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione le prove documentali da essa prodotte per giustificare i movimenti bancari oggetto di ripresa a tassazione, non contestate dall’amministrazione finanziaria e che, pertanto, ha giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, venendo meno al dovere di porre a base della propria decisione i fatti non contestati emergenti dalla documentazione prodotta.

4. Il motivo è inammissibile

4.1. Al riguardo questa Corte nella sentenza n. 2196 del 2015 ha affermato che “il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza” (conf. Cass. n. 13834 del 2014 e n. 9732 del 2016). In una più recente pronuncia (Cass. n. 26736 del 2016) è stato precisato che “l’evocato principio processualistico è certamente valevole anche per il processo tributario (Cass. n. 1540 del 2007), ma riguarda esclusivamente i profili probatori, in quanto, in ragione della indisponibilità dei diritti controversi, non può estendersi alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. S.U. n. 761 del 2002). L’interpretazione del fatto, quanto gli effetti giuridici che ne derivano, non risente affatto del principio di non contestazione, essendo conseguente ad una attività valutativa in merito al significato che il fatto assume in ordine all’oggetto del giudizio. In concreto, il principio di non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile, ossia il significato (Cass. Sez. 5, sent. n. 2196 del 2015). I fatti e i profili non contestati in ricorso, ed i fatti impeditivi o estintivi ivi dedotti, non contestati dall’Ufficio in sede di controdeduzioni, divengono fatti pacifici solo sul piano della prova della loro storica esistenza (Cass., n. 10897 del 2005; Sez. n. 17966/2016; n. 12748/2016)”.

4.2. Nella specie, la CTR non ha contravvenuto a detti principi, non avendo escluso l’esistenza della documentazione prodotta dalla società contribuente ma l’efficacia probatoria che ad essa pretende di attribuire la società, che è valutazione sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. n. 15107 del 2013; coni. n. 19064 del 2006 e n. 26279 del 2016), nella specie dedotta nel motivo sotto il diverso profilo dell’error in iudicando. Dal che l’inammissibilità del mezzo, costituendo causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013; conf. n. 1615 del 2015).

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che i giudici di appello avevano escluso l’efficacia di giudicato esterno alla sentenza di appello n. 12/03/08, passata in giudicato, con cui la medesima CTR aveva reso definitivo l’annullamento dell’atto impositivo scaturito dal medesimo processo verbale di constatazione e, quindi, dai medesimi accertamenti bancari, emesso in relazione al medesimo periodo di imposta (anno 1997) ancorchè ai fini IRPEG ed ILOR.

6. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 7 TUIR(D.P.R. n. 917 del 1986), sostenendo che i giudici di appello avevano escluso l’efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 73/10/08, passata in giudicato, con cui la medesima CTR aveva reso definitivo l’annullamento degli atti impositivi scaturiti dal medesimo processo verbale di constatazione e, quindi, dai medesimi accertamenti bancari, emessi ai fini IVA ma in relazione ad altri periodi di imposta (anni 1994, 1995 e 1996).

7. La ricorrente pone la questione dell’estensione all’accertamento in materia di IVA, scaturente dalla medesima indagine, del giudicato avente ad oggetto l’IRPEF relativa alla stessa annualità (terzo motivo) e l’IVA relativa ad altre annualità (quarto motivo).

8. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

9. Al riguardo vanno ribaditi, perchè assolutamente condivisibili, i principi affermati in materia da questa Corte di legittimità, secondo cui, “in materia tributaria, la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorchè fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell’applicazione di un’imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest’ultima imposta, essendosi formata mediante l’applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa” (Cass. n. 8773 del 2008, ma già in tal senso Cass. n. 2438 e 5943 del 2007), essendosi, altresì, precisato che “il giudicato, formatosi in materia di tributi diretti, non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto” (Cass. n. 25000 del 2009). L’orientamento giurisprudenziale, che ha trovato conforto nella giurisprudenza eurounitaria (Corte giustizia, 3/9/2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, nonchè Corte di giustizia, 18 luglio 2007, causa C-1 19/05, Lucchini), è stato ribadito da Cass. n. 3706 e n. 12249 del 2010, n. 802 del 2011, n. 3756 del 2013, n. 235 del 2014, n. 4832 e 6953 del 2015, nn. 8855, 14509, 17815 e 18079 del 2016. Con riferimento, invece, alla capacità espansiva del giudicato formatosi in relazione alla medesima imposta ma per altre annualità che è la questione posta nel quarto motivo – si è affermato che l’efficacia del giudicato “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili)” – o, come nella fattispecie, di movimentazioni bancarie – “e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. S.U. n. 13916 del 2006; conf. Cass. n. 25681 del 2006, n. 9512 del 2009, n. 16675 del 2011, n. 24433 del 2013, 13498 del 2015).

10. In estrema sintesi, va dichiarata l’inammissibilità del primo e secondo motivo di ricorso ed infondati il terzo e quarto e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come in dispositivo, oltre al rimborso delle spese eventualmente da questa sostenute.

PQM

 

dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, infondati il terzo ed il quarto e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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