Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19806 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19806 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 7711-2010 proposto da:
BANDECCHI
MARIA
BNDMRA34B42B950K,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo
studio dell’avvocato DI MEG STEFANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BULLERI
CARLO giusta delega in atti;
– ricorrenti –
2013
1596
non chè contro
PIOMBETTI MAURIZIO, COCCO DEBORA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 68/2009 della CORTE D’APPELLO
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Data pubblicazione: 28/08/2013
di
FIRENZE,
depositata
il
10/02/2009,
R.G.N.
2631/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.;
2
udito l’Avvocato STEFANO DI NEO;
t
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Bandecchi propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha
rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale
di Pisa che ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di
essa locatrice proposta da Maurizio Piombetti e Debora Cocco.
Gli intimati non si sono costituiti.
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che clausole
contrattuali di gradimento del bene e di accollo da parte del conduttore di
ogni onere di adattamento del bene all’uso pattuito non possono operare
quando i vizi definitivamente riscontrati nel bene oggetto di locazione
siano tali da renderlo inidoneo a quel medesimo uso.
1.1.- Il mezzo è infondato, essendo la tesi della Corte di Appello – di
cui non vi è traccia nel quesito – conforme al disposto dell’art. 1579 cod.
civ., secondo cui «il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità
del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala
fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere
impossi8bile il godimento della cosa.» Si legge infatti nella sentenza
impugnata che «è provato, sia documentalmente che in base alle prove
orali (…), che nel corso delle trattative che condussero alla stipula del
contratto la locatrice offrì alla controparte una rappresentazione delle
caratteristiche e condizioni dell’immobile diversa da quella reale,
mostrando, in particolare, una planimetria (…) che indicava lo scarico del
wc dotato di collegamento alla pubblica fognatura ed una altezza del
locale wc conforme a quella richiesta dal regolamento comunale (m.
2,40)». Non sussiste dunque la lamentata violazione di legge.
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2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente si duole del rigetto della propria domanda di risarcimento
danni.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, considerato che dalla
sentenza risulta che il danno per occlusione dello scarico non è stato
provocato dalla conduttrice e, comunque, non risulta provato nel suo
ammontare, e d’altro canto la ricorrente non indica nel motivo altri danni
risarcibili.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva
degli intimati.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 5 luglio 2013.