Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19806 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19806 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 11623-2017 proposto da:
LIMONGI MARIA, in qualità di erede di ALAGIO RITA, ed
anche in nome e per conto dei coeredi, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI n.30, presso lo
studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentata e difesa dagli
avvocati FRANCESCA GUERRERA, e NICOLA GUERRERA;

– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F.00818570012, già
denominata FONDIARIA SAI S.P.A., società incorporante con
effetto dal 06/01/2014, della UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.,
della Compagnia di Assicurazioni di Milano S.P.A. e della
Premafin Finanziaria S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONIDA BISSOLATI n.76, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 26/07/2018

TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e
difende;

– controri corrente avverso la sentenza n. 1668/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Maria Limongi propone un motivo di ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1668 del
2016, depositata il 20.10.2016, notificata il 20.2.2017, regolarmente
depositata in copia notificata, nei confronti di La Fondiaria Sai
s.p.a. che resiste con controricorso.
UnipolSai, già Fondiaria Sai, ha depositato memoria.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su
proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente
infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di
condividere la soluzione proposta dal relatore nel senso della
inaccoglibilità del ricorso, privilegiando la declaratoria di
inammissibilità dello stesso per le ragioni che seguono.
Il

ricorso

non

rispetta

il

requisito

della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di
inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo

Ric. 2017 n. 11623 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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CATANZARO, depositata il 20/10/2016;

comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma
come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve
consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di
cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto

senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso,
compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del
2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di
mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara
e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che
permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure
rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del
2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto
dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che
il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico
o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche
pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto
che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle
deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria,
dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e,
dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui
si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle
parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la sola lettura del ricorso non integrata dalla
lettura della sentenza, non consente una completa ricostruzione e
neppure una adeguata comprensione della fattispecie sottoposta

Ric. 2017 n. 11623 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale,

all’esame della Corte e la corretta individuazione della questione
residua, in quanto omette alcune circostanze essenziali.
In particolare, l’esposizione sommaria del fatto è inidonea allo
scopo, in quanto:

cui allude come causa petendi;
b) la ragione della legittimazione passiva della società
assicuratrice e perché essa dovesse ottemperare alla sentenza del
Tribunale di Paola;
c) le ragioni della difesa della società assicuratrice;
d) il tenore, pur sommario, delle ragioni della decisione di
primo grado e le ragioni dell’appello, nonché della legittimazione
della ricorrente ad agire per conto di non meglio identificati
coeredi;
e) le ragioni delle difese svolte dalla società e le ragioni della
sentenza impugnata.
Inoltre, il ricorso è inammissibile in quanto la Limongi dichiara
di agire anche in nome e per conto di non meglio identificati altri
coeredi, per cui risulta violato anche l’art. 366 n. 1 c.p.c. , che
impone la completa indicazione, a pena di inammissibilità, dei
nominativi delle parti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è

Ric. 2017 n. 11623 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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a) non identifica i termini e le ragioni dell’azione surrogatoria

gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della
ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte
controricorrente, che liquida in complessivi curo 2.000,00 oltre
200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11
aprile 2018

Il Presidente
Ra

P.Q.M.

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