Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19804 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 4260-2008 proposto da:
CLEMENTE

MICHELE

CLMMHL58R12E036C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. BARONIO 54/A, presso lo
studio dell’avvocato BARBERIO ROBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ACQUASANTA VITO LUCIANO con
studio in 74014 LATERZA (TA), VIA FONTANA 2 giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

VOLPE

GIUSEPPE

VPLGPP29B18E036B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARONIO 54/A, presso lo

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

studio dell’avvocato BARBERIO ROBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato OCCHINEGRO RICCARDO con studio in
74100 TARANTO, CORSO ITALIA 77, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 288/2006 della CORTE D’APPELLO

12/12/2006, R.G.N. 316/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 447 bis cpc del 5 Marzo 2003 proposto
dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Ginosa,
Clemente Nicola, premetteva di aver condotto in locazione ad
uso abitativo dal 01.11.1992 al 20.01.2001 l’immobile sito in

versando al medesimo una cauzione di L. 400.000, ed un canone
mensile di L. 320.000 sino al Giugno 1995, L. 340.000 dal
Luglio 1995 al Novembre 1996 e L.360.000 dal Dicembre 1996 sino
alla cessazione del rapporto; e, quindi, chiedeva determinarsi
l’equo canone, con la condanna del locatore alla restituzione
delle somme ricevute in esubero e di quella versata a titolo di
deposito cauzionale, per un totale complessivo di e 13.087,66
oltre interessi e con vittoria di spese. Fissata l’udienza per
la comparizione delle parti si costituiva Volpe Giuseppe,
eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda per
decorso del termine previsto dall’art. 79, comma 2, della legge
n. 392/78. Nel merito contestava quanto dedotto dal ricorrente,
e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda o, in
subordine, rigettarla, chiedendo, in via riconvenzionale la
condanna del ricorrente al pagamento in suo favore, della somma
di C 236,54 pari alla metà di quella versata per la
registrazione del contratto, e di C 597,13 per oneri
condominiali, con vittoria di spese. In esito al giudizio il
Tribunale adito condannava il Volpe al pagamento, in favore del
Clemente, della somma di C 206,58, oltre interessi e il

3

Ginosa, in Via Nenni, 7, di proprietà di VOLPE Giuseppe,

Clemente al pagamento, in favore del Volpe, della somma di
236,54; rigettava le restanti domande.
Avverso tale decisione il Clemente proponeva appello ed in
esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellato, la Corte
di Appello di Lecce con sentenza depositata in data 12

dichiarava inammissibile la riconvenzionale proposta dal Volpe
in prime cure, confermando nel resto la decisione.
Avverso la detta sentenza il Clemente ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in un unico motivo,
illustrato con memoria. Resiste il Volpe con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unica

doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione dell’art. 79 co.2 legge 392/78 e insufficiente e
contraddittoria motivazione, il ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha
statuito che il termine di sei mesi previsto dalla norma citata
costituisce un termine di sbarramento entro il quale proporre
l’azione di ripetizione.
La censura coglie nel segno. Ed invero, secondo l’orientamento
ormai consolidato di questa Corte, il termine semestrale di
decadenza per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle
somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in
violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge
, previsto dall’art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392, fa sì che, se l’azione viene esperita oltre il

4

dicembre 2006 accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione e

detto

termine,

il

conduttore

è

esposto

al

rischio

dell’eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è
già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli
consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato
corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile locato,

eccezione di prescrizione (Cass.n.10128/2004)
Tale indirizzo è stato ribadito in numerose altre decisioni
(così Cass.n.13681/2007, n.25274/08, n.10964/2010,
n.16009/2010) né vi sono valide ragioni per discostarsene, ove
si consideri che, come ha già statuito questa Corte nella
motivazione della prima decisione citata, ” bisogna evidenziare
che, ove si ammettesse che trascorsi i sei mesi dall’avvenuto
rilascio si verifica per il conduttore la decadenza di ogni suo
diritto di ripetere gli indebiti suoi pagamenti, detto limite
all’evidenza dovrebbe essere ritenuto irragionevole, visto che
esso sarebbe posto a carico del solo conduttore e, senza la
previsione di analoga decadenza in danno del locatore in
relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli,
creerebbe una ingiustificata situazione tra le parti. Deve,
pertanto, escludersi che la norma del secondo comma del citato
art. 79 esprima l’oggettiva esigenza di circoscrivere in un
lasso di tempo determinato la potenziale conflittualità dei
contraenti e di realizzare la condizione della certezza delle
situazioni giuri-diche delle parti una volta cessato il
rapporto di locazione. La interpretazione di cui innanzi, del

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il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia

resto,

è

l’unica

costituzionalmente

orientata….”

(Cass.

n.10128/2004 in motivazione)
Ne consegue che in applicazione di questo principio il ricorso
per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che la
sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non

Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame
della controversia da condursi nell’osservanza del principio
richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di
Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine
al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con
rinvio della causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento
delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 5.7.2013

corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata.

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