Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19807 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 12/07/2021), n.19807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33495-2018 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato ROMEO ANTONINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2384/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 2384/18, depositata il 16 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello di B.D., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ed ipocatastali, dovute in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– la rettifica operata dall’Agenzia trovava fondamento nella “congruità del valore di mercato accertato… tenendo conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che caratterizzano l’immobile, nonché delle sue effettive potenzialità e fruibilità commerciali e apportando quindi gli opportuni correttivi in diminuzione.”;

– l’accertamento di valore risultava, quindi, sostanziato dal riferimento, – non solo ai valori OMI, ma anche, – “ad altri elementi di convincimento…, elementi probatori gravi precisi e concordanti idonei a sorreggere la rettifica impugnata”, posto che “i valori OMI hanno integrato unicamente una presunzione semplice nel ragionamento inferenziale posto in essere dall’Ufficio, che ha applicato anche altri criteri onde giungere a una determinazione più aderente alla realtà effettuale.”;

– per di più dall’atto di compravendita non poteva desumersi il denunciato degrado dell’immobile in quanto “in tale documento le parti si danno reciprocamente atto del gradimento dello stato di manutenzione e delle dotazioni. Inoltre le stesse attestazioni catastali ne certificano l’idoneità ai fini abitativi con categoria A/4 che diviene A/2 dopo la diversa distribuzione degli spazi interni effettuata dall’acquirente.”;

2. – B.D. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118c.p.c., dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, deducendo, in sintesi, che il decisum del giudice del gravame esponeva una motivazione apparente e, in buona sostanza, apodittica, nel cui contesto erano rimasti del tutto inespressi i criteri di valutazione che, – dietro generico riferimento a “potenzialità e fruibilità commerciali” nonché “ad altri elementi di convincimento”, – erano stati posti a fondamento della verifica di congruità del valore di mercato del bene compravenduto;

– il secondo articolato motivo espone, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la censura di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – la denuncia di violazione di legge con riferimento agli artt. 1362 e 2697 c.c., ed agli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.;

– il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla “carenza di motivazione su fatti controversi e decisivi” e, in particolare, a riguardo dell’erroneità dei coefficienti correttivi, applicativi dall’Agenzia, e della non contestazione delle emergenze delle perizie offerte al giudizio da esso esponente;

2. – il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, – è fondato e va accolto;

3. – come rilevato dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; e “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e’… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);

3.1 – a riguardo dei contenuti motivazionali della gravata sentenza occorre, poi, premettere che, – così come denuncia il ricorrente col secondo motivo, – la Corte ha, in diverse occasioni, rimarcato che i valori di mercato fondati sulle rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) costituiscono (solo) uno strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, strumento idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima e inidoneo ex se a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr., ex plurimis, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089);

3.2 – nella fattispecie, rileva la Corte, il giudice del gravame non si è fatto carico, innanzitutto, di definire il criterio decisorio posto a fondamento del riscontro di congruità del valore di mercato, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3; disposizione, questa, che espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l’accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, avendo questa Corte precisato, con risalente indirizzo, che l’avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell’imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione”, elementi, questi, tra i quali rientra, – oltreché una stima operata dall’Agenzia del territorio (v. Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2951), – il riferimento al criterio tabellare della rendita catastale aggiornata e rivalutata (Cass., 13 novembre 2018, n. 29143) ovvero alla destinazione, alla collocazione, alla tipologia, alla superficie, allo stato di conservazione, all’epoca di costruzione dell’immobile oggetto di valutazione (v., ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4221; Cass., 18 settembre 2003, n. 13817; Cass., 8 marzo 2001, n. 3419);

3.3 – e’, dunque, in un siffatto contesto che va inserito il riferimento operato dalla gravata sentenza agli “altri elementi di convincimento” impiegati dall’Agenzia a supporto dei “valori OMI”, posto che la completa anomia di detti “elementi” si salda, come anticipato, con l’omessa esplicitazione del criterio legale qual in concreto utilizzato, nell’atto impositivo, ai fini della rettifica di valore, così che il silenzio sull’uno e sull’altro dato di giudizio rende del tutto perplessa, e meramente apparente, la motivazione posta a sostegno della gravata sentenza;

– diversamente, dunque, da quanto assume la controricorrente, nella fattispecie non viene in considerazione il mero omesso esame dei dati istruttori offerti al giudizio dal contribuente, ovvero il (pur) svolto riferimento (nella gravata sentenza) alla descrizione contrattuale dell’immobile compravenduto, posto che, per quanto sin qui esposto, difetta lo stesso iter logico seguito dal giudice del gravame per rendere percepibili le ragioni in forza delle quali quei dati istruttori sono stati ritenuti recessivi rispetto alla forza dimostrativa degli elementi probatori offerti dall’Agenzia delle Entrate;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche in punto di disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dando motivatamente conto dei relativi esiti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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