Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19807 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13706/2011 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA MEDIO SANGRO;

– intimata –

nonchè da:

COMUNITA’ MONTANA MEDIO SANGRO (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Commissario Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 2/B, presso l’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO MANZI, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE ABRUZZO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1069/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ANGELO MANZI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale;

assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1998, la Comunità Montana Medio Sangro ha premesso che la Regione Abruzzo le aveva riconosciuto un finanziamento per i lavori di recupero del complesso monumentale (OMISSIS) e che la stessa Comunità aveva dovuto corrispondere somme superiori al dovuto, in attuazione di una svantaggiosa transazione stipulata con l’Ati, esecutrice dell’opera, a causa del ritardo con cui la Regione le aveva accreditato le rate del finanziamento, a titolo di interessi, a norma del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35.

Il Tribunale de L’Aquila ha rigettato la domanda: ha interpretato l’art. 5 della convenzione tra le parti, nel senso che il finanziamento assegnato alla Comunità coprisse non solo i costi per la realizzazione dell’opera, ma anche tutti gli oneri finanziari conseguenti o connessi, quali erano quelli pretesi dalla Comunità per i maggiori esborsi sostenuti nei confronti dell’appaltatrice; ha ravvisato una condizione non meramente potestativa nella clausola che subordinava l’erogazione del finanziamento all’afflusso dei fondi da parte del Ministero competente a favore della Regione; ha ritenuto che non fosse imputabile alla Regione il ritardo nell’erogazione del finanziamento e che la Comunità non avesse provato l’avveramento della condizione, cioè l’accredito dei fondi da parte del Ministero in favore della Regione.

Il gravame della Comunità è stato accolto dalla Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 6 dicembre 2010, che ha condannato la Regione a pagare Euro 67.139,40. Ad avviso della Corte, la puntuale erogazione dei fondi del Ministero non costituiva una condizione il cui avveramento dovesse essere dimostrato dalla Comunità montana creditrice, ma una clausola di esonero della debitrice da responsabilità, sicchè, avendo la Comunità allegato l’inadempimento o il ritardo nell’erogazione del finanziamento, la Regione non aveva dimostrato il mancato o ritardato versamento delle somme da parte del Ministero, rendendosi responsabile per non avere offerto la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a sè non imputabile.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Regione Abruzzo sulla base di cinque motivi, cui si oppone la Comunità montana che propone un ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale, accogliendo il terzo motivo di appello della Comunità montana, reso un decisione che si assume incompatibile con quella di rigetto dei motivi (il primo e secondo) proposti dalla stessa Comunità Montana avverso la statuizione con cui il Tribunale aveva interpretato l’art. 5 della convenzione nel senso che dal finanziamento dovessero essere esclusi gli oneri relativi alle controversie tra la Comunità e le imprese appaltatrici o fornitrici. In altri termini, si sostiene che la Corte non avrebbe dovuto esaminare nel merito il predetto motivo di gravame, ma avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, una volta confermata l’interpretazione data dal primo giudice all’art. 5, consistendo il finanziamento, in base ad una clausola contrattuale, in un importo globale forfettario, fisso e invariabile, senza possibilità di incrementarlo in relazione ai maggiori interessi corrisposti alle imprese appaltatrici. Al motivo in esame è logicamente connesso il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la Comunità Montana denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte di merito erroneamente confermato l’interpretazione dell’art. 5 della convenzione come escludente la rimborsabilità degli oneri aggiuntivi, relativi alle controversie di qualsiasi natura tra l’affidataria e le imprese o i fornitori, in virtù di una asserita onnicomprensività del finanziamento, senza però correlare la suddetta clausola all’art. 10 che dettava tempi e modi dell’erogazione delle rate del finanziamento alla Comunità montana, sicchè la Regione – secondo la Comunità – dovrebbe comunque rispondere degli oneri aggiuntivi ricollegabili al suo ritardo nell’erogazione del finanziamento Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

La questione dell’interpretazione della clausola contenuta nell’art. 5 della convenzione (il cui testo è stato trascritto nel ricorso per cassazione) è effettivamente decisiva.

Infatti, se essa fosse interpretata nel senso sostenuto dalla Regione Abruzzo (e dal Tribunale), cioè di escludere la possibilità di porre a carico della Regione ogni altro onere, non esplicitamente espresso nella convenzione, connesso ad eccedenze di spese sostenute dalla Comunità, anche in relazione alle controversie con le imprese appaltatrici, ne risulterebbe pregiudicata o certamente ridimensionata la rilevanza della dibattuta questione dell’interpretazione della convenzione di finanziamento, come implicante una condizione, come ritenuto dalla Regione, o una clausola di esonero da responsabilità, come sostenuto dalla Corte d’appello (con implicito onere probatorio della Regione di dimostrare la mancata o ritardata erogazione dei fondi da parte del Ministero).

La Corte aquilana ha liquidato la suddetta questione, della eventuale onnicomprensività (e, quindi, ipotizzata insuscettibilità per qualsiasi ragione di un incremento) del finanziamento deliberato nella convenzione, affermando che la relativa censura è “certamente infondata”, senza tuttavia illustrare alcuna ragione a fondamento del proprio convincimento.

Di tale evidente lacuna è consapevole la stessa Comunità Montana, la quale ha proposto un ricorso incidentale in via condizionata, al fine di sostenere una diversa interpretazione della medesima clausola contenuta nell’art. 5 della convenzione, valorizzandone il collegamento con un’altra clausola contrattuale (contenuta nell’art. 10) che prevedeva tempi certi per l’erogazione del finanziamento alla Comunità, il cui mancato rispetto da parte della Regione avrebbe causato quella maggiore esposizione debitoria verso l’appaltatrice dalla quale la Comunità chiede alla Regione di essere tenuta indenne. L’interpretazione dell’art. 5 della convenzione (anche in collegamento con l’art. 10) è riservata al giudice di rinvio, il quale è tenuto a renderla in modo ragionevole e immune da lacune e vizi logici.

Gli altri motivi del ricorso principale e incidentale sono assorbiti.

La sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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