Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19805 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29006/2013 proposto da:

COMUNE DI TAORMINA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso l’avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SAITTA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., R.S.C., R.Q.,

R.C.F., R.M.T., R.C.A.,

C.D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 816/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato N. PERGOLIZZI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Messina ha condannato il Comune di Taormina al risarcimento del danno in favore degli eredi di R.G. per l’occupazione acquisitiva di un terreno di loro proprietà, irreversibilmente trasformato per la realizzazione di case di abitazione da parte di cooperative edilizie, e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

2.- Il Comune ha proposto appello, deducendo l’eccessività della liquidazione, che non aveva tenuto conto della inferiore stima di un terreno contiguo interessato da un analogo intervento edificatorio; il mancato riconoscimento dell’incremento di valore del fondo residuo conseguente alla realizzazione di opere di urbanizzazione; la qualificazione del fondo come edificabile e l’incompetenza del Tribunale sulla domanda di indennità di occupazione legittima.

3.- La Corte d’appello di Messina, con sentenza 28 dicembre 2012, ha rigettato il gravame del Comune, sulla base delle seguenti considerazioni: il motivo di gravame concernente l’entità della stima era generico nel riferimento alla valutazione comparativa con un imprecisato terreno attiguo a quello ablato; l’incremento di valore della parte residua era riferibile a tutti i terreni presenti nella zona e, quindi, era inapplicabile la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 41; si trattava di terreni edificabili in quanto ricompresi in un peep; il motivo concernente l’incompetenza funzionale del Tribunale sulla domanda di indennità di occupazione legittima era infondato, avendo i privati riproposto in appello la relativa domanda, richiamando le conclusioni di primo grado e le statuizioni del primo giudice.

4.- Il Comune di Taormina ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 e 2697 c.c., per avere ritenuto generico il motivo di gravame concernente la stima del valore del terreno, che era invece specifico laddove evidenziava la ingiustificata diversità di valutazione del terreno in questione rispetto ad uno attiguo.

Il motivo è infondato. Dall’esame degli atti processuali, che è consentito in questa sede, essendo dedotto un error in procedendo, risulta corretta la decisione della Corte di merito circa la genericità del motivo di appello che invocava la più elevata stima di un diverso terreno, senza alcuna indicazione degli elementi identificativi e delle caratteristiche necessarie per confrontarlo con quello ablato.

2.- Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 2359 del 1865, art. 41 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33, per avere escluso la compensatio lucri cum damno, nonostante che i tre quarti del fondo, non occupati e rimasti in proprietà dei privati, avessero avuto un indubbio miglioramento, perchè valorizzati dalla costruzione di strade, delle reti idriche, elettriche e fognarie prima inesistenti.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell’opera (cosiddetta compensatio lucri cum damno), poichè il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente e immediatamente al fatto illecito costituito dall’occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale, mentre il vantaggio, conseguente all’aumento di valore del fondo residuo, si ricollega ad un fatto (qual è l’esecuzione dell’opera pubblica) diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno (v. Cass. n. 6009 del 2003); inoltre, tale vantaggio – come accertato dai giudici di merito nel caso in esame – non riguarda in via diretta il fondo ablato, ma investe tutti gli immobili ubicati nella zona e, quindi, essendo analogo a quello goduto da altri soggetti, non è consentita la detrazione da quanto dovuto a titolo indennitario o risarcitorio (v. Cass. n. 3838 del 2004, n. 13881 del 2001).

3.- Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione per avere valutato il terreno come dotato di piena capacità edificatoria, pur avendo originariamente destinazione agricola.

Il motivo è inammissibile perchè non rispetta l’art. 360 c.p.c., coma 1, novellato n. 5, che, per le sentenze impugnate pubblicate dopo l’11 settembre 2012, limita la censura per vizio motivazionale all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (v. D.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134). L’anomalia motivazionale, denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sè e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, venendo invece meno ogni controllo sulla sua sufficienza. Nel caso in esame, si riscontra una congrua motivazione della sentenza sul fatto storico costituito dalla natura edificabile del terreno, inserito in un peep.

4.- Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, per avere rigettato il motivo di gravame concernente l’eccezione di incompetenza del Tribunale sulla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, con violazione del principio della competenza funzionale della Corte d’appello in materia.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, proposte contestualmente, davanti al Tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e di determinazione dell’indennità d’occupazione legittima, poichè riguardo a quest’ultima è configurabile la competenza della Corte d’appello (in unico grado), davanti a detto giudice ben può, resistendo all’appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, riproporsi la domanda per la determinazione dell’indennità mediante il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice (v. Cass. n. 2533 del 2016, n. 13615 del 2015, n. 14687 del 2007).

5.- Con il quinto motivo è denunciato vizio di motivazione, in ordine al rigetto dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ai fini della stima del valore del terreno.

Il motivo è inammissibile per una ragione analoga a quella espressa in risposta al terzo motivo e perchè censura l’esercizio del potere del giudice di merito di disporre la rinnovazione della c.t.u., che è insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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