Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORI GIORGIO MARIA giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (OMISSIS) non in proprio ma in

nome e per conto di ULISSE 2 S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio

dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BUONASORTE FRANCO giusto mandato in atti;

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott.

B.M. Direttore della Direzione Crediti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato D’ARCANGELO MASSIMO giusto mandato in atti;

ASPRA FINANCE S.P.A. Società appartenente al Gruppo Bancario

UNICREDIT in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore

D.P.E. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

S.P.A. quale mandataria della gestione dei crediti e appartenente al

Gruppo Bancario UNICREDIT (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPOREALE VINCENZO giusto

mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

G.N., S.L.M.C., D.M.L.,

BANCAPULIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 224/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/03/2009, R.G.N. 224/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MARIA SARACINO per delega;

udito l’Avvocato LUCIO DE ANGELIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione del ricorso, possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione del 6 luglio 1996 T.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia S.G. e, premesso di avere con questi stipulato un contratto preliminare di compravendita della nuda proprietà di un immobile, del quale aveva già interamente pagato a rate il corrispettivo pattuito, chiese che, ex art. 2932 cod. civ., il cespite gli venisse trasferito.

Nel giudizio intervennero la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la Banca, del Salento s.p.a., Bancapulia s.p.a., Unicredit s.p.a.

nonchè D.M.L., tutti creditori del S. e, dedotto che la promessa di vendita azionata era stata scientemente conclusa in pregiudizio delle loro ragioni, chiesero il rigetto della domanda del T. e la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., della promessa di vendita ovvero di simulazione assoluta della stessa.

Con sentenza del 9 novembre 2001 il Tribunale di Foggia rigettò le domande di simulazione assoluta, accolse quella del T., trasferendo per l’effetto al promissario acquirente la nuda proprietà dell’immobile promessogli in vendita dal S.; accolse le domanda revocatorie proposte dagli interventori, conseguentemente dichiarando inefficace il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile nei loro confronti.

Proposto gravame da T.P., la Corte d’appello di Bari lo ha respinto in data 10 marzo 2009. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte T.P. formulando due motivi e notificando l’atto a D.M.L., Bancapulia s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., G.N., V. e S.L.M.C., queste ultime quali eredi di S.G..

Resistono con controricorso M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., non in proprio, ma in nome e per conto di Ulisse 2 s.p.a., Aspra Finance s.p.a., già UniCredit Credit Management Bank s.p.a., cessionaria dei crediti di UniCredit Corporate Banking s.p.a., nuova denominazione assunta da Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Quest’ultima ha anche depositato memoria. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 105 cod. proc. civ. e dell’art. 2932 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla qualificazione come adesivi autonomi degli interventi spiegati in giudizio dai pretesi creditori del S. e alla ritenuta assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria del contratto preliminare di vendita immobiliare, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ne esclude la configurabilità in termini di atto di disposizione patrimoniale.

Sostiene l’esponente l’inammissibilità dell’intervento di un terzo che avanzi una pretesa ex art. 2901 cod. civ. in un giudizio in cui l’attore abbia chiesto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto.

1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente, lamentando violazione degli artt. 2901 e 2932 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3, torna a ribadire l’inapplicabilità dell’azione ex art. 2901 cod. civ. agli atti di natura semplicemente obbligatoria, come il contratto preliminare. Aggiunge che in ogni caso non solo il prezzo stabilito era risultato congruo, ma l’indebitamento del S. non era sicuramente esistente al momento della stipula del preliminare, donde l’insussistenza degli elementi costitutivi propri della revocatoria.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Il giudice di merito ha ritenuto ammissibili gli interventi spiegati dai creditori rilevando che, se la sentenza che attua, in collegamento con un preliminare stipulato in danno dei creditori, il trasferimento di un bene, può essere rimossa nei confronti degli stessi mediante esperimento dell’opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404 c.p.c., comma 2, tale rimozione può certamente essere anticipata con intervento principale o adesivo autonomo nel giudizio proposto, ex art. 2932 cod. civ., dal promissario acquirente. Tanto sull’assunto che, ove il rapporto derivante da una sentenza con effetti traslativi sia conseguenza di un preliminare stipulato al fine di sottrarre il bene alla sua funzione di garanzia – tenuto conto che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ex art. 2740 cod. civ. – nulla impedisce al creditore stesso di esercitare l’azione revocatoria per neutralizzare, rispetto alla propria sfera giuridica, quel rapporto.

La Corte ha infine rilevato, in ordine ai presupposti per l’accoglimento della domanda, che nessun serio elemento era stato addotto a confutazione dei rilievi svolti, sul punto, nella sentenza di prime cure.

3 Il percorso motivazionale qui sinteticamente esposto evidenzia anzitutto l’assoluta inconsistenza delle deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla preclusione all’esperimento dell’azione revocatoria nei confronti del contratto preliminare di vendita, in ragione della efficacia meramente obbligatoria dello stesso (confr.

Cass. civ. 15 ottobre 2004, n. 20310). La Curia territoriale non si è invero affatto discostata da tale affermazione. Piuttosto, considerandola pacifica e insuperabile, ha ritenuto implicitamente proposta una domanda, di inefficacia della vicenda traslativa, per come attuata, dalla sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto. E rispetto a tale approdo dell’attività ermeneutica del decidente vale il principio per cui l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e alle finalità che la parte intende in concreto perseguire (confr. Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22893).

4 Va poi osservato, quanto al preteso malgoverno della giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, che esso è più formale, che sostanziale.

E invero, l’affermazione che l’azione revocatoria, di cui all’art. 2901 cod. civ., non sarebbe esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nei confronti del debitore, sulla base di un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno, essendo i creditori medesimi soggetti all’efficacia della sentenza, risulta temperata dal rilievo che quell’efficacia, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, ben può essere rimossa mediante esperimento dell’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, (confr. Cass. civ. 11 ottobre 2006, n. 21813; Cass. civ. 16 gennaio 1992, n. 497). 4.1 In realtà, indiscussa la possibilità per il creditore di intervenire nel giudizio instaurato in vista dell’adempimento coattivo degli impegni assunti in un preliminare di vendita, al fine di paralizzare, nei propri confronti, gli effetti depauperativi dell’emananda pronuncia, la relativa iniziativa processuale è stata correttamente qualificata dal giudice a quo come intervento adesivo autonomo, essendo evidente che con esso viene introdotta in giudizio una nuova domanda. Peraltro le rilevate discrasie tra la sentenza impugnata e le affermazioni contenute negli arresti di questa Corte testè menzionati, sono più formali che sostanziali, essendo la qualificazione in termini di adesivo dipendente dell’intervento del creditore in revocatoria probabilmente frutto dì un errore materiale, tralaticiamente ripetuto, ma inidoneo a incidere sul nucleo decisorio essenziale di quelle pronunce, volte ad ammettere che nel giudizio di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. possa essere spiegata, ad opera di un terzo, domanda volta a infirmare, nei propri confronti, l’efficacia della vicenda traslativa. A ciò aggiungasi che oggetto della revocatoria è pur sempre il fenomeno successorio in sè, e non l’atto, sia esso rogito notarile o sentenza, destinato a dargli giuridicamente corpo, di talchè ogni limitazione delle possibilità di reazione del creditore, una volta che la sentenza ex art. 2932 cod. civ. sia stata pronunciata, è asistematico ed eccentrico, rispetto alle finalità proprie del mezzo di tutela azionato.

5 Per il resto i motivi si risolvono in censure alla positiva valutazione degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria, quali l’eventus damni, il consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, censure volte a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità (confr. Cass. civ., 9 maggio 2008, n. 11577; Cass. civ. 21 aprile 2006, n. 9367). Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 5.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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