Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19804 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12880-2017 proposto da:
ZAPPALA’ COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA MARINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO SANTORO;

– ricorrente contro
DE VITO ANGELO;

– intimato avverso la sentenza n. 563/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
07/12/2016;

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 12880 sez. M3 – ud. 01-03-2018
-2-

Rilevato che:
1. Nel 2007, l’Avvocato Angelo De Vito conveniva in giudizio Cosimo Zappalà,
per il quale aveva prestato attività difensiva nel processo di sfratto di cui era parte
convenuta, poi vittoriosa, al fine di ottenere la liquidazione delle proprie

Il convenuto prospettava di aver versato in favore dell’attore la complessiva
somma di euro 2.711ed eccepiva di non voler agire in via esecutiva nei confronti
di parte soccombente del giudizio di sfratto, quale Filomena Colavito reputando
quindi di doversi detrarre dal dovuto la predetta somma nonché quella inerente
l’esecuzione forzata che non era stata autorizzata.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza 1342/2013, disposta la compensazione per
il 50% delle spese del giudizio di sfratto, evidenziava che, avendo il De Vito
ottenuto la distrazione della metà delle spese nei confronti della Colavito, sullo
Zappalà gravasse soltanto la metà delle stesse, condannandolo, quindi, al
pagamento della somma residua di euro 3.925,35.
2. Angelo De Vito proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure; Angelo
Zappalà formulava appello incidentale per la restituzione di curo 225,95.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 563 del 7 dicembre 2016, accoglieva
l’appello principale, motivando che il procuratore avesse diritto di chiedere al
cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese,
nonostante la distrazione disposta.
Nel contempo, la Corte dichiarava inammissibile l’appello incidentale, non
esistendo alcuna domanda che in primo grado fosse rimasta infondatamente
insoddisfatta, nonché per assenza di prova del versamento, nelle more, di euro
610,49, e, in ultimo, in ragione della maggiore entità del debito dello Zappalà
rispetto alla somma richiesta in restituzione.

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competenze per 10.302 €.

3. Cosimo Zappalà propone ricorso per cassazione avverso la predetta
pronuncia, con due motivi. Angelo De Vito regolarmente intimato non svolge
attività difensiva.

3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del

Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa
il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene
la detta proposta.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta:la “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1176 cc, per intervenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento
in favore di De Vito Angelo. Omette del tutto la Corte adita di considerare e
valutare che il ricorrente ha totalmente adempiuto la propria obbligazione di
pagamento nei confronti del De Vito. Ed infatti, oltretutto neppure contestato
ex adverso, è la circostanza per cui lo Zappalà ha versato in favore dell’odierno

resistente la complessiva somma di € 7.052,99 (data dalla somma (10.711,68
versata a più riprese nel corso degli anni e la somma di 4.341,31 versata banco
judicis all’udienza del 31.10.2007). Di tanto vi è contezza documentale negli atti
del processo;”.

5.2. Con il secondo motivo denuncia “l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omette del tutto la Corte
adita di motivare, considerare e rilevare che lo Zappalà ha esattamente e
puntualmente contestato sia nel primo che nel secondo grado la congruità delle
spese legali pretese dal De Vito, stante l’intervenuto pagamento delle sue
spettanze”.
I motivi del ricorso, riprodotti integralmente, sono inammissibili perché generici
ed aspecifici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con
4

ricorso.

specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la
sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna
maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla
pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione
apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007) (Cass., Sez.

Il secondóleeduce

il vecchio paradigma del n. 5.

6. In considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attività difensiva non
occorre disporre sulle spese..
7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine
previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della
sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

Un. n. 7074 del 2017).

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