Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19806 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 12/07/2021), n.19806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 179-2015 proposto da:

PUBBLIANGIE GROUP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ASSOCIATI STUDIO DI

BENEDETTO &, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTIELLI VITO

ANTONIO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. S. GIOVANNI

IN LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAGNI VINCENZO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE BARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

2, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BALDI ALESSANDRA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 946/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Pubbliangie Group S.r.l., sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 946/03/2014, depositata il 28 aprile 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciando sull’appello principale del Comune di Bari e su quello incidentale spiegato dalla parte, odierna ricorrente, – ha accolto il primo e disatteso il secondo, così pronunciando in parziale riforma del decisum di prime cure con riferimento all’impugnazione di cartella esattoriale relativa alla TARSU dovuta dalla contribuente per i periodi di imposta dal 2006 al 2009;

– il Comune di Bari ed Equitalia Sud S.p.a. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha documentato il perfezionamento di conciliazione intercorsa col Comune di Bari ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata accettata dal Comune di Bari e da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

– la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., e, peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);

– nella fattispecie emerge, peraltro, la definizione, per accordo conciliativo, della ripresa a tassazione in contestazione, e la pronuncia di cessazione della materia del contendere, – diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario (v., già, Cass. Sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048), – risulta codificata all’interno del processo tributario (v., altresì, l’art. 34 c.p.a., comma 5, che la contempla qualora “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”), la cui disciplina (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l’effetto processuale nell’estinzione del giudizio;

2. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo a quanto convenuto negli atti di conciliazione, e di accettazione della rinuncia al ricorso, oltreché alle stesse ragioni che hanno determinato detta rinuncia;

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass.,

28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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