Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4351-2017 proposto da:

B.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della AUTOTRASPORTI B.R. & C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)),

rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. MARCO PAOLO TOMASI, unitamente al quale è elett.te dom.to

in Roma, alla Via Buccari, n. 11, presso lo studio dell’Avv.

PIERLUIGI TIBURZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t.

(C.F. (OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e

dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4030/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. PEDICINI ETTORE,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. MARCO PAOLO TOMASI per la parte ricorrente, nonchè

l’Avv. GIULIO BACOSI per la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò nel 2014 nei confronti di B.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AUTOTRASPORTI B.R. & C S.N.C. (d’ora in avanti, breviter, “AUTOTRASPORTI”), un atto di irrogazione di sanzione amministrativa a fronte della importazione, tra il 2009 ed il 2012, di carburante in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia, contestata con avviso di accertamento notificato nel corso del 2013.

2. Il B., in proprio e nella qualità, impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Sondrio che, rigettata la preliminare richiesta di sospensione del giudizio (non ravvisando alcuna pregiudizialità, rispetto ad esso, del parallelo procedimento, precedentemente instaurato ed inerente la ripresa tributaria), rigettò altresì il ricorso con sentenza 84/2015; quest’ultima fu, a propria volta, sottoposta a gravame innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 4030/2016, dell’8.7.2016, disattesa nuovamente la richiesta di sospensione del giudizio, confermò la decisione di prime cure, osservando – per quanto in questa sede interessa – che: a) l’unico serbatoio da considerare come “normale”, ai sensi del Reg. CE n. 1186/2009, è quello fissato sin dall’origine dalla casa costruttrice su tutti i veicoli del medesimo tipo di quello sottoposto a controllo; b) alcun rilievo può assumere, quale esimente in favore del contribuente, la mancanza di contestazioni, da parte dell’Ufficio, durante i controlli cui il veicolo interessato dall’accertamento è stato sottoposto nel corso degli anni; c) nella specie, pur non potendosi ravvisare, nel comportamento del contribuente uno stato soggettivo di dolo, cionondimeno è “configurabile la colpa sotto il profilo della negligenza e di una insufficiente attenzione e conoscenza circa la normativa che disciplina l’attività esercitata” (cfr. sentenza impugnata, p.3, secondo cpv.).

3. Avverso tale sentenza B.R., in proprio e nella qualità, ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009, per avere la C.T.R. ritenuto che per “serbatoio normale” dovesse intendersi unicamente quello fissato sin dall’origine dalla casa costruttrice su tutti i veicoli del medesimo tipo di quello sottoposto a controllo.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. L’art. 107, p. 1, lett. a), del Reg. n. 1186/2009 prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: – degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; prosegue il successivo p. 2, lett. c) chiarendo che “per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”

1.2.1. Invero, quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento all’art. 112, n. 2, lett. c), del Reg. n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88 (di cui il Reg. CE n. 1186/2009 rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono:”quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. I6579, punto 20)…la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante…all’art. 112, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88…è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”.

1.2.2. Orbene, non v’è motivo, ad avviso del Collegio, per discostarsi da tali principi, che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 citato, con conseguente correttezza della decisione assunta dalla C.T.R..

1.2.3. Nè appare pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, svolto dalla parte ricorrente alla p. 9 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla successiva sentenza 10.9.2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte (la quale, indugiando sulla nozione di “serbatoi normali” di cui all’art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha chiarito che essa deve essere interpretata nel senso di non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi), non essendo i diversi principi ivi affermati applicabili al campo dei dazi doganali:”ta/e conclusione – si legge ai p.p. 33 e 34 della motivazione di tale decisione – non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt…Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale l’art. 24 della direttiva 2003/96, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, EU:C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU:C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”.

2. La consolidata ed univoca interpretazione – nei termini innanzi esposti – dell’art. 107 cit., frutto anche degli interventi chiarificatori della C.G.U.E. di cui si è dato conto, implica, quale conseguenza, il rigetto anche del terzo e del quarto motivo di ricorso (da esaminare, per comodità espositiva, anteriormente al secondo), con cui la difesa dei ricorrenti si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione, rispettivamente, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6 per avere la C.T.R. ritenuto comunque sussistente, in ordine alla legittimità della sanzioni applicate, uno stato soggettivo di colpa di essi contribuenti rispetto alla violazione contestata (terzo motivo), nonostante la scarsa intelligibilità della normativa in questione (quarto motivo).

2.1. Ed infatti: a) quanto alle doglianze spiegate con il terzo motivo, è sufficiente osservare come, in tema sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 è sufficiente una condotta cosciente e volontaria – effettivamente riscontrata dalla C.T.R. nella specie e consistente nell’immissione nel territorio italiano di carburante in misura eccedente la franchigia ammessa senza che occorra, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Cass., Sez. 5, 13.9.2018, n. 22329, Rv. 650506-01); b) in relazione al quarto motivo, poi, per quanto esposto in precedenza ai p.p. 1.2.1-1.2.3, difettano in nuce gli elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 13.6.2018, n. 15452, Rv. 64918401) per potersi fondatamente discutere di “oggettiva incertezza normativa tributaria” (cfr. D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2), quale causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa del contribuente, difettando quella condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria (Cass., Sez. 5, 4.5.2018, n. 10662, Rv. 647971-01), che implica, a valle, l’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito (Cass., Sez. 5, 23.11.2016, n. 23845, Rv. 641724-02).

3. Con il secondo motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione di legge, e in specie, degli artt. 3,53 e 97 Cost., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, per non avere la C.T.R. annullato l’atto impositivo, con riferimento alle sanzioni ed agli interessi sulle somme in contestazione, stante l’affidamento ingenerato nel contribuente dal comportamento dell’amministrazione.

3.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

3.1.1. I giudici di appello hanno escluso l’applicabilità, nel caso di specie, dell’esimente prevista dall’art. 10 citato, non ravvisando nel comportamento dell’Ufficio alcuna condotta idonea ad ingenerare nel contribuente un fondato convincimento sulla correttezza delle proprie tesi e del proprio comportamento: in particolare, hanno evidenziato come “a nulla rileva poi quanto asserito dal contribuente che per anni è stato sottoposto a controlli e mai nulla è stato eccepito e circa la sua convinzione personale che in conseguenza della mancata contestazione di illeciti in passato, i transiti fossero regolari, atteso che gli operatori addetti al controllo in mancanza di una apposita dichiarazione da parte del trasportatore non potevano immaginare la presenza di una eccedenza di carburante contenuta in un serbatoio supplementare o maggiorato accertata solo all’esito di appositi approfondimenti presso il costruttore circa le caratteristiche tecniche dei mezzi oggetto di verifica” (cfr. sentenza impugnata, p. 3, cpv.). Orbene, tale motivazione è rispettosa dei principi costantemente affermati da questa Corte in tema di tutela dell’affidamento del contribuente, ai quali il Collegio intende dare seguito.

3.1.2. Ed infatti, ai fini che in questa sede rilevano, questa Corte ha chiarito che: 1) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dall’art. 5, n. 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979 e dall’art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, norme che precludono all’amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana: sempre, però, che il comportamento dell’autorità non sia stato – come nella specie – meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., Sez. 5, 18.6.2010, n. 14812, Rv. 613672-01); 2) se la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, esclude l’irrogazione delle sanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere “a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa”, è pur vero che “il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non (può) ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento – tanto meno incolpevole – sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva (siccome conseguente ad un’omessa dichiarazione in dogana), del contribuente” (Cass., Sez. 5, 1.6.2012, n. 8825, in motivazione, p. 5.2, ult. cpv.).

3.1.3. Sicchè – così venendo al caso di specie – non solo la formulazione e l’interpretazione dell’art. 107 citato erano – come detto in precedenza – chiare ab ovo, ma il mero decorso del tempo, abbinato ad un comportamento meramente passivo dell’amministrazione (cfr. ricorso, pp. 18-19) rappresentano elementi inidonei ad integrare, rispetto alle sanzioni, l’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di B.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AUTOTRASPORTI B.R. & C S.N.C. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, delle spese del presente grado di lite.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente B.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AUTOTRASPORTI B.R. & C S.N.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna B.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AUTOTRASPORTI B.R. & C S.N.C., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente B.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AUTOTRASPORTI B.R. & C S.N.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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