Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19807 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI 54, presso lo

studio dell’avvocato PETRUCCI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DADDI FRANCESCO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

F.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1517/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 04/05/2009, R.G.N. 13383/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PETRUCCI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di pace di Firenze, adito da T.G.A. per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffamazione attribuita a F.F., condannava entrambe ad un pari importo (Euro 1.000,00), accogliendo la domanda principale e la domanda riconvenzionale, avanzata dalla F. e relativa alla diffamazione per opera della T..

2. Il Tribunale di Firenze, in sede di appello promosso dalla T. cui resisteva la F., che proponeva impugnazione incidentale, accogliendo quest’ultimo e respingendo l’appello principale, in parziale riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta dalla T., conseguentemente revocando la condanna della F. (sentenza del 4 maggio 2009).

3. Avverso la suddetta sentenza la T. propone ricorso per cassazione con due motivi, in riferimento all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5. La F., ritualmente intimata, non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. 2. Il ricorso è inammissibile, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola, per violazione degli artt. 366-bis cod. proc. civ. 2.1. I due motivi di ricorso, costruiti in modo identico in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 censurano, rispettivamente, la parte della sentenza che, in accoglimento dell’appello incidentale della F., revoca la condanna della stessa in favore della T. (primo) e la parte della sentenza che respinge l’appello principale della T., così confermando la condanna della stessa a favore della F. (secondo).

Entrambi deducono erronea e omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite.

Il primo si conclude con il seguente momento di sintesi: “…se il Tribunale…ha erroneamente valutato le risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado in virtù delle produzioni di… T., e se quindi, con particolare riferimento alla comunicazione e-mail, scritta da… F. – e da essa inviata il 7.05.2004 alla Segreteria Nazionale della “lega nazionale per la difesa del cane” si può configurare a carico di … F. la responsabilità ex art. 595 c.p. per la commissione di un fatto illecito di diffamazione nei confronti di…. T.”. Il secondo si conclude con il seguente momento di sintesi: “…se il Tribunale…ha erroneamente valutato le risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado e se quindi, in riferimento alla lettera scritta da… T. – intitolata “Le congiure degli odi”, pubblicata sulla rivista periodica semestrale “il canile” si può escludere a carico della stessa…. T. la responsabilità ex art. 595 c.p. per la commissione di un fatto illecito di diffamazione nei confronti di… F.”.

2.2. Con riferimento alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 la Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).

Secondo tali approdi giurisprudenziali, il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Sez. Un, 12 maggio 2008 n. 11652). In altri termini, perchè la formulazione del motivo si possa ritenere in questo caso appropriata, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

2.3. Nella specie, come emerge all’evidenza dalle sintesi riportate, rispetto ad un documento (rispettivamente la e-mail nel primo e la lettera pubblicata nel secondo) si chiede che la Corte accerti se il giudice di appello lo ha erroneamente valutato, con conseguente configurabilità della diffamazione a carico della F. e della esclusione della diffamazione a carico della T., e non si precisa neanche in che senso sussisterebbe l’omessa o insufficiente motivazione dedotta in rubrica. Si prospetta un errore di valutazione delle risultanze documentali senza neanche indicare quali errori di omissione o di inadeguatezza nella motivazione il giudice avrebbe compiuto. In sostanza, entrambe le sintesi appaiono integrare una mera richiesta di accoglimento del motivo.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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