Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18075/2016 proposto da:

SERIPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 124, presso

lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA PETTINI;

– ricorrente –

contro

ASAP LTD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente attivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE

22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvccato ANTONIO GADDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La Seriplast s.r.l. conveniva davanti al tribunale di Firenze la Asap LTD Import – Export s.r.l. (ora Asap LTD s.p.a.) chiedendo che la stessa venisse condannata a pagarle la somma di Lire 25.080.000 (Euro 12.952,74) a titolo di prezzo di una fornitura, non ritirata, di 400 espositori per scarpe Dott. (OMISSIS) (rectius (OMISSIS), comunque riconducibile al marchio Dott. (OMISSIS), come precisato in ricorso).

Secondo la Seriplast i suddetti 400 espositori facevano parte di una più ampia fornitura di 500 espositori, documentata da una “conferma d’ordine” del 7.4.2000, 100 dei quali (consegnati nel giugno 2000 e regolarmente ritirati dalla Asap) erano stati venduti al prezzo simbolico di una lira l’uno, per compensare i problemi emersi in relazione ad una precedente fornitura di 594 espositori, ordinata nel novembre 1999 e consegnata tra la fine di dicembre 1999 e l’inizio di gennaio 2000.

La convenuta Asap s.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo di non aver mai ordinato gli espositori di cui le veniva richiesto il pagamento e negando di aver effettuato l’ordine a cui faceva riferimento la “conferma d’ordine” del 7.4.2000 prodotta dall’attrice; in via riconvenzionale la Asap, premesso che i 594 espositori a lei consegnati tra la fine di dicembre 1999 e l’inizio di gennaio 2000 erano risultati difettosi, chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita del novembre 1999 per inadempimento della venditrice Seriplast, nonchè la condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e, respingendo le domande riconvenzionali della Asap, condannava quest’ultima al pagamento di Euro 12.952.74, oltre interessi e spese del giudizio.

La Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’appello della Asap, ribaltava la decisione di primo grado e rigettava la domanda introduttiva della Seriplast, statuendo che quest’ultima non aveva ricevuto alcun ordine dalla Asap per la fornitura dei 400 espositori del cui pagamento si discute; la Corte di appello, inoltre, pronunciava la risoluzione del contratto di fornitura di 594 espositori del novembre del 1999, per inadempimento della Seriplast, e condannava quest’ultima alla restituzione del prezzo incassato, per l’importo di Euro 19.234,82, oltre interessi legali, nonchè al risarcimento del danno in favore della compratrice, liquidato in Euro 25.000 oltre rivalutazione interessi; infine la Corte fiorentina condannava la Asap a restituire alla Seriplast le somme da questa percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro 27.678,08 oltre interessi.

La pronuncia della Corte d’appello di Firenze è stata impugnata per cassazione dalla Seriplast sulla scorta di quattro motivi.

La Asap ha presentato controricorso;

La causa è stata decisa nell’adunanza di Camera di consiglio del 12 febbraio 2020, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di omesso esame di fatto deciso ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente – dopo aver diffusamente ricostruito i fatti di causa, addebitando numerose imprecisioni alla narrativa di fatto svolta dalla Asap nell’ambito del giudizio di merito – denuncia il mancato esame della circostanza che i 100 espositori consegnati il 5 giugno 2000 (compresi, secondo la sua prospettazione, nell’ordine di 500 espositori di cui alla conferma d’ordine da lei trasmessa alla Asap il 7.4.2000) erano stati pagati dalla Asap, sia pure un prezzo simbolico (di una lira l’uno); fatto che, secondo la ricorrente, sarebbe decisivo perchè:

– per un verso, minerebbe la tesi della Asap, recepita dalla Corte fiorentina, secondo la quale quei 100 espositori erano sostitutivi di pezzi difettosi facenti parte dell’originaria fornitura di 594 espositori ordinata nel novembre 1999;

– per altro verso dimostrerebbe, al contrario, che, dopo la fornitura ordinata nel novembre, era stata chiesta una seconda fornitura, nella quale rientravano, appunto, i 100 pezzi consegnati il 5 giugno 2000, nonchè i 400 pezzi – non ritirarti e non pagati – per cui è causa.

Il motivo è inammissibile, perchè il fatto di cui si lamenta l’omesso esame risulta privo del carattere della decisività, giacchè il prezzo di una lira per espositore non costituisce, all’evidenza, un corrispettivo, bensì una contabilizzazione funzionale alla registrazione dell’operazione ed alla giustificazione fiscale del trasporto; la doglianza si risolve, quindi, nel tentativo di sollecitare un riesame di merito delle risultanze istruttorie in sede di legittimità, in palese contrasto con il fermo indirizzo di questa Corte (cfr., ex plurimis, sent. n. 7972/07) alla cui stregua nel giudizio di cassazione non è dato alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Può altresì aggiungersi che il motivo è anche infondato, giacchè il fatto che i 100 espositori consegnati il 5 giugno 2000 erano stati pagati, sia pure ad un prezzo simbolico, è stato esaminato nell’impugnata sentenza (vedi pagina 13, righi 4-6).

Con il secondo motivo di ricorso, promiscuamente riferito dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1453 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che l’Asap, nel corso del rapporto, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolvere il contratto.

Anche il secondo motivo va disatteso. La ricorrente sostanzialmente sostiene che il fatto che l’Asap si sia fatta riparare solo 150 dei 594 espositori, ricevendone poi altri 100 a prezzo simbolico, e non abbia insistito per farsi riparare anche tutti gli altri espositori (in numero di 344) costituirebbe implicita rinuncia al diritto di chiedere la risoluzione del contratto. La censura è inammissibile perchè si fonda su una circostanza – l’intervenuta rinuncia dell’acquirente al diritto di chiedere la risoluzione contrattuale – di cui l’impugnata sentenza non tratta e che nel ricorso non si precisa se, ed in quali atti, sia stata dedotta nel giudizio di merito; tale circostanza non può, pertanto, essere esaminata, per la prima volta, in cassazione, in quanto postula un accertamento di fatto (sul comportamento negoziale di Asap) che, in quanto tale, è precluso in sede di legittimità. E’ fermo indirizzo di questa Corte (cfr., ex plurimis, sent. n. 8206/16), infatti, che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, la ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione all’art. 115 c.p.c. e artt. 1226,1453 e 2697 c.c., nonchè in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 – in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa accogliendo, nella misura di Euro 25.000, la domanda risarcitoria formulata dalla Asap per lucro cessante la perdita di introiti. La ricorrente lamenta che la Corte fiorentina avrebbe fondato la propria decisione su poche e scarne informazioni, insufficienti ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum del danno; ad avviso della ricorrente, in definitiva, la Corte di appello non disponeva di alcun parametro, nè per individuare l’esistenza del danno nè per quantificarlo.

Il motivo va disatteso Per quanto concerne l’an debeatur la Corte d’appello lo ha ritenuto provato sul seguente rilievo: “è tuttavia indubbio e incontestabile che un detrimento deve esservi stato perchè questo risponde alle leggi degli eventi notori del mercato” (pag. 22 della sentenza); nessuna violazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., è ravvisabile in questa statuizione, avendo la Corte fiorentina fondato la sua decisione sulla massima di comune esperienza che gli strumenti del merchandising influiscono positivamente sul fatturato; è questo, del resto, il motivo per cui essi vengono acquistati. La pretesa della ricorrente di negare l’esistenza stessa di un danno – cioè l’esistenza di una differenza tra il fatturato che sarebbe stato realizzato se la commercializzazione del prodotto fosse avvenuta con il supporto della presenza degli espositori dei punti vendita e il fatturato concretamente realizzato senza tale supporto – vanificherebbe del tutto il senso dell’operazione contrattuale inter partes. Per quanto poi concerne il quantum, la corte territoriale si è correttamente basata sulle osservazioni della consulenza tecnica, di carattere necessariamente prognostico, esercitando il potere di liquidazione equitativa assegnato al giudice dell’art. 1226 c.c..

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione all’art. 115 c.p.c. e artt. 1226 e 2697 c.c., nonchè in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 – in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa quantificando in misura eccessiva e sovrastimata il danno della Asap.

Il motivo non può essere accolto, perchè, pur esso, tende a richiedere alla Corte di cassazione un riesame di merito del materiale istruttorio e la riformulazione di un giudizio di fatto; si tratta di doglianza inammissibile, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale già sopra citato con riguardo al primo motivo di ricorso; tale orientamento non può che essere ribadito anche con riferimento al motivo in esame.

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA