Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19805 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18252/2016 proposto da:

SOC. MORESCA SRL, in persona del legale rappresentante e

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI, 26, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

LAMARRA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PISCIOTTI;

– ricorrente –

contro

LUDA DI M.D. & C. s.n.c., in persona dei suoi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANUELA VERTAGLIA;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 1189/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Luda di M.D. & C. s.n.c. proponeva opposizione, dinnanzi al tribunale di Rimini, avverso il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare alla società Il Peschereccio di D.L.F. & A. s.n.c. la somma di Euro 6.666,34 a titolo di saldo del prezzo del contratto di cessione di azienda (il ristorante all’insegna “(OMISSIS)”), stipulato dalle parti in data 24.3.04.

L’opponente sosteneva che, oltre al prezzo pattuito di Euro 80.000, essa aveva versato alla venditrice un ulteriore importo, non dovuto, di Euro 6.665,26 e, inoltre, deduceva di aver scoperto, dopo l’apertura del ristorante, la presenza di vizi tali da rendere l’azienda inidonea all’uso e, comunque, tali da diminuirne il valore; lamentava altresì di aver subito la sospensione della fornitura dell’acqua da parte della società erogatrice Hera S.p.a., a causa del mancato pagamento di sei fatture relative al periodo antecedente la vendita, con conseguente necessità di saldare il debito per proseguire l’attività. La società opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società Il Peschereccio alla restituzione della somma di Euro 6.665,26; chiedeva altresì la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di riduzione del prezzo della cessione e la condanna al risarcimento dei danni.

La società Il Peschereccio s.n.c. si costituiva deducendo il mancato versamento del saldo del prezzo ed eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta.

Il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione e tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società Luda s.n.c.; la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame da quest’ultima proposto, rigettava la domanda azionata in via monitoria dalla società Il Peschereccio s.n.c., ritenendo provato l’integrale pagamento del prezzo convenuto, e accoglieva la domanda risarcitoria formulata dall’opponente per gli esborsi dalla stessa sostenuti per pagare le utenze Hera s.p.a., per l’importo complessivo di Euro 1.584; a quest’ultimo proposito la Corte territoriale rilevava che il pagamento delle utenze idriche era stato effettuato dall’opponente “non in quanto terzo ma quale controparte del contratto di cessione di azienda”, per il cui art. 5 i debiti e i crediti preesistenti alla cessione restavano in capo al cedente.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna la società Moresca s.r.l., già società Il Peschereccio di D.L.F. e & A. s.n.c., ha proposto ricorso sulla scorta di tre motivi.

L’intimata società Luda di M.D. & C. s.n.c. ha presentato controricorso.

In prossimità dell’adunanza del 12 febbraio 2020, in cui la causa è stata decisa, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo provato il pagamento del prezzo di cessione dell’azienda sulla scorta di un ragionamento presuntivo che, ad avviso del ricorrente, dovrebbe giudicarsi erroneo.

Osserva al riguardo il Collegio che la Corte d’appello ha ritenuto provato l’incasso, da parte della società Il Peschereccio, di due assegni, di Euro 6.666 ciascuno, emessi al portatore dalla società Luda. A tale conclusione la Corte felsinea è giunta sulla scorta di un ragionamento presuntivo fondato sui seguenti tre fatti noti:

a) i due assegni recavano importo identico e sostanzialmente corrispondente alla rata mensile del prezzo di cessione dell’azienda;

b) i due assegni avevano una scadenza mensile corrispondente alle scadenze dei singoli pagamenti pattuiti (10 luglio 2004 e 10 agosto 2004);

c) detti assegni erano stati regolarmente incassati e recavano, entrambi, una firma di girata per l’incasso del tutto analoga a quella posta sugli assegni incassati successivamente dalla società Il Peschereccio, in relazione ai quali era stata rilasciata regolare quietanza.

La censura mossa dalla ricorrente a tale ragionamento presuntivo si fonda sull’assunto che i fatti considerati dalla Corte territoriale alla stregua di “fatti noti”, tali in effetti non sarebbero; infatti, si argomenta nel motivo di impugnazione, la residua rata di cessione di azienda non corrisponderebbe all’importo degli assegni, la scadenza di questi ultimi non corrisponderebbe a quella delle rate e il fatto che la firma di girata per l’incasso presente sui titoli sia stata apposta dal legale rappresentante della società Il Peschereccio non costituirebbe un fatto noto bensì, a propria volta, una presunzione.

Il motivo non può trovare accoglimento. Esso, infatti, prospetta censure di puro merito e, in definitiva, attinge l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Corte territoriale. Va qui ricordato che, come questa Corte ha più volte ribadito (tra le tante, Cass. 29635/18) il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 2727 su 2729 c.c., ricorre quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti. Nella specie, per contro, la ricorrente, pur deducendo un vizio di violazione di legge (e, per l’appunto, la violazione degli artt. 27272729 c.c.), non denuncia un errore di sussunzione, ossia non contesta che i fatti su cui si fonda il ragionamento presuntivo svolto nella sentenza impugnata abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza, ma contesta l’effettiva sussistenza di tali fatti, e quindi, in definitiva, attinge l’accertamento di fatto al riguardo operato dalla Corte territoriale; ma tale contestazione non è veicolabile in sede di legittimità se non attraverso la denuncia di omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La doglianza attinge, in particolare, l’affermazione dell’impugnata sentenza (pag. 8) che: “La tesi, sostenuta da parte appellata, secondo la quale gli assegni in questione sono stati pagati in data anteriore rispetto quella della scrittura privata va disattesa, in quanto il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo avvenisse entro e non oltre il 30 settembre 2004”. Nel motivo di ricorso si argomenta che la corte avrebbe omesso di esaminare la presenza in atti di una quietanze in cui era specificata la data di riferimento e avrebbe altresì trascurato il fatto che proprio il pagamento finale risultava omesso; in sostanza, la ricorrente lamenta che la Corte felsinea abbia omesso di considerare che il titolo incassato il 30 settembre 2004 era accompagnato da una quietanza che lo imputava al pagamento della rata di prezzo del 30 settembre 2004; donde, secondo la prospettazione svolta nel motivo di ricorso, la conseguenza che il pagamento avvenuto in data antecedente al 30 settembre 2004 non sarebbe stato imputabile a prezzo dell’azienda.

Il motivo non pus) trovare accoglimento perclè il fatto di cui si lamenta l’omesso esame – vale a dire, in sostanza, il fatto che l’assegno incassato il 30 settembre 2004 era stato specificamente quietanzato con una dichiarazione del creditore che imputava il medesimo al pagamento della rata di prezzo con scadenza 30 settembre 2004 – per un verso, risulta esaminato dell’impugnata sentenza, dove si fa menzione dei “successivi titoli (v. doc. 3 A-0 di parte appellante), in relazione ai quali fu anche rilasciata regolare ricevuta da parte creditrice” (pag. 8 della sentenza) e, per altro verso, difetta del requisito della decisività. A quest’ultimo riguardo va qui ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisività consiste nella idoneità ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (così Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06).

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 1218 c.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa riconoscendo alla società Luda s.n.c. la somma di Euro 1.584 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Secondo la ricorrente la Corte felsinea avrebbe errato nel ritenere che dal contratto di cessione d’azienda derivasse in capo alla società Il Peschereccio l’obbligazione di rifondere all’acquirente le somme da quest’ultima sborsate per riattivare la fornitura idrica. Si argomenta al riguardo nel ricorso che la società Luda non aveva alcuna ragione di farsi carico della morosità lasciata nei confronti della Hera dai pregressi affittuari dell’azienda, subentrando nei contratti di somministrazione da costoro stipulati, potendo, invece, stipulare un contratto ex novo con la società erogatrici della somministrazione di acqua.

Il terzo motivo è anch’essa inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che la venditrice dovesse rifondere alla compratrice gli esborsi da questa sostenuti per riattivare il servizio di somministrazione idrica in base alla clausola del contratto di cessione d’azienda alla cui stregua “debiti e crediti, tutti gli effetti attivi e passivi utili ed onerosi, tasse ed imposte, oneri di gestione di ogni genere… saranno di competenza della società cedente” (pag. 10 della sentenza). Il motivo in esame, pur deducendo un vizio di violazione di legge (con riferimento all’art. 1218 c.c.), in effetti attinge l’interpretazione di tale clausola operata dalla Corte d’appello, senza, peraltro, darsi carico di indicare quali canoni di ermeneutica negoziale sarebbero stati violati dal giudice di merito. Donde l’inammissibilità del mezzo di impugnazione.

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA